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Sentenza

Sentenza n. 95/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione a – dell’ordinanza n. -OMISSIS-, successivamente notificata, con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto la “rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non” rinvenuti sull’area distinta in catasto al foglio n. 24, p.lla 70; b – dell’ordinanza n. -OMISSIS-, successivamente notificata, con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto la “rimozione e lo smaltimento di rifiuto abbandonato” rinvenuto sull’area distinta in catasto al foglio n. 20, p.lla n. 228; c – dell’ordinanza n.-OMISSIS-, successivamente notificata, con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto la “rimozione dei rifiuti abbandonati” rinvenuti sull’area distinta in catasto al foglio n. 20, p.lle nn. 1202 e 1203; d – ove e per quanto occorra, della nota dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di -OMISSIS--OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta; e – ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; f – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione di avvio del procedimento; g – ove e per quanto occorra, della nota del Comando di Polizia Locale prot. n.-OMISSIS- richiamata nel provvedimento sub b), non conosciuta; h – ove e per quanto occorra, della nota prot. n.-OMISSIS-recante la comunicazione di avvio del procedimento; i – ove e per quanto occorra, della nota dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di -OMISSIS--OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub c), non conosciuta; l – ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; m – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione di avvio del procedimento; n – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale l’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di -OMISSIS--OMISSIS- ha chiesto la trasmissione del “piano delle operazioni di smaltimento di rifiuti e di un piano di campionamento, integrativo al piano di rimozione dei rifiuti”.

Giustizia amministrativa202401932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: tre ordinanze sindacali che imponevano la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati, speciali pericolosi e non, su aree catastalmente riferite alla proprietà del ricorrente, nonché gli atti istruttori e procedimentali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006 e l’eccesso di potere per erroneità, difetto assoluto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, arbitrarietà, sviamento, illogicità e irragionevolezza. Ha sostenuto di essere estraneo all’abbandono e all’interramento dei rifiuti, di avere perso da tempo la disponibilità materiale delle aree in favore del Comune in forza di plurimi accordi transattivi e di avere denunciato l’abbandono dei rifiuti alle autorità. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, contestando la sussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti. Il Comune ha sostenuto che il ricorrente conservasse proprietà e disponibilità dei terreni, che non avesse adottato cautele sufficienti dopo avere appreso dell’abbandono dei rifiuti e che la mancata recinzione dei fondi integrasse un comportamento colposo. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità delle contestazioni rivolte ai verbali della Guardia Costiera, in quanto atti pubblici fidefacenti fino a querela di falso, e la carenza di interesse rispetto alle mere note istruttorie prive di autonoma lesività.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato le tre ordinanze sindacali. Ha preliminarmente distinto il potere tipico previsto dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006 dal potere extra ordinem degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. L’art. 192 impone la rimozione dei rifiuti al responsabile dell’abbandono e, in solido, al proprietario o titolare di diritti sull’area solo quando l’abbandono sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa, previo accertamento in contraddittorio; non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva del proprietario. Le ordinanze impugnate, pur richiamando anche il TUEL, avevano contenuto sostanzialmente coincidente con quello di ordinanze ex art. 192 e non risultavano assistite da specifiche ragioni di necessità e urgenza tali da giustificare il ricorso al potere extra ordinem. Il Comune non aveva svolto un’istruttoria adeguata sulla disponibilità effettiva delle aree e sull’elemento soggettivo della responsabilità del proprietario, nonostante la complessa vicenda transattiva, la vicinanza tra aree comunali e aree private, la denuncia presentata dal ricorrente, gli accertamenti tecnici e il procedimento penale. La mera proprietà, la mancata recinzione del fondo e la conoscenza dell’abbandono non dimostravano da sole dolo o colpa, né il proprietario era gravato da un obbligo generale di recinzione. Il giudice ha quindi ritenuto illegittimo avere dedotto la colpa dalla sola situazione oggettiva dei luoghi e dalla presenza dei rifiuti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”; il proprietario o titolare di diritti sull’area è obbligato in solido alla rimozione solo quando la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio.

    La norma configura un potere tipico e non ammette una responsabilità oggettiva del proprietario: l’obbligo di rimozione grava sul proprietario o sul titolare della disponibilità dell’area soltanto in presenza di dolo o colpa, anche omissiva, adeguatamente accertati.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    Il potere contingibile e urgente del Sindaco è residuale e può essere esercitato per fronteggiare situazioni di pericolo effettivo non tipizzate, sulla base di adeguata istruttoria, congrua motivazione e specifiche ragioni di necessità e urgenza; non può essere utilizzato per replicare il contenuto del potere tipico dell’art. 192 in assenza di un’esigenza supplementare e temporanea.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere extra ordinem in materia di sicurezza pubblica richiede gli specifici presupposti di necessità e urgenza e non può sostituire il potere tipico di rimozione dei rifiuti in mancanza di una situazione ulteriore che giustifichi l’intervento straordinario.

  • art. 2051 cod. civ.

    Il dovere di custodia non comporta responsabilità automatica del proprietario per il fatto del terzo e ammette la prova liberatoria riconducibile al caso fortuito.

  • art. 841 cod. civ.

    La chiusura del fondo costituisce una facoltà del proprietario e la mancata recinzione non integra, di per sé, violazione di un obbligo di ordinaria diligenza né prova della colpa nell’abbandono di rifiuti.

Massime di principio

  • L’art. 192 del d.lgs. 152/2006 non consente di imporre al proprietario dell’area la rimozione dei rifiuti sulla base della sola titolarità dominicale o della disponibilità del fondo: è necessario accertare e motivare uno specifico comportamento doloso o colposo, anche omissivo, causalmente collegato all’abbandono, nel rispetto del contraddittorio.
  • L’obbligo di rimozione dei rifiuti del proprietario o del titolare di diritti reali o personali sull’area non è un’obbligazione propter rem e non si configura come responsabilità oggettiva; l’obbligo grava in via principale sull’autore dell’abbandono e solo in via solidale sul proprietario quando ne sia provata l’imputabilità soggettiva.
  • La mancata recinzione del fondo non costituisce, di per sé, prova della colpa del proprietario nell’abbandono dei rifiuti, poiché la recinzione è una facoltà e non un obbligo e la sua efficacia dissuasiva deve essere valutata concretamente secondo criteri di ragionevole esigibilità.
  • Quando la fattispecie è regolata dal potere tipico dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, il ricorso ai poteri contingibili e urgenti degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 è ammissibile solo in presenza di un’esigenza ulteriore, temporanea e specificamente motivata, che richieda un intervento supplementare rispetto alla rimozione dei rifiuti.
  • L’amministrazione che intenda imputare al proprietario la responsabilità per l’abbandono di rifiuti deve svolgere un’istruttoria approfondita e in contraddittorio sulla disponibilità effettiva dell’area, sulle condotte del proprietario e sul nesso causale; non può desumere la colpa dalla sola presenza dei rifiuti e dalla descrizione oggettiva dello stato dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgenti
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàPrincipi di precauzione e prevenzioneProporzionalità e ragionevolezza

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