Circolare numero 47 del 20-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità e i tempi di liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e delle integrazioni salariali per gli operai agricoli a tempo indeterminato, in attuazione di un’intesa del 27 novembre 1991 tra organizzazioni sindacali, datoriali e INPS. Definisce gli adempimenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro, le comunicazioni tra azienda e INPS, le regole per gli acconti e i saldi dell’indennità di malattia, nonché il termine di 90 giorni per le integrazioni salariali, con sospensione del termine in caso di documentazione incompleta. Prevede inoltre la possibilità per l’INPS di sospendere i pagamenti in caso di accertamenti e stabilisce che l’intesa sia oggetto di verifica semestrale.
Indennità di malattia e integrazione salariale per operai agricoli a tempo indeterminato
Indennità di malattia e integrazione salariale per operai agricoli a tempo indeterminato
La circolare disciplina l’attuazione dell’intesa del 27 novembre 1991 tra le organizzazioni dei lavoratori agricoli, le organizzazioni dei datori di lavoro e l’INPS, recepita nel CCNL, finalizzata a rendere operativa l’anticipazione delle prestazioni economiche di malattia e integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il testo definisce gli adempimenti delle parti, i tempi di liquidazione e le modalità di controllo.
Contesto dell’accordo e finalità operative
L’accordo nasce per consentire una più rapida erogazione delle prestazioni economiche dovute dagli enti previdenziali nei periodi di malattia, infortunio e integrazione salariale. Le organizzazioni sindacali si impegnano a sensibilizzare aziende e lavoratori sul rispetto degli adempimenti previsti, mentre le organizzazioni datoriali si impegnano a invitare le aziende a comunicare ai dipendenti la denominazione ufficiale e la sede dell’azienda, anche quando non coincidano con il luogo di lavoro, così da consentire la corretta compilazione della certificazione di malattia.
Indennità di malattia: presupposti e adempimenti iniziali
Per l’applicazione della disciplina è necessario che il lavoratore indichi con precisione, nella certificazione di malattia da trasmettere alla sede INPS competente nei termini ordinari, la propria qualifica di lavoratore agricolo a tempo indeterminato, nonché la denominazione e l’indirizzo dell’azienda. Alla ricezione del primo certificato relativo a un evento di malattia comune, purché di durata superiore a tre giorni, la sede INPS invia al datore di lavoro il modello "Ind. mal.1 agr.".
Il datore di lavoro deve restituire tempestivamente il modulo compilato. Se la richiesta dell’Istituto non perviene entro 15 giorni dall’inizio della malattia, il datore di lavoro deve trasmettere direttamente il modulo alla sede INPS competente in base alla residenza del lavoratore, allegando copia del certificato di malattia. Quando il lavoratore sia stato assunto per la prima volta nel corso dell’anno, il datore di lavoro deve trasmettere anche copia della denuncia trimestrale allo SCAU, al fine di facilitare eventuali verifiche sul requisito occupazionale. Per rapporti già in essere, le verifiche possono essere svolte sulla base degli elenchi dei lavoratori a tempo indeterminato, sui quali continua a risultare la denominazione del datore di lavoro.
Liquidazione dell’indennità di malattia
L’INPS liquida mensilmente al lavoratore acconti sull’indennità dovuta, sulla base dei dati salariali forniti, calcolando l’importo maturato fino all’ultimo giorno del mese precedente. La liquidazione avviene solo se la malattia risulta ancora in corso alla data dell’operazione e abbia durata superiore a 30 giorni. Se la malattia è definita, l’Istituto procede al pagamento a saldo.
La circolare suggerisce di attivare le liquidazioni intorno al 10-15 di ogni mese, al fine di limitare il numero delle operazioni. Inoltre, sono liquidate a saldo, con riserva di riesame sulla base di eventuale documentazione successiva, le pratiche per le quali non sia pervenuta ulteriore certificazione di malattia entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultima prognosi assegnata.
Obblighi dell’azienda e controlli sulle prestazioni
Le aziende devono comunicare separatamente all’INPS l’eventuale ripresa anticipata del lavoro rispetto alla prognosi indicata, poiché l’invio immediato dei dati salariali con il modello può impedire tale informazione. Resta applicabile tutta la normativa vigente, con particolare riguardo alle sanzioni per ritardata o mancata notifica della certificazione e per le assenze a visita di controllo.
L’INPS può inoltre sospendere i pagamenti qualora siano necessari accertamenti per verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni; in tal caso deve darne comunicazione sia al lavoratore sia al datore di lavoro, restando salve le definitive determinazioni.
Integrazioni salariali: termine di liquidazione e sospensione
Per le integrazioni salariali, la liquidazione ai lavoratori interessati deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda presso la sede INPS competente. Il termine opera solo quando la domanda è completa e regolare e quando la sede dispone della documentazione essenziale, come ad esempio bollettini meteorologici o decreti dichiarativi dello stato di calamità.
Se la documentazione non è completa, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla regolarizzazione della domanda o dalla ricezione dei documenti mancanti. La circolare precisa che il termine di 90 giorni non si applica alle domande presentate per riconversione o ristrutturazione aziendale ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiché tali istanze richiedono un provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per tali casi viene espressa riserva di successive istruzioni.
Decorrenza e verifica dell’intesa
Le disposizioni contenute nella circolare si applicano con decorrenza immediata ai casi insorti successivamente all’accordo. Ai fini del calcolo dei tempi di liquidazione sono esclusi i periodi imputabili a soggetti estranei all’INPS. L’intesa è soggetta a verifica semestrale tra le parti stipulanti, a conferma della volontà di monitorarne l’attuazione e l’efficacia pratica.
Punti principali
Origine dell’intesa e finalità
La circolare dà attuazione all’intesa raggiunta il 27 novembre 1991 tra le OO.SS. dei lavoratori agricoli e le organizzazioni dei datori di lavoro, ratificata dal Ministero del lavoro e recepita nel CCNL. L’accordo riguarda l’anticipazione, da parte dei datori di lavoro, delle indennità di legge relative a malattia, infortunio e integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con successivo intervento dell’INPS per la liquidazione delle prestazioni secondo procedure e tempi definiti.
Adempimenti per l’indennità di malattia
Il lavoratore deve indicare nella certificazione di malattia la propria qualifica di lavoratore agricolo a tempo indeterminato, la denominazione e l’indirizzo dell’azienda, e trasmettere il certificato nei termini alla sede INPS competente. Alla ricezione del primo certificato relativo a una malattia comune superiore a tre giorni, la sede INPS invia al datore di lavoro il modello Ind. mal. 1 agr., che deve essere restituito compilato tempestivamente; se la richiesta non arriva entro 15 giorni dall’inizio della malattia, il datore di lavoro invia direttamente il modulo alla sede INPS competente per residenza del lavoratore con copia del certificato di malattia. Nei casi di prima assunzione nell’anno, il datore di lavoro trasmette anche copia della denuncia trimestrale allo SCAU per agevolare le verifiche del requisito occupazionale.
Liquidazione degli acconti e del saldo per la malattia
L’INPS liquida mensilmente al lavoratore acconti sull’indennità dovuta, calcolando l’importo maturato fino all’ultimo giorno del mese precedente, purché la malattia risulti ancora in corso alla data dell’operazione e abbia durata superiore a 30 giorni. Se la malattia è conclusa, l’INPS procede al saldo. Le liquidazioni sono suggerite intorno al 10-15 di ogni mese per ridurre le operazioni; sono liquidate a saldo anche le pratiche per le quali, trascorsi 15 giorni dalla scadenza dell’ultima prognosi, non sia pervenuta ulteriore certificazione, salvo riesame sulla base di successiva documentazione.
Comunicazioni aziendali e controlli
Le aziende devono comunicare separatamente l’eventuale anticipata ripresa del lavoro rispetto alla prognosi assegnata, poiché l’invio immediato dei dati salariali con il modello Ind. mal. 1 agr. può impedire tale indicazione. Si applica inoltre tutta la normativa vigente, incluse le sanzioni per ritardata o mancata notifica della certificazione e per le assenze a visita di controllo. L’INPS può sospendere i pagamenti se sono necessari accertamenti per verificare il diritto alla prestazione, dandone comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro.
Termini per le integrazioni salariali
Per le integrazioni salariali la liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda presso la sede INPS competente, ma solo se la domanda è regolare e la documentazione essenziale è presente presso l’Istituto. In caso di documentazione incompleta o irregolare, il termine si sospende e riprende dalla regolarizzazione o dalla ricezione dei documenti mancanti. Il termine non si applica alle domande presentate per riconversione o ristrutturazione aziendale ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per le quali è necessario un provvedimento del Ministro del lavoro.
Decorrenza, esclusioni e verifica semestrale
Le disposizioni si applicano con decorrenza immediata ai casi insorti successivamente all’accordo. I tempi di liquidazione escludono quelli imputabili a soggetti estranei all’INPS. L’intesa è soggetta a verifica semestrale tra le parti stipulanti.
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