Circolare numero 50 del 23-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le prime istruzioni operative per applicare il decreto legislativo n. 503/1992, con decorrenza generale dal 1 gennaio 1993. Vengono disciplinati i nuovi requisiti di età, assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia, le regole sulla cessazione del rapporto di lavoro e sull'opzione per proseguire l'attività, i criteri di calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili, i nuovi limiti reddituali per l'integrazione al minimo, le aliquote di rendimento, la norma transitoria di calcolo pro quota delle pensioni, nonché gli effetti su supplementi, assegni di invalidità, pensioni di inabilità e prepensionamenti.
Istruzioni INPS per l'applicazione del d.lgs. n. 503/1992 sulla riforma previdenziale
Riforma previdenziale ex d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative del decreto legislativo n. 503/1992, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 421/1992. L'intervento incide in modo rilevante sul sistema pensionistico dell'AGO e delle gestioni dei lavoratori autonomi, con disciplina transitoria per salvaguardare le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.
Ambito della circolare e decorrenza delle norme
Il provvedimento si concentra sulle disposizioni di immediata efficacia relative alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi. Le norme del decreto entrano in vigore, in via generale, dal 1 gennaio 1993, salvo diverse decorrenze stabilite da singoli articoli. I criteri applicativi delle disposizioni con efficacia dal 1 gennaio 1994 saranno oggetto di successivi chiarimenti, così come le norme relative ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto.
Età pensionabile per la vecchiaia
L'articolo 1 del decreto innalza gradualmente i limiti di età per la pensione di vecchiaia: a regime, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. L'innalzamento è progressivo dal 1 gennaio 1994, con aumento di un anno ogni due anni, fino al raggiungimento del regime dal 1 gennaio 2002. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1993 restano validi i precedenti limiti di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
La circolare richiama due importanti eccezioni:
- per i lavoratori non vedenti restano fermi i requisiti vigenti al 31 dicembre 1992, sia in termini di età sia di assicurazione e contribuzione;
- per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento non opera l'elevazione dei limiti di età, che restano quindi 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
Per i non vedenti, il documento precisa anche la nozione rilevante, cioè cecità assoluta o residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzioni, e indica la documentazione idonea a comprovarne lo stato in base alla categoria di appartenenza.
Cessazione del rapporto di lavoro e facoltà di proseguire l'attività
Il comma 7 dell'articolo 1 subordina il conseguimento della pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La circolare chiarisce che tale condizione vale per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 e riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, non il lavoro autonomo.
È inoltre modificata la disciplina dell'opzione per la prosecuzione dell'attività lavorativa:
- il limite massimo di permanenza in servizio, previsto dalla legge n. 407/1990, passa da 62 a 65 anni;
- i lavoratori già in servizio al 1 gennaio 1993, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'esercizio dell'opzione;
- l'esonero è ritenuto applicabile anche a chi abbia già esercitato opzioni previste dalle leggi n. 903/1977, n. 54/1982 o n. 407/1990 e continui a lavorare al 1 gennaio 1993, volendo arrivare comunque al nuovo limite dei 65 anni.
La circolare richiama altresì la giurisprudenza costituzionale, precisando che per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 137/1986 e n. 498/1988 la donna lavoratrice ha diritto a proseguire il rapporto fino ai limiti previsti per gli uomini, anche indipendentemente dall'opzione ex legge n. 903/1977.
Effetti dell'opzione sul calcolo della pensione
Per chi esercita la facoltà di continuare a lavorare oltre il limite pensionabile, la percentuale annua di commisurazione della pensione è incrementata di un punto per ogni anno di anzianità contributiva acquisita oltre la soglia, fino al compimento di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Per le donne, oltre i 60 anni, l'incremento scende a mezzo punto percentuale per anno fino ai 65 anni.
La circolare precisa che:
- l'incremento spetta solo per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1 gennaio 1994;
- esso vale per le anzianità maturate dopo il raggiungimento dell'età pensionabile indicata nella Tabella A;
- per chi ha già compiuto l'età pensionabile prima del 1 gennaio 1994, l'incremento si applica solo alle anzianità maturate da tale data;
- gli incrementi restano acquisiti anche se nel frattempo i limiti di età vengono innalzati;
- una volta raggiunta l'anzianità contributiva massima utile, opera soltanto il supplemento previsto dalla legge n. 407/1990;
- il trattamento complessivo non può superare la retribuzione pensionabile.
Requisiti assicurativi e contributivi
L'articolo 2 prevede un aumento graduale dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per la pensione di vecchiaia, fino al traguardo di 20 anni di assicurazione e 20 anni di contribuzione nel regime finale, dal 1 gennaio 2001. La Tabella B allegata al decreto riporta l'evoluzione progressiva dei requisiti.
Sono esclusi dall'innalzamento:
- i lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano già maturato i requisiti previgenti, considerando tutti i contributi utili anteriori al 1 gennaio 1993, compresi quelli figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione;
- gli ammessi alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1992, purché la domanda sia stata presentata in tempo utile;
- i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni di occupazione in periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare, anche non consecutivi.
Per i lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 si trovavano in una situazione tale da poter raggiungere i nuovi requisiti solo con il tempo residuo fino alla decorrenza della pensione, la circolare illustra un meccanismo di riduzione che evita effetti penalizzanti e garantisce comunque un minimo di 780 settimane. Seguono esempi numerici dettagliati che mostrano come si calcolano le settimane utili e come opera il limite minimo.
Pensioni ai superstiti
La circolare chiarisce che l'innalzamento dei requisiti assicurativi e contributivi non si applica alle pensioni ai superstiti di assicurato, per le quali restano fermi i requisiti della previgente normativa.
Retribuzione e reddito pensionabili
L'articolo 3 introduce nuovi criteri per la determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili, ma solo per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992. Le anzianità maturate prima di tale data restano regolate dalla disciplina precedente, in forza della norma transitoria dell'articolo 13.
Per i lavoratori dipendenti con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile si determina applicando le regole dell'articolo 3 della legge n. 297/1982, ma incrementando il periodo di riferimento con le settimane successive al 1 gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione. Per chi al 31 dicembre 1992 ha almeno 15 anni di anzianità contributiva, il periodo utile si amplia gradualmente fino a 520 settimane, con una fase transitoria che parte da 260 settimane e cresce in misura pari alla metà delle settimane di calendario intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione, arrotondata per difetto.
Per i lavoratori autonomi il reddito pensionabile continua a essere riferito, in linea generale, ai dieci anni di contribuzione nella gestione, con gli adattamenti necessari in presenza di contribuzione in più gestioni.
La rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi è ancorata all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, con l'aggiunta dell'1 per cento per ciascun anno solare considerato. Restano esclusi dalla rivalutazione l'anno di decorrenza della pensione e quello immediatamente precedente.
Periodi di mobilità
Per i periodi di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, se ricompresi nel periodo di riferimento per il calcolo della pensione, le retribuzioni figurative devono essere rivalutate anche in base agli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'ISTAT. La circolare modifica in questo punto i criteri del precedente messaggio n. 27757/1992: la rivalutazione va effettuata con il coefficiente dell'anno solare in cui cade la contribuzione figurativa, non con quello dell'anno di riferimento per la determinazione originaria del valore figurativo. Per i periodi di mobilità di durata non superiore all'anno continuano a valere le istruzioni precedenti.
Integrazione al trattamento minimo
L'articolo 4 riforma i requisiti reddituali per l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993. L'integrazione non spetta:
- ai soggetti non coniugati o legalmente ed effettivamente separati, se possiedono redditi propri imponibili IRPEF superiori a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo;
- ai soggetti coniugati e non separati, se il reddito personale supera il medesimo limite o se il reddito cumulato con quello del coniuge supera tre volte il trattamento minimo annuo.
La circolare specifica che dal calcolo sono esclusi TFR e anticipazioni, il reddito dell'abitazione di residenza e le competenze arretrate a tassazione separata; non concorre nemmeno la pensione da integrare. Per il 1993 i limiti sono fissati in lire 15.021.500 per il reddito personale e lire 22.532.250 per il reddito cumulato.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1993 continua ad applicarsi la disciplina precedente, che considera il solo reddito personale e non esclude le competenze arretrate tassate separatamente. Nulla cambia, invece, per l'integrazione degli assegni di invalidità, regolata dalla legge n. 222/1984.
Aliquote di rendimento
L'articolo 12 modifica le fasce di retribuzione e reddito pensionabili eccedenti il tetto massimo e le relative aliquote di rendimento. Le fasce diventano quattro anziché tre, con nuove percentuali per l'eccedenza. Le tabelle allegate alla circolare mettono a confronto il vecchio sistema della legge n. 67/1988 con quello introdotto dal decreto n. 503/1992.
Le nuove aliquote si applicano alle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993, ma, per effetto della disciplina transitoria, incidono solo sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992.
Disciplina transitoria di calcolo della pensione
L'articolo 13 tutela i diritti maturati prima della riforma attraverso un calcolo per quote. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, la pensione è data dalla somma di due componenti:
- la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo la vecchia disciplina e con il medesimo periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile;
- la quota relativa alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in poi, calcolata secondo le nuove regole del decreto.
Per la quota ante 1993 si continua a usare il criterio delle ultime 260 settimane di contribuzione, rivalutando le retribuzioni con l'indice del costo della vita ISTAT relativo alla scala mobile dell'industria. Per la quota post 1992 si applicano invece i nuovi criteri dell'articolo 3, con rivalutazione basata sull'ISTAT prezzi al consumo e incremento dell'1 per cento annuo. Lo stesso schema vale, con i necessari adattamenti, per i lavoratori autonomi. La circolare precisa che, in assenza di contribuzione successiva al 31 dicembre 1992, la pensione è determinata integralmente con i soli criteri previgenti; lo stesso vale per le pensioni aventi decorrenza pari al 1 gennaio 1993.
Supplementi di pensione
Per i supplementi liquidati con decorrenza dal 1 febbraio 1993 in poi, il calcolo segue le stesse regole delle pensioni: la quota maturata fino al 31 dicembre 1992 resta soggetta alla disciplina previgente, mentre quella successiva si calcola con il nuovo decreto. Per individuare il periodo utile di riferimento devono essere considerati tutti i contributi fatti valere al 31 dicembre 1992 nella gestione in cui il supplemento viene liquidato, inclusi quelli già utilizzati per la pensione o per precedenti supplementi.
Assegno di invalidità, pensione di inabilità e prepensionamento
Per gli assegni di invalidità che si trasformano in pensione di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1992, oltre ai requisiti contributivi e assicurativi occorre verificare la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Se tali condizioni non sono presenti, l'assegno continua a essere pagato secondo la disciplina propria dell'istituto.
Per le trasformazioni dopo il 31 dicembre 1993 si applicano anche i nuovi limiti di età, salvo il caso degli invalidi almeno all'80 per cento, ai quali l'innalzamento non si applica.
Per le pensioni di inabilità, la maggiorazione prevista dalla legge n. 222/1984 va calcolata provvisoriamente, per le decorrenze successive al 1 gennaio 1993 e in attesa di una definizione completa dell'impatto della nuova età pensionabile, con i vecchi limiti di età; ai fini della quota successiva al 31 dicembre 1992, la maggiorazione segue i nuovi criteri del decreto.
Analogo criterio si applica ai trattamenti di prepensionamento: per la maggiorazione dell'anzianità si usano i criteri del nuovo decreto per la parte maturata dopo il 31 dicembre 1992.
Gestione provvisoria delle liquidazioni nel 1993
In attesa dell'aggiornamento delle procedure informatiche, le pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi con decorrenza dal 1 febbraio 1993 devono essere liquidate provvisoriamente limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1992. Possono invece essere liquidate in via definitiva le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 e quelle con decorrenza successiva al 1 febbraio 1993 per le quali non esista contribuzione dopo il 31 dicembre 1992.
Per le pensioni di inabilità, per i prepensionamenti e per i supplementi aventi decorrenza nel 1993, la liquidazione provvisoria deve avvenire con riferimento alla sola contribuzione al 31 dicembre 1992, senza considerare l'anzianità attribuita per maggiorazione.
Indicazioni operative sui redditi per l'integrazione al minimo
La circolare detta anche criteri transitori per l'acquisizione dei redditi del coniuge nelle pensioni da liquidare nel 1993, in attesa dell'aggiornamento dei programmi. Sono fornite istruzioni operative dettagliate per la segnalazione dei redditi personali e cumulati in funzione dei diversi casi, con soglie di riferimento e un esempio numerico per il calcolo del reddito da registrare.
Allegati e tabelle
Gli allegati alla circolare contengono:
- la Tabella A con i nuovi limiti di età per il pensionamento di vecchiaia;
- la Tabella B con i requisiti assicurativi e contributivi progressivi;
- il raffronto tra vecchie e nuove aliquote di rendimento;
- i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le liquidazioni con decorrenza nel 1993, utili per le quote relative alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.
Nel complesso, la circolare costituisce il primo quadro applicativo della riforma previdenziale del 1992, con forte attenzione alla fase transitoria e alla distinzione tra anzianità maturate prima e dopo il 31 dicembre 1992.
Punti principali
Nuovi requisiti di età per la pensione di vecchiaia
Il decreto eleva gradualmente l'età pensionabile nell'AGO e nelle gestioni dei lavoratori autonomi: si passa a regime a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con incremento dal 1 gennaio 1994 di un anno ogni due anni fino al 2002. Per il 1993 restano fermi i vecchi limiti: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Sono previste eccezioni per i lavoratori non vedenti, per i quali restano confermati i requisiti previgenti, e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, per i quali non si applica l'elevazione dell'età.
Cessazione del rapporto di lavoro e opzione per continuare a lavorare
Per le pensioni di vecchiaia con decorrenza dal 1 gennaio 1993 il diritto è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente; la condizione non riguarda il lavoro autonomo. La circolare chiarisce che l'opzione per proseguire il rapporto di lavoro può arrivare fino a 65 anni, superando il precedente limite di 62 anni, e che i lavoratori già in attività al 1 gennaio 1993 e già in possesso dei requisiti non devono più comunicare al datore di lavoro l'esercizio dell'opzione. Per i lavoratori optanti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se il rapporto di lavoro risulta cessato.
Incrementi della percentuale di commisurazione per chi prolunga il servizio
Per i lavoratori che restano in servizio oltre l'età pensionabile in base all'opzione, la percentuale annua di calcolo della pensione aumenta di un punto per ogni anno di anzianità acquisito oltre la soglia, fino a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; per le donne oltre i 60 anni l'aumento è di mezzo punto per anno fino ai 65. Gli incrementi si applicano alle pensioni con decorrenza successiva al 1 gennaio 1994 e solo alle anzianità maturate dopo il raggiungimento dell'età prevista dalla tabella A. Gli aumenti restano acquisiti anche se, nel frattempo, l'età pensionabile viene ulteriormente innalzata; oltre l'anzianità massima utile, si applica il supplemento previsto dalla legge n. 407/1990. Il trattamento complessivo non può superare la retribuzione pensionabile.
Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Il decreto porta gradualmente a 20 anni i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la vecchiaia, con regime dal 1 gennaio 2001. Sono esclusi dall'innalzamento i soggetti che al 31 dicembre 1992 avevano già maturato i requisiti previgenti, gli ammessi alla prosecuzione volontaria entro tale data e i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni di occupazione con periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare. È inoltre previsto un meccanismo di riduzione dei requisiti per chi, al 31 dicembre 1992, aveva già maturato una parte consistente dell'anzianità necessaria, con limite minimo finale di 780 settimane e numerosi esempi applicativi.
Retribuzione e reddito pensionabili: nuove regole e transitorio
Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi la retribuzione e il reddito pensionabili sono calcolati con nuove regole, applicabili solo alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992. Per i lavoratori dipendenti con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, il periodo utile segue le regole dell'articolo 3 della legge n. 297/1982, ma incrementato delle settimane successive al 1 gennaio 1993 secondo la nuova disciplina; per chi ha almeno 15 anni di anzianità, il periodo utile si amplia gradualmente fino a 520 settimane. Per i lavoratori autonomi resta in linea generale il riferimento ai dieci anni di contribuzione nella gestione. La rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi si basa sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, con un incremento aggiuntivo dell'1 per cento per ciascun anno considerato; per i trattamenti di mobilità di durata superiore all'anno si applicano criteri specifici di rivalutazione.
Nuovi limiti reddituali per l'integrazione al minimo
L'articolo 4 riscrive le condizioni reddituali per l'integrazione al trattamento minimo per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993. L'integrazione non spetta ai non coniugati o separati con redditi personali superiori a due volte il trattamento minimo annuo, né ai coniugati non separati con redditi personali superiori a tale limite o con redditi cumulati col coniuge superiori a tre volte il trattamento minimo annuo. Per il 1993 i limiti sono fissati in lire 15.021.500 per il reddito personale e lire 22.532.250 per il reddito cumulato. Restano esclusi dal computo TFR, anticipazioni sul TFR, reddito della casa di abitazione e arretrati a tassazione separata; per le pensioni anteriori al 1 gennaio 1993 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Aliquote di rendimento e norma transitoria di calcolo
L'articolo 12 introduce nuove fasce di retribuzione e reddito pensionabili e nuove aliquote di rendimento per l'eccedenza rispetto al tetto massimo. Le fasce passano da tre a quattro e si applicano alle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1993, ma in base alla norma transitoria dell'articolo 13 incidono solo sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in poi. La stessa norma transitoria prevede che la pensione sia composta da due quote: una relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata con la vecchia disciplina, e una relativa alle anzianità successive, calcolata con i nuovi criteri.
Effetti su supplementi, assegni di invalidità, inabilità e prepensionamenti
I supplementi di pensione con decorrenza dal 1 febbraio 1993 seguono il criterio pro quota: fino al 31 dicembre 1992 si applica la disciplina previgente, dal 1 gennaio 1993 quella nuova. Per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1992 occorre verificare anche la cessazione del rapporto di lavoro e applicare i nuovi requisiti e le nuove regole sull'integrazione al minimo; per le trasformazioni dopo il 31 dicembre 1993 si applicano anche i nuovi limiti di età, salvo il caso degli invalidi almeno all'80 per cento. Per le pensioni di inabilità e per i trattamenti di prepensionamento, il calcolo della maggiorazione dell'anzianità tiene conto, per le quote successive al 31 dicembre 1992, dei criteri del nuovo decreto, mentre in fase transitoria si usano provvisoriamente i vecchi limiti di età per l'inabilità.
Disposizioni provvisorie per il 1993 e gestione operativa
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate, le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1993 in poi devono essere liquidate provvisoriamente limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1992; possono essere liquidate definitivamente solo le pensioni senza contribuzione successiva al 1992 e quelle aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993. Per l'integrazione al minimo, in attesa dell'adeguamento dei programmi, la circolare indica modalità pratiche di segnalazione dei redditi nei casi di coniugi con redditi propri. Gli allegati riportano le tabelle dei nuovi limiti di età, dei requisiti assicurativi e contributivi, delle aliquote di rendimento e i coefficienti di rivalutazione validi per le liquidazioni con decorrenza nel 1993.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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