L.R. Valle d'Aosta 8/2015
Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la normativa valdostana sugli scarichi idrici, adeguando definizioni, autorizzazioni e regole per alcuni edifici isolati, e modifica anche la disciplina urbanistica sugli interventi edilizi considerati liberi o assimilati. Le nuove regole sugli scarichi richiamano il d.lgs. 152/2006; le modifiche urbanistiche riguardano le opere interne, le pertinenze e alcune pavimentazioni.
Modifiche alla disciplina regionale sulle acque reflue e sugli interventi edilizi minori
Modifiche alla disciplina regionale su acque reflue e interventi edilizi
La legge regionale della Valle d’Aosta 14 aprile 2015, n. 8 interviene su due testi normativi regionali preesistenti: la legge regionale 24 agosto 1982, n. 59, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, e la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Il provvedimento aggiorna definizioni, autorizzazioni allo scarico e talune regole edilizie di minore impatto.
Disciplina delle acque reflue: definizioni e ambito applicativo
Vengono riformulate le definizioni fondamentali della normativa sulle acque, in modo da allinearle alla terminologia tecnica ormai consolidata. In particolare, sono definite le acque reflue domestiche, urbane e industriali, nonché gli agglomerati, intesi come aree in cui la concentrazione di popolazione o attività produttive rende tecnicamente ed economicamente ammissibile la raccolta e il convogliamento verso trattamenti o recapiti finali.
Scarichi di acque reflue industriali e domestiche
La legge sostituisce in più punti i riferimenti ai vecchi “scarichi dei nuovi insediamenti produttivi” con la più ampia categoria degli scarichi di acque reflue industriali, e i riferimenti ai “nuovi insediamenti civili” con quelli agli scarichi di acque reflue domestiche. Il coordinamento lessicale mira a rendere la disciplina coerente con la normativa statale in materia ambientale.
Strutture extralberghiere e attività di somministrazione in edifici isolati
Per le strutture ricettive extralberghiere e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, la legge prevede un regime specifico solo quando tali attività sono svolte in edifici isolati raggiungibili esclusivamente tramite:
- strada rotabile non aperta al pubblico transito veicolare;
- mezzi meccanici di risalita, come funivie e seggiovie;
- sentieri o vie alpinistiche. In questi casi si applicano i limiti di accettabilità allo scarico previsti dalla tabella D allegata alla legge regionale n. 59/1982.
Controllo e campionamento degli scarichi
Gli scarichi relativi agli edifici isolati sopra indicati devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente. Il prelievo va effettuato nel punto assunto a riferimento, immediatamente a monte dell’immissione nel recapito, con riguardo a impluvi naturali, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo.
Autorizzazione allo scarico e rinnovo tacito
La legge conferma che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati secondo il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e con meno di 50 abitanti equivalenti, è ammesso il rinnovo tacito dell’autorizzazione, se previsto dal provvedimento autorizzativo e in assenza di variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o del sistema di trattamento e smaltimento. Resta esclusa dal rinnovo tacito la categoria degli scarichi assimilabili ai domestici secondo la normativa statale vigente.
Abrogazione di una disposizione previgente
Viene abrogato l’articolo 7 della legge regionale n. 59/1982, con conseguente soppressione della disciplina ivi contenuta.
Interventi edilizi: opere interne e frazionamenti/accorpamenti
In materia urbanistica, viene ampliata la definizione di opere interne di singole unità immobiliari che non richiedono aggravamenti sostanziali dell’assetto edilizio. Sono ricompresi anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, purché:
- non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile;
- non mutino la destinazione d’uso;
- non modifichino la volumetria complessiva dell’edificio;
- possano comportare variazioni delle superfici delle singole unità immobiliari.
Pertinenze, arredi fissi da giardino e pavimentazioni esterne
La legge ricomprende tra gli interventi disciplinati anche la realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, purché:
- siano privi di funzioni autonome;
- siano destinati al servizio esclusivo dell’edificio o di sue parti;
- non comportino carico urbanistico;
- non determinino aggravio delle opere di urbanizzazione;
- abbiano piccole dimensioni. È inoltre introdotta la realizzazione di pavimentazioni di giardini, aree cortilizie e passaggi destinati al servizio esclusivo di edifici esistenti o di loro parti.
Efficacia pratica
Il provvedimento resta rilevante per la disciplina regionale vigente in Valle d’Aosta in materia di scarichi e di interventi edilizi minori; non contiene termini di efficacia temporanea né regimi limitati a esercizi conclusi.
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