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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2145

Regolamento delegato (UE) 2020/2145 della Commissione dell’1 settembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche della composizione, del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 alle modifiche del quadro EMIR introdotte dal regolamento (UE) 2019/2099. Rafforza e dettaglia il funzionamento dei collegi delle CCP, disciplinando tempi di risposta alle richieste di partecipazione, composizione con riferimento alla BCE, convocazione delle riunioni, procedura scritta e flussi informativi verso i membri. Introduce inoltre regole specifiche per la circolazione sicura delle informazioni riservate e per il coinvolgimento del collegio nel riesame e nella valutazione dell’autorità competente.

Modifica le norme tecniche sui collegi delle controparti centrali per adeguarle alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/2099 in materia di composizione, funzionamento, gestione e scambio di informazioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai collegi delle controparti centrali (CCP) istituiti nell’ambito del regolamento (UE) n. 648/2012, con riferimento all’autorità competente della CCP, alle autorità competenti aventi titolo a partecipare al collegio, alle banche centrali di emissione e, in particolare, alla BCE nei casi previsti. Le disposizioni riguardano la composizione del collegio, le modalità di convocazione e voto, le informazioni che l’autorità competente deve fornire ai membri e il contributo del collegio al riesame e alla valutazione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE.

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 876/2013 sui collegi delle CCP

Il regolamento delegato (UE) 2020/2145 interviene sul quadro tecnico relativo ai collegi delle controparti centrali, adeguandolo alle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 648/2012 dal regolamento (UE) 2019/2099. La Commissione evidenzia l’esigenza di riflettere le nuove regole su autorizzazione, riconoscimento e vigilanza delle CCP, con particolare attenzione alla composizione del collegio, al suo funzionamento e al flusso informativo tra i membri.

Ambito soggettivo e funzione dei collegi

Le disposizioni riguardano i collegi delle CCP e, più precisamente, l’autorità competente della controparte centrale, le autorità competenti e le banche centrali di emissione che possono chiedere di parteciparvi, nonché la BCE nei casi in cui sia membro del collegio. Il regolamento non introduce obblighi diretti per gli operatori di mercato, ma disciplina il coordinamento tra autorità pubbliche competenti per la vigilanza e il monitoraggio delle CCP.

Partecipazione al collegio e composizione

Quando un’autorità competente o una banca centrale di emissione intende entrare nel collegio, deve presentare una richiesta motivata all’autorità competente della CCP. Quest’ultima deve rispondere entro 20 giorni di calendario, trasmettendo la copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione oppure motivando il rigetto.

Sul piano della composizione, se un’autorità ha diritto di partecipare al collegio per più di una delle lettere da c) a i) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, può nominare altri partecipanti senza diritto di voto. Per la BCE è prevista una disciplina speciale: quando è membro del collegio ai sensi delle lettere c) e h), può nominare due partecipanti con diritto di voto, così da riflettere la sua duplice funzione nel quadro della vigilanza prudenziale e in qualità di banca centrale di emissione.

Convocazione, ordine del giorno e riunioni

Il regolamento rafforza le regole procedurali sul funzionamento del collegio. L’autorità competente della CCP deve distribuire con largo anticipo un progetto di ordine del giorno per ogni riunione, salvo quelle convocate in situazioni di emergenza, così da consentire ai membri di proporre integrazioni e contributi. L’ordine del giorno definitivo e le informazioni necessarie devono essere inviati con sufficiente anticipo rispetto alla riunione.

I verbali delle riunioni devono essere trasmessi appena possibile dopo l’incontro, lasciando ai membri un tempo adeguato per formulare osservazioni. Inoltre, il collegio deve riunirsi almeno una volta l’anno, mentre i membri possono chiedere una convocazione ulteriore; il rifiuto dell’autorità competente deve essere motivato. È anche prevista la possibilità di deliberare mediante procedura scritta, su proposta dell’autorità competente o su richiesta di un membro.

Informazioni da condividere tra i membri

Viene ampliato l’elenco delle informazioni che l’autorità competente della CCP deve mettere a disposizione del collegio. Oltre alle informazioni già previste, devono essere comunicate anche le modifiche:

  • degli accordi di esternalizzazione relativi alle principali attività connesse alla gestione del rischio;
  • dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta e dei modelli di segregazione dei conti;
  • delle procedure in caso di inadempimento e delle relazioni sulle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;
  • degli accordi di pagamento e regolamento.

Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni

Per tutelare le informazioni riservate e garantire parità informativa tra i membri, lo scambio di informazioni riservate deve avvenire tramite mezzi di comunicazione sicuri e su base paritaria. La previsione sottolinea la centralità della riservatezza nel coordinamento tra autorità di vigilanza.

Ruolo del collegio nel riesame e nella valutazione

Il nuovo articolo 5 bis disciplina il contributo del collegio al riesame e alla valutazione dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012. Le informazioni rilevanti devono essere inviate ai membri in tempo utile per consentire un esame e una discussione prima della riunione successiva. I membri possono sollevare osservazioni o criticità; l’autorità competente deve prenderle in considerazione per quanto possibile e riferire al membro interessato in che modo siano state considerate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e reca la clausola standard di obbligatorietà in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Richiesta di partecipazione al collegio

Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 648/2012 che desiderano partecipare al collegio devono presentare una richiesta motivata all’autorità competente della CCP. Entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, l’autorità competente deve trasmettere copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione oppure comunicare per iscritto e in modo motivato il rigetto della richiesta.

Composizione e partecipazione della BCE

Se un’autorità ha diritto a partecipare al collegio in forza di più di una delle lettere da c) a i) dell’articolo 18, paragrafo 2, può nominare altri partecipanti senza diritto di voto. In deroga a tale regola, quando la BCE è membro del collegio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), può nominare due partecipanti con diritto di voto.

Convocazione, ordine del giorno e documentazione

L’autorità competente della CCP deve distribuire un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio con largo anticipo, salvo le riunioni d’emergenza, consentendo ai membri di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno. L’ordine del giorno deve poi essere finalizzato e inviato con sufficiente anticipo; inoltre tutte le informazioni necessarie devono essere trasmesse in tempo utile. I verbali vanno distribuiti quanto prima dopo le riunioni, con tempo sufficiente per le osservazioni dei membri.

Frequenza delle riunioni e richiesta dei membri

Il collegio deve riunirsi almeno una volta l’anno. I membri del collegio possono chiedere che l’autorità competente della CCP convochi una riunione; l’eventuale rifiuto deve essere debitamente motivato.

Voto mediante procedura scritta

Il collegio può votare mediante procedura scritta qualora ciò sia proposto dall’autorità competente della CCP oppure richiesto da un membro del collegio.

Informazioni da fornire ai membri del collegio

L’autorità competente della CCP deve fornire almeno le informazioni relative a: modifiche degli accordi di esternalizzazione per le principali attività connesse alla gestione del rischio; modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta e dei modelli di segregazione dei conti; modifiche delle procedure in caso di inadempimento e relazioni sulle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012; modifiche degli accordi di pagamento e regolamento.

Scambio di informazioni riservate

I membri del collegio devono scambiarsi informazioni riservate con mezzi di comunicazione sicuri e su base paritaria.

Contributo del collegio al riesame e alla valutazione

Le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono essere trasmesse ai membri del collegio in tempo utile perché possano riesaminarle e discuterle prima della riunione successiva. I membri possono sollevare punti di interesse o di preoccupazione in merito al riesame o alla valutazione dell’autorità competente; quest’ultima deve tenerne conto per quanto possibile e comunicare al membro interessato come tali punti siano stati considerati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza prudenzialeinfrastrutture di mercatomercati dei capitali

Testo integrale

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