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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21862/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame relativa al sequestro preventivo della somma di euro 38.555,00. Il ricorrente ha dedotto: (1) carenza di motivazione e violazione degli artt. 253, comma 1, e 321 c.p.p., contestando l'apparato argomentativo sul periculum in mora e la funzionalità del sequestro; (2) violazione dell'art. 85‑bis del d.P.R. 309/1990, sostenendo che mancassero i presupposti per la misura ablativa; (3) mancanza del nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato, contestando l'omessa valutazione della provenienza lecita del denaro e rilevando che nel 2021 una somma era stata precedentemente dissequestrata e restituita.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici o diretti a una rivalutazione del merito (vietata dall'art. 325 c.p.p.). Sul primo punto ha osservato che il decreto di sequestro riguardava anche il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p., e che il Tribunale di riesame aveva adeguatamente motivato il periculum in mora (rilevante quantitativo di droga, organizzazione e necessità di spostare somme per l'attività di traffico). Sul secondo punto la Corte ha escluso l'infondatezza della contestazione relativa all'art. 85‑bis, ritenendo che gli elementi indicati (prossimità a fonti primarie di approvvigionamento, stabile inserimento nel traffico) giustificassero la misura e che non fosse stata contestata la sproporzione tra beni e reddito. Sul terzo punto è stato ritenuto che il ricorrente non avesse prodotto prove concrete sulla provenienza lecita del denaro; la mera affermazione che si tratti di somme già restituite nel 2021 è generica e non prova la coincidenza, soprattutto per la fungibilità del denaro e il tempo intercorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento per la Cassa delle ammende, equitativamente fissato in € 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 253 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'onere motivazionale del provvedimento di sequestro; la corte valuta la sufficienza della motivazione del GIP e del Tribunale del riesame in ordine al periculum in mora e alla finalità cautelare

  • art. 321 c.p.p. (comma 1 e comma 2)

    Distinzione applicata tra il sequestro impeditivo (comma 1) e il sequestro di cose destinate alla confisca (comma 2). Nel caso la misura era motivata anche come sequestro impeditivo ex comma 1 per il concreto pericolo che la disponibilità dei beni potesse agevolare o aggravare il reato

  • art. 325, comma 1 c.p.p.

    Fonte della preclusione a riesaminare il merito probatorio in sede di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché mirava a una rivalutazione delle risultanze, essendo le doglianze generiche

  • art. 85‑bis d.P.R. 309/1990

    Norma sul regime dei beni nei reati di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che i presupposti applicativi (stabile inserimento nel traffico, prossimità a fonti di approvvigionamento, ecc.) risultassero indicati dal Tribunale del riesame e non siano stati efficacemente confutati dal ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità: applicazione dell'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Citata come principio secondo cui, nella fattispecie, non risultano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò non impedisce però l'imposizione delle spese e della ammenda

Massime di principio

  • Evitare motivazioni di impugnazione generiche: in cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario contestare specificamente le argomentazioni del giudice di merito e fornire elementi concreti, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per necessità di non rinnovare il giudizio di fatto
  • Distinguere il tipo di sequestro impugnato (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 vs sequestro per confisca ex comma 2) e rivolgere le censure alla specifica ratio decidendi adottata dal giudice
  • Per contrastare un sequestro di somme per reati di stupefacenti, produrre documentazione concreta sulla lecita provenienza del denaro (contratti di lavoro, movimenti bancari tracciabili, dichiarazioni fiscali) e dimostrare l'adeguatezza del reddito rispetto ai beni
  • Quando si impugna la sussistenza dei presupposti di norme speciali (es. art. 85‑bis DPR 309/1990), indicare con precisione quali elementi probatori il giudice avrebbe valutato erroneamente e presentare fonti probatorie alternative
  • La mera affermazione di precedenti restituzioni di somme non è sufficiente a dimostrare identità di denaro o lecita provenienza: occorrono elementi probatori temporali e documentali che colleghino le somme
  • Tenere presente che la Corte di cassazione non è sede di riesame del merito; le censure devono essere rivolte a profili di diritto o a vizi logico‑giuridici della motivazione, non a semplice contraddizione delle risultanze probatorie

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