Cassazione Civile, Ordinanza n. 23059/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La società, aggiudicataria nel 2006 dell'appalto del servizio lavanderia per un ospedale pubblico, aveva chiesto in giudizio la condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento di maggiori compensi per gli anni 2009 e 2010, sostenendo che il corrispettivo dovesse essere ricalcolato in base al numero dei posti letto e che l'azienda non avesse correttamente comunicato tale dato. In primo grado la domanda era stata respinta perché il giudice aveva ritenuto non depositati la delibera di aggiudicazione e il contratto. In appello la società aveva dedotto che la delibera era stata in realtà prodotta sin dal primo grado, come risultava dall'indice vistato dal cancelliere, e che comunque la sua successiva produzione doveva essere ammessa perché si trattava di documento già facente parte del fascicolo. Con il ricorso per cassazione ha denunciato, da un lato, nullità del procedimento e della sentenza per avere considerato "nuovo" un documento ritualmente prodotto e certificato nell'indice del fascicolo di parte; dall'altro, violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti della P.A., sostenendo che la delibera di aggiudicazione, unitamente agli altri atti di causa, fosse sufficiente a provare l'esistenza e il contenuto del rapporto contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto errato il ragionamento dei giudici di merito sul punto decisivo della mancata produzione della delibera: nei fascicoli cartacei il contenuto originario del fascicolo di parte è attestato dall'indice vistato dal cancelliere, non dalla sola conformazione materiale della cucitura o della cartellina. Poiché la parte deduceva e documentava che l'indice recava il documento 2 come copia della deliberazione di aggiudicazione, il documento doveva essere considerato già prodotto e, se smarrito, suscettibile di nuovo deposito. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei contratti della P.A., la forma scritta ad substantiam è necessaria, ma non impone un unico documento contestualmente sottoscritto, potendo il vincolo formarsi anche mediante scambio di dichiarazioni scritte. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la prova del rapporto contrattuale e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 74 disp. att. c.p.c.
testo ratione temporis vigente
Nel fascicolo cartaceo la sottoscrizione del cancelliere sull'indice certifica l'effettiva presenza dei documenti elencati; tale attestazione può essere superata solo con querela di falso. La disciplina non è la stessa nel deposito telematico, non applicabile al caso.
art. 77 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 74 disp. att. c.p.c. come norma concernente la certificazione e la regolarità degli atti e documenti nel fascicolo di parte.
art. 169 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della rituale produzione del documento e della corretta formazione del fascicolo di parte.
art. 16 r.d. n. 2440 del 1923
Per i contratti della P.A. stipulati con asta pubblica o licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva può equivalere per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante; la norma non è stata ritenuta abrogata e resta applicabile al regime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006.
art. 17 r.d. n. 2440 del 1923
La forma scritta nei contratti della P.A. non richiede necessariamente un unico documento; il vincolo può formarsi mediante incontro di dichiarazioni scritte anche separatamente manifestate, potendo l'Amministrazione esprimere la propria volontà anche con atto amministrativo.
artt. 1336-1350 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la sufficienza della documentazione prodotta a integrare la prova scritta del contratto e del suo contenuto.
d.lgs. n. 163 del 12.4.2006
Citato solo per delimitare il regime temporale: il verbale di aggiudicazione era del 23.3.2006, quindi il rapporto ricadeva nel regime anteriore.
L. n. 109 del 1994
Richiamata per escludere che avesse abrogato l'art. 16 r.d. n. 2440 del 1923 o che vi fosse incompatibilità.
d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamato per affermare che il regolamento di attuazione non ha efficacia precettiva derogatoria rispetto all'art. 16 r.d. n. 2440 del 1923.
Cass. n. 27313 del 29/10/2018
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la sottoscrizione del cancelliere sull'indice del fascicolo cartaceo certifica la presenza dei documenti indicati.
Cass. n. 5893 del 23/02/2022
Richiamata nello stesso senso sulla funzione certificativa dell'indice vistato dal cancelliere.
Cass. Sez. U, n. 9775 del 25/03/2022
Richiamata per ribadire che, nei contratti della P.A., la forma scritta ad substantiam non esige un unico documento sottoscritto contestualmente, potendo il vincolo derivare da scritture separate.
Cass. n. 9499 del 06/04/2023
Richiamata per il principio per cui, nel regime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006, il verbale di aggiudicazione definitiva equivale al contratto nei contratti della P.A. stipulati con asta pubblica o licitazione privata.
Cass. n. 29798 del 12/12/2017
Richiamata per affermare che l'art. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923 non contiene una norma imperativa, lasciando alla P.A. la facoltà discrezionale di rinviare a un momento successivo l'insorgenza del vincolo negoziale.
Cass. SU n. 28403/2023
Richiamata per distinguere il deposito telematico, nel quale non operano le stesse regole di attestazione del cancelliere previste per il fascicolo cartaceo.
Cass. n. 5420/2024
Richiamata nello stesso senso sul diverso regime del deposito telematico e sulla non applicabilità delle regole del fascicolo cartaceo.
Massime di principio
- Nel fascicolo cartaceo di parte, il contenuto originario dei documenti depositati va verificato principalmente attraverso l'indice vistato dal cancelliere, che assolve funzione certificativa della presenza dei documenti elencati; la mera valutazione materiale della cucitura o della cartellina non è criterio idoneo a escludere l'avvenuto deposito.
- Se un documento risulta attestato nell'indice vistato dal cancelliere e non è rinvenibile al momento della decisione, la deduzione logicamente coerente è quella dello smarrimento del documento, con conseguente possibilità di rinnovarne il deposito.
- Nei contratti della pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta ad substantiam, ma tale requisito non impone necessariamente un unico atto scritto sottoscritto contestualmente dalle parti: il vincolo può formarsi anche mediante atti scritti separati e, per l'amministrazione, anche mediante atto amministrativo.
- Nel regime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006, nei contratti della P.A. stipulati mediante asta pubblica o licitazione privata, il verbale di aggiudicazione definitiva può avere efficacia equivalente al contratto e vincolante per l'amministrazione.
- Il principio di non contestazione non può supplire alla mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti della P.A.
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