L.R. Valle d'Aosta 13/2015
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento valdostano al diritto UE in materia di servizi, fitosanitari, energia, VIA e aiuti di Stato. Riforma la somministrazione di alimenti e bevande, disciplina l’uso sostenibile dei pesticidi, introduce regole su pianificazione e certificazione energetica, mutui e controlli, e aggiorna norme su turismo, agricoltura, lavoro e ambiente. Molte misure finanziarie e transitorie sono legate al 2015 e ad anni successivi specifici.
Legge europea regionale 2015 della Valle d'Aosta
Legge europea regionale 2015 della Valle d'Aosta
La legge adegua diversi settori dell’ordinamento regionale valdostano alla normativa europea vigente in materia di servizi nel mercato interno, pesticidi, prestazione energetica nell’edilizia, valutazione ambientale e aiuti di Stato. Le disposizioni incidono soprattutto su somministrazione di alimenti e bevande, agricoltura, energia, ambiente e alcuni regimi di sostegno economico.
Somministrazione di alimenti e bevande
La disciplina regionale viene aggiornata per recepire la direttiva servizi, sostituendo il riferimento al titolo abilitativo con una nozione più ampia e unificando gli esercizi di somministrazione in un’unica tipologia. Gli esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, oltre a latte, dolciumi e prodotti di pasticceria e gelateria.
Sono ridefiniti i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività, in coerenza con il d.lgs. 59/2010. Il divieto di esercizio per determinate condanne penali dura cinque anni dalla pena scontata o, se la pena si è estinta in altro modo, dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalle persone preposte e dai soggetti individuati dalla normativa antimafia; nelle imprese individuali, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare o al legale rappresentante, oppure al preposto, e deve sussistere al momento della domanda o della SCIA nei casi previsti. La Giunta regionale disciplina il corso professionale, la sua durata, le materie e le prove finali, anche tramite soggetti accreditati.
Lo sportello unico competente verifica i requisiti anche per cittadini UE e, nei limiti delle norme internazionali vigenti, per cittadini di Stati terzi. La Giunta regionale individua inoltre, con deliberazione, le attività ammesse, le tipologie di esercizio, le direttive per la programmazione comunale delle aperture nelle aree tutelate, le misure per prevenire l’abuso di alcol e le regole applicative per le attività temporanee.
Nei territori soggetti a tutela, l’apertura e il trasferimento di sede richiedono autorizzazione comunale; nelle altre zone, l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di superficie sono soggetti a SCIA. Sono previsti specifici casi di somministrazione soggetti a sola SCIA, tra cui attività al domicilio del consumatore, in strutture ricettive per gli alloggiati, rifugi alpini, aree di servizio e attività temporanee.
Per le attività temporanee in occasione di fiere, sagre, manifestazioni e eventi locali straordinari è richiesta una SCIA semplificata. Per i distributori automatici, l’attività esclusiva resta assoggettata alla legge, mentre quella non esclusiva è soggetta a SCIA; per le bevande alcoliche valgono i limiti statali.
La disciplina della revoca, sospensione e decadenza dei titoli abilitativi è dettagliata, con termini specifici per subingresso, sospensione dell’attività, perdita dei requisiti e mancato avvio. Gli orari sono liberalizzati, salvo eventuali limitazioni comunali nei limiti statali; le variazioni della SCIA devono essere comunicate entro 30 giorni.
Le sanzioni arrivano fino a 15.000 euro per l’esercizio senza titolo o in presenza di provvedimenti inibitori, con chiusura dell’esercizio; sono previste ulteriori sanzioni per violazioni procedimentali e per il mancato rispetto degli orari o degli obblighi di comunicazione. Alcune norme transitorie consentono il mantenimento di titoli rilasciati ai sensi della precedente normativa.
Professioni turistiche
Viene modificata la disciplina delle professioni turistiche per escludere dalle commissioni esaminatrici gli operatori concorrenti, in attuazione dei principi di imparzialità della direttiva servizi.
Utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari
La Regione promuove l’uso sostenibile dei pesticidi, la difesa integrata e tecniche alternative non chimiche, in coerenza con la direttiva 2009/128/CE e con il d.lgs. 150/2012. La Giunta istituisce sistemi di formazione e rilascio delle abilitazioni, sistemi di controllo e verifica delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari e ogni altra competenza regionale prevista dalla normativa statale. Una parte degli oneri per la formazione può gravare sui destinatari. Le relative spese sono quantificate a decorrere dal 2015.
Adeguamenti in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, turistico e del lavoro
Sono aggiornati i richiami ai regolamenti UE in materia di aiuti “de minimis” e di esenzione per categoria in diverse leggi regionali, tra cui la disciplina della Route des vins, gli interventi per l’eradicazione della BHV-1, gli aiuti turistico-ricettivi e commerciali e alcune misure di politica del lavoro. In particolare, sono confermati contributi con cofinanziamento minimo privato del 25% per alcuni aiuti nel turismo e commercio.
Pianificazione energetica regionale e locale
La Regione disciplina gli strumenti di pianificazione energetica per contribuire agli obiettivi di risparmio, efficienza e fonti rinnovabili. Il piano energetico ambientale regionale (PEAR) è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e viene aggiornato periodicamente. La struttura competente raccoglie e diffonde i dati energetici del territorio, mentre il catasto energetico regionale confluisce in un sistema informativo più ampio che include attestati energetici, libretti di impianto e dati di controllo.
È prevista anche la pianificazione energetica a scala locale: la Regione sostiene i Comuni, anche associati, nell’adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia e può concedere contributi fino a 25.000 euro per la redazione e il monitoraggio dei PAESC, con revoca in caso di dichiarazioni false o mancata approvazione del piano entro 18 mesi.
Strutture tecniche e supporto operativo nel settore energia
La Regione si avvale di FINAOSTA S.p.A., tramite il COA energia, per funzioni tecniche e amministrative: raccolta e analisi dati, supporto al PEAR, studi e progetti, sportello informativo, formazione, assistenza agli enti locali, gestione del sistema di certificazione energetica, supporto ai controlli e alla normativa sull’autoconsumo diffuso. ARPA collabora per l’elaborazione dei dati climatici e per verifiche tecniche e ispezioni sugli impianti termici.
Efficienza energetica nell’edilizia e certificazione energetica
La legge definisce metodologie di calcolo della prestazione energetica e introduce requisiti minimi, aggiornati almeno ogni cinque anni, per gli edifici di nuova costruzione, per le demolizioni e ricostruzioni e per alcuni interventi di trasformazione edilizia. Sono esclusi taluni edifici di piccole dimensioni, industriali, rurali, temporanei, di culto o privi di impianti di climatizzazione, nonché casi in cui la tutela culturale o paesaggistica renda inapplicabili le prescrizioni.
Per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a importanti interventi è prevista la relazione tecnica, da depositare prima dell’inizio lavori, e la dichiarazione di conformità da depositare alla fine dei lavori; la comunicazione di fine lavori è inefficace se manca la dichiarazione. Nei casi d’impresa la documentazione è telematica.
È introdotto l’obbligo di attestato di prestazione energetica per gli edifici nuovi o ristrutturati in modo rilevante, con deposito presso il Comune o lo sportello unico, obblighi di affissione per gli edifici pubblici aperti al pubblico oltre i 250 mq e validità massima di 10 anni, salvo aggiornamento per interventi che modificano la prestazione o mancato rispetto delle verifiche sugli impianti termici. La targa energetica è ammessa come modalità alternativa di dimostrazione.
I certificatori energetici devono possedere i requisiti statali, essere riconosciuti secondo modalità regionali e garantire indipendenza e imparzialità.
Misure premiali e bonus volumetrici in edilizia
Per interventi edilizi con prestazioni energetiche migliorative sono previsti bonus volumetrici e deroghe alle distanze e alle altezze, nei limiti stabiliti dalla legge. Per alcune nuove costruzioni o ricostruzioni che superano del 20% i requisiti minimi, gli spessori aggiuntivi per l’isolamento non concorrono al calcolo di volumi, altezze e distanze entro limiti prefissati. Se la copertura del fabbisogno energetico da rinnovabili supera del 30% i requisiti minimi, è riconosciuto un bonus volumetrico del 5%.
Per interventi su edifici esistenti che migliorino la prestazione energetica di almeno il 10% sono previste analoghe esclusioni dei maggiori spessori e deroghe alle distanze. I bonus non sono cumulabili con quelli della l.r. 24/2009, salvo specifiche eccezioni.
Impianti termici e controlli
La Regione individua gli impianti termici soggetti agli adempimenti e disciplina esercizio, manutenzione, controlli tecnici e rapporti di controllo. Sono previsti contributi minimi per la gestione del catasto energetico regionale e per i controlli, con importi non inferiori a 5 euro per gli attestati e 2 euro per impianto per i rapporti di controllo e le ispezioni.
Strumenti finanziari per l’efficienza energetica
La Regione concede mutui per interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore residenziale che migliorino l’efficienza energetica, anche con fonti rinnovabili, su edifici esistenti ubicati in Valle d’Aosta. Sono beneficiari enti locali, privati proprietari o titolari di diritti reali e ESCO che agiscono per loro conto.
Gli interventi devono essere avviati dopo la domanda e conclusi entro il termine fissato dalla Giunta, comunque non oltre cinque anni dalla concessione. I mutui sono compresi tra 10.000 e 400.000 euro di spese ammissibili, possono coprire fino al 100% della spesa e durare fino a 30 anni. Per le imprese l’agevolazione agevolata avviene in regime de minimis. I mutui sono cumulabili con altri contributi entro il limite della spesa ammessa.
È istituito un fondo di rotazione alimentato da stanziamenti regionali, rimborsi e altre risorse, gestito tramite convenzione con FINAOSTA S.p.A. Sono previste regole di concessione, erogazione, revoca e recupero delle somme, con divieto temporaneo di nuove agevolazioni in caso di mancata restituzione.
Controlli, sanzioni e transitorio nel settore energia
I controlli riguardano requisiti minimi, relazioni tecniche, attestati di prestazione energetica, impianti termici e requisiti per i mutui. Sono previste sanzioni per relazioni tecniche e attestati non corretti, per omissione della dichiarazione di conformità, per false attestazioni, per mancato rispetto degli obblighi sugli edifici e sugli impianti termici. Le sanzioni sono irrogate dalla struttura regionale competente o dai Comuni, secondo la materia.
Sono previste norme transitorie per l’inserimento automatico nel sistema dei soggetti già abilitati, per la possibile sospensione temporanea dei contributi fino alla realizzazione dei sistemi informatici, per periodi di sperimentazione dei controlli e per la conclusione dei procedimenti in corso secondo la disciplina previgente. Alcune iniziative finanziate da precedenti leggi devono essere ultimate entro date fissate, con revoca dell’agevolazione in caso di ritardo.
Valutazione ambientale strategica e VIA
La legge aggiorna la disciplina regionale della VAS e della VIA ai riferimenti della direttiva 2011/92/UE. Per i progetti ricadenti, anche parzialmente, nelle aree naturali protette, alcune soglie dimensionali sono ridotte del 50%. È ridefinita la procedura di verifica di assoggettabilità: il proponente deposita progetto preliminare e studio preliminare ambientale, segue pubblicazione sul sito regionale, osservazioni del pubblico entro 45 giorni e decisione della struttura competente entro 35 giorni dalla scadenza. Se gli impatti non sono significativi, il progetto è escluso dalla VIA con eventuali prescrizioni; altrimenti si applica la procedura ordinaria. Gli allegati tecnici della disciplina VIA sono sostituiti.
Abrogazioni e disposizioni finanziarie
La legge abroga o aggiorna numerose disposizioni previgenti, tra cui il regolamento regionale sui prodotti fitosanitari, la l.r. 26/2012 in materia di energia e alcune norme settoriali ormai superate. Prevede inoltre coperture finanziarie specifiche per le attività in materia agricola ed energetica, con importi e annualità determinati nel testo, nonché la possibilità per la Giunta di apportare le necessarie variazioni di bilancio.
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