Circolare numero 44 del 18-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come devono essere gestite le azioni risarcitorie previste dall'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, per i crediti di lavoro diversi dal T.F.R. non corrisposti in procedure concorsuali anteriori al 28 febbraio 1992. I Ministeri vigilanti hanno indicato che il soggetto passivamente legittimato nei giudizi è l'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia. Viene inoltre precisato che il danno è risarcibile solo se giudizialmente accertato e che, ai fini della determinazione degli eventuali danni, il riferimento temporale è il 23 ottobre 1983, con conseguente rilevanza delle sole procedure concorsuali dichiarate insolventi dopo il 22 ottobre 1983 e dei crediti non prescritti. Poiché il termine per proporre l'azione è decadenziale e scade il 28 febbraio successivo, le domande già presentate e non definite devono essere respinte e gli interessati devono essere informati che la liquidazione da parte dell'Istituto potrà avvenire solo dopo l'accertamento giudiziale.
Attuazione art. 2, comma 7, D.Lgs. n. 80/1992: legittimazione passiva INPS, decorrenza danno e termine decadenziale
Attuazione dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 80/1992
La circolare integra le istruzioni già impartite per l'applicazione del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, soffermandosi sul comma 7 dell'art. 2. La norma consente, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, al lavoratore e ai suoi aventi causa di agire per il risarcimento del danno connesso alla mancata attuazione della direttiva CEE n. 80/987, in relazione a crediti di lavoro diversi dal T.F.R. non corrisposti in procedure concorsuali anteriori al 28 febbraio 1992.
Legittimazione passiva e ruolo dell'INPS
I Ministeri vigilanti hanno precisato che nei giudizi da promuovere ai sensi della disposizione indicata il soggetto passivamente legittimato è l'INPS, in quanto gestore del Fondo di Garanzia istituito dalla legge n. 297/1982 e confluito successivamente nella Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti. Ne deriva che le azioni risarcitorie devono essere indirizzate nei confronti dell'Istituto.
Natura del credito e accertamento del danno
La somma che viene richiesta in sostituzione dei crediti non pagati ha natura risarcitoria. Per questo motivo il danno non può essere liquidato in via automatica, ma deve essere previamente accertato in sede giudiziale. La responsabilità dello Stato per il risarcimento è ritenuta configurabile solo dopo la scadenza del termine previsto per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 80/987 del 20 ottobre 1980.
Decorrenza utile e ambito temporale dei crediti tutelabili
Ai fini della determinazione degli eventuali danni, la circolare indica come data di riferimento il 23 ottobre 1983, richiamando anche la sentenza n. 22/87 del 2 febbraio 1989 del Consiglio di Giustizia CEE nei confronti dello Stato italiano. In concreto, possono essere considerati solo i crediti non ancora prescritti relativi a procedure concorsuali il cui stato di insolvenza sia stato dichiarato dopo il 22 ottobre 1983, perché l'inadempimento dello Stato italiano si considera verificato solo dal 23 ottobre 1983.
Termine per l'azione e trattamento delle domande pendenti
La circolare evidenzia l'imminente scadenza del termine per l'esercizio delle azioni, qualificato espressamente come decadenziale e fissato al 28 febbraio successivo. Le domande già presentate ma non ancora definite devono quindi essere respinte immediatamente. Agli interessati deve essere comunicato che la liquidazione da parte dell'Istituto potrà avvenire soltanto dopo l'accertamento del credito da parte del giudice, a seguito dell'apposita azione giudiziaria.
Punti principali
Oggetto dell'intervento e richiamo alla precedente circolare
La circolare interviene a completamento delle istruzioni già fornite per l'attuazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. In particolare, viene sciolta la riserva formulata al punto 6 della precedente circolare con riferimento al comma 7 dell'art. 2 del decreto, che riconosce al lavoratore e agli aventi causa, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (29 febbraio 1992), la possibilità di promuovere azione per il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE n. 80/987.
Soggetto legittimato passivo nei giudizi
I Ministeri vigilanti hanno comunicato che, nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 80/1992, il legittimato passivo deve essere individuato nell'INPS, in quanto gestore del Fondo di Garanzia istituito dalla legge n. 297/1982 e successivamente confluito nella Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti.
Natura risarcitoria del credito e necessità dell'accertamento giudiziale
La somma da liquidare in sostituzione dei crediti di lavoro ha natura risarcitoria. Per tale motivo l'eventuale danno deve essere giudizialmente accertato prima della liquidazione da parte dell'Istituto. La circolare precisa inoltre che la responsabilità per il risarcimento è configurabile soltanto dopo la scadenza del termine previsto per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 80/987 del 20 ottobre 1980.
Decorrenza del danno e limiti temporali delle procedure interessate
In base a quanto chiarito, il riferimento per la determinazione degli eventuali danni è il 23 ottobre 1983, data dalla quale si considera configurabile l'inadempimento dello Stato italiano. Possono quindi rilevare soltanto i crediti, ancora non prescritti, relativi a procedure concorsuali il cui stato di insolvenza sia stato dichiarato successivamente al 22 ottobre 1983.
Termine decadenziale e gestione delle domande pendenti
La circolare segnala l'imminente scadenza del termine per proporre i giudizi, qualificato come decadenziale e fissato al 28 febbraio successivo. Di conseguenza, le domande già presentate e non ancora definite devono essere immediatamente respinte. Agli interessati va comunicato che i crediti potranno essere liquidati dall'Istituto solo dopo l'accertamento da parte del giudice, a seguito dell'esperimento della specifica azione prevista dalla norma.
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