Sentenza n. 95/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione a – dell’ordinanza n. -OMISSIS-, successivamente notificata, con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto la “rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non” rinvenuti sull’area distinta in catasto al foglio n. 24, p.lla 70; b – dell’ordinanza n. -OMISSIS-, successivamente notificata, con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto la “rimozione e lo smaltimento di rifiuto abbandonato” rinvenuto sull’area distinta in catasto al foglio n. 20, p.lla n. 228; c – dell’ordinanza n.-OMISSIS-, successivamente notificata, con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto la “rimozione dei rifiuti abbandonati” rinvenuti sull’area distinta in catasto al foglio n. 20, p.lle nn. 1202 e 1203; d – ove e per quanto occorra, della nota dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di -OMISSIS--OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta; e – ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; f – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione di avvio del procedimento; g – ove e per quanto occorra, della nota del Comando di Polizia Locale prot. n.-OMISSIS- richiamata nel provvedimento sub b), non conosciuta; h – ove e per quanto occorra, della nota prot. n.-OMISSIS-recante la comunicazione di avvio del procedimento; i – ove e per quanto occorra, della nota dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di -OMISSIS--OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub c), non conosciuta; l – ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; m – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione di avvio del procedimento; n – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale l’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di -OMISSIS--OMISSIS- ha chiesto la trasmissione del “piano delle operazioni di smaltimento di rifiuti e di un piano di campionamento, integrativo al piano di rimozione dei rifiuti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: tre ordinanze sindacali che imponevano la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati, speciali pericolosi e non, su aree catastalmente riferite alla proprietà del ricorrente, nonché gli atti istruttori e procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006 e l’eccesso di potere per erroneità, difetto assoluto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, arbitrarietà, sviamento, illogicità e irragionevolezza. Ha sostenuto di essere estraneo all’abbandono e all’interramento dei rifiuti, di avere perso da tempo la disponibilità materiale delle aree in favore del Comune in forza di plurimi accordi transattivi e di avere denunciato l’abbandono dei rifiuti alle autorità. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, contestando la sussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti. Il Comune ha sostenuto che il ricorrente conservasse proprietà e disponibilità dei terreni, che non avesse adottato cautele sufficienti dopo avere appreso dell’abbandono dei rifiuti e che la mancata recinzione dei fondi integrasse un comportamento colposo. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità delle contestazioni rivolte ai verbali della Guardia Costiera, in quanto atti pubblici fidefacenti fino a querela di falso, e la carenza di interesse rispetto alle mere note istruttorie prive di autonoma lesività.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato le tre ordinanze sindacali. Ha preliminarmente distinto il potere tipico previsto dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006 dal potere extra ordinem degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. L’art. 192 impone la rimozione dei rifiuti al responsabile dell’abbandono e, in solido, al proprietario o titolare di diritti sull’area solo quando l’abbandono sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa, previo accertamento in contraddittorio; non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva del proprietario. Le ordinanze impugnate, pur richiamando anche il TUEL, avevano contenuto sostanzialmente coincidente con quello di ordinanze ex art. 192 e non risultavano assistite da specifiche ragioni di necessità e urgenza tali da giustificare il ricorso al potere extra ordinem. Il Comune non aveva svolto un’istruttoria adeguata sulla disponibilità effettiva delle aree e sull’elemento soggettivo della responsabilità del proprietario, nonostante la complessa vicenda transattiva, la vicinanza tra aree comunali e aree private, la denuncia presentata dal ricorrente, gli accertamenti tecnici e il procedimento penale. La mera proprietà, la mancata recinzione del fondo e la conoscenza dell’abbandono non dimostravano da sole dolo o colpa, né il proprietario era gravato da un obbligo generale di recinzione. Il giudice ha quindi ritenuto illegittimo avere dedotto la colpa dalla sola situazione oggettiva dei luoghi e dalla presenza dei rifiuti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
“L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”; il proprietario o titolare di diritti sull’area è obbligato in solido alla rimozione solo quando la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio.
La norma configura un potere tipico e non ammette una responsabilità oggettiva del proprietario: l’obbligo di rimozione grava sul proprietario o sul titolare della disponibilità dell’area soltanto in presenza di dolo o colpa, anche omissiva, adeguatamente accertati.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Il potere contingibile e urgente del Sindaco è residuale e può essere esercitato per fronteggiare situazioni di pericolo effettivo non tipizzate, sulla base di adeguata istruttoria, congrua motivazione e specifiche ragioni di necessità e urgenza; non può essere utilizzato per replicare il contenuto del potere tipico dell’art. 192 in assenza di un’esigenza supplementare e temporanea.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Il potere extra ordinem in materia di sicurezza pubblica richiede gli specifici presupposti di necessità e urgenza e non può sostituire il potere tipico di rimozione dei rifiuti in mancanza di una situazione ulteriore che giustifichi l’intervento straordinario.
art. 2051 cod. civ.
Il dovere di custodia non comporta responsabilità automatica del proprietario per il fatto del terzo e ammette la prova liberatoria riconducibile al caso fortuito.
art. 841 cod. civ.
La chiusura del fondo costituisce una facoltà del proprietario e la mancata recinzione non integra, di per sé, violazione di un obbligo di ordinaria diligenza né prova della colpa nell’abbandono di rifiuti.
Massime di principio
- L’art. 192 del d.lgs. 152/2006 non consente di imporre al proprietario dell’area la rimozione dei rifiuti sulla base della sola titolarità dominicale o della disponibilità del fondo: è necessario accertare e motivare uno specifico comportamento doloso o colposo, anche omissivo, causalmente collegato all’abbandono, nel rispetto del contraddittorio.
- L’obbligo di rimozione dei rifiuti del proprietario o del titolare di diritti reali o personali sull’area non è un’obbligazione propter rem e non si configura come responsabilità oggettiva; l’obbligo grava in via principale sull’autore dell’abbandono e solo in via solidale sul proprietario quando ne sia provata l’imputabilità soggettiva.
- La mancata recinzione del fondo non costituisce, di per sé, prova della colpa del proprietario nell’abbandono dei rifiuti, poiché la recinzione è una facoltà e non un obbligo e la sua efficacia dissuasiva deve essere valutata concretamente secondo criteri di ragionevole esigibilità.
- Quando la fattispecie è regolata dal potere tipico dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, il ricorso ai poteri contingibili e urgenti degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 è ammissibile solo in presenza di un’esigenza ulteriore, temporanea e specificamente motivata, che richieda un intervento supplementare rispetto alla rimozione dei rifiuti.
- L’amministrazione che intenda imputare al proprietario la responsabilità per l’abbandono di rifiuti deve svolgere un’istruttoria approfondita e in contraddittorio sulla disponibilità effettiva dell’area, sulle condotte del proprietario e sul nesso causale; non può desumere la colpa dalla sola presenza dei rifiuti e dalla descrizione oggettiva dello stato dei luoghi.
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