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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1676

Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene sul CLP per semplificare, in modo mirato, gli adempimenti relativi alle pitture personalizzate. Invece di richiedere la notifica preventiva e la creazione di un UFI per ciascuna combinazione cromatica potenzialmente formulabile, consente che sull'etichetta della pittura personalizzata siano riportati gli UFI delle miscele in essa contenute, secondo regole specifiche. Se una miscela con UFI è presente in concentrazione superiore al 5 %, deve essere indicata anche la relativa concentrazione. La misura è giustificata dall'esigenza di evitare oneri amministrativi sproporzionati, soprattutto per le PMI, preservando al contempo l'utilità delle informazioni per i centri antiveleni.

Modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per introdurre regole specifiche sull'etichettatura delle pitture personalizzate prive di notifica UFI e trasmissione delle informazioni di cui all'allegato VIII.

Ambito di applicazione

Si applica alle pitture personalizzate, cioè pitture formulate in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori. Riguarda i casi in cui non sia stata effettuata la trasmissione delle informazioni conformemente all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 e non sia stato creato alcun identificatore unico di formula (UFI). Restano comunque soggette all'allegato VIII le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Pitture personalizzate e etichettatura CLP

Il regolamento delegato (UE) 2020/1676 modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per introdurre una disciplina ad hoc delle pitture personalizzate. L'intervento nasce dall'esigenza di attenuare gli oneri amministrativi derivanti dalle prescrizioni sulle informazioni armonizzate per la risposta di emergenza sanitaria e sull'UFI, in particolare per il settore delle pitture e per le PMI, senza compromettere la capacità dei centri antiveleni di disporre delle informazioni necessarie.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione osserva che, a seguito del regolamento (UE) 2017/542, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono conformarsi gradualmente alle prescrizioni dell'allegato VIII del CLP. Nel settore delle pitture personalizzate, tuttavia, la necessità di preparare numerosissime combinazioni cromatiche su richiesta renderebbe sproporzionato l'obbligo di trasmettere in anticipo le informazioni e creare UFI per tutte le possibili formulazioni. Il regolamento mira quindi a prevedere una soluzione più proporzionata, mantenendo però l'applicazione dell'allegato VIII alle singole miscele che compongono la pittura personalizzata.

Ambito della deroga operativa

La nuova disciplina si applica alle pitture personalizzate per le quali non sia stata effettuata la trasmissione delle informazioni ai sensi dell'allegato VIII e non sia stato creato alcun UFI. La definizione è circoscritta alle pitture formulate in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita, mediante tintometro o miscelazione di colori. La regola non elimina gli obblighi informativi per le miscele contenute: queste restano soggette alle prescrizioni dell'allegato VIII e, in particolare, alle notifiche previste dall'articolo 45 quando applicabili.

Obblighi di etichettatura introdotti dall'articolo 25, paragrafo 8

Quando la pittura personalizzata rientra nella fattispecie derogatoria, sull'etichetta devono essere riportati gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura con concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica ai sensi dell'articolo 45. Gli UFI devono figurare nelle informazioni supplementari, elencati insieme e in ordine decrescente di concentrazione delle miscele nella pittura, secondo l'allegato VIII, parte A, punto 5.

Indicazione della concentrazione per miscele oltre il 5 %

Il regolamento introduce un ulteriore obbligo di trasparenza: se una miscela dotata di UFI è presente nella pittura personalizzata in concentrazione superiore al 5 %, tale concentrazione deve essere indicata accanto al corrispondente identificatore unico di formula nelle informazioni supplementari dell'etichetta, in conformità all'allegato VIII, parte B, punto 3.4. La ratio è quella di evidenziare le miscele più rilevanti per la risposta di emergenza sanitaria.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La misura è stata adottata in prossimità della data del 1° gennaio 2021 richiamata nei considerando come scadenza di messa in conformità per le miscele per uso professionale e per i consumatori, così da agevolare l'applicazione uniforme dell'allegato VIII del CLP.

Disposizioni principali

Introduzione di una disciplina speciale per le pitture personalizzate

All'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto un nuovo paragrafo 8, che disciplina le pitture personalizzate per le quali non sia stata effettuata la trasmissione delle informazioni ai sensi dell'allegato VIII e non sia stato creato un UFI corrispondente.

Indicazione in ეტichetta degli UFI delle miscele contenute

Per le pitture personalizzate rientranti nel nuovo paragrafo 8, gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata in concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica a norma dell'articolo 45 devono essere inclusi nelle informazioni supplementari sull'etichetta, elencati insieme in ordine decrescente di concentrazione, conformemente all'allegato VIII, parte A, punto 5.

Obbligo di indicare anche la concentrazione oltre il 5 %

Se la pittura personalizzata contiene una miscela dotata di UFI in concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela deve essere riportata accanto al corrispondente UFI nelle informazioni supplementari dell'etichetta, in conformità all'allegato VIII, parte B, punto 3.4.

Definizione di pittura personalizzata

Ai fini del paragrafo 8, per 'pittura personalizzata' si intende una pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieclassificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle misceleprodotti chimicisicurezza dei consumatorisalute e sicurezzapiccole e medie imprese

Testo integrale

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