L.R. Valle d'Aosta 9/2015
Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Valle d’Aosta n. 34/2004 sulla Casa di riposo G.B. Festaz, inserendola nel sistema integrato dei servizi sociali, riorganizzandone organi, requisiti e compensi, disciplinando il coordinatore sanitario e rafforzando controlli e trasparenza. Prevede l’applicazione differita delle nuove regole sul CDA dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore e l’emanazione di direttive entro il 31 dicembre 2015.
Modifiche alla disciplina della Casa di riposo G.B. Festaz e delle IPAB valdostane
Modifiche alla disciplina della Casa di riposo G.B. Festaz e delle IPAB valdostane
La legge regionale 24 aprile 2015, n. 9 interviene sulla disciplina della l.r. Valle d’Aosta 23 dicembre 2004, n. 34, con particolare riferimento alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz. Il provvedimento aggiorna l’inquadramento nel sistema dei servizi sociali, la governance, i controlli, alcuni profili economici e il raccordo con l’Azienda USL e con il territorio.
Inserimento nel sistema integrato dei servizi sociali
La Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz viene espressamente inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000, nel rispetto delle proprie finalità e specificità statutarie. La Giunta regionale deve poi disciplinare, con propria deliberazione, le modalità di collaborazione e cooperazione tra la Casa di riposo, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, le unità responsabili delle valutazioni multidimensionali, le strutture regionali competenti in programmazione e controllo delle politiche sociali e le realtà del terzo settore, al fine di definire le relazioni di rete con il territorio e gli interventi prioritari.
Organi di amministrazione e requisiti dei componenti
Il consiglio di amministrazione della Casa di riposo dura cinque anni ed è composto da tre membri designati rispettivamente da:
- Giunta regionale, con funzioni di presidente;
- Comune di Aosta;
- Diocesi di Aosta.
I componenti nominati in sostituzione di soggetti cessati in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza naturale dell’organo. Per la designazione di competenza regionale si applicano le regole della l.r. 11/1997 sulle nomine e designazioni regionali. Tutti i membri devono essere scelti tra soggetti in possesso di specifici requisiti professionali: laurea in discipline giuridiche o economiche con almeno tre anni di esperienza in enti o organismi di dimensioni assimilabili, oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado con almeno cinque anni di esperienza in amministrazione o gestione di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali pubbliche o private.
Indennità di carica
Al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un’indennità di carica, definita con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri relativi sono a carico dell’azienda.
Programmazione, gestione e criteri statutari
Gli obiettivi e i programmi dell’azienda devono essere formulati in linea con la programmazione regionale. Inoltre, l’attività del consiglio di amministrazione e la gestione delle funzioni aziendali si raccordano ai criteri definiti dallo statuto, che orientano le decisioni dell’organo amministrativo.
Coordinatore sanitario e integrazione clinico-organizzativa
La Regione e l’Azienda USL disciplinano mediante apposita convenzione, senza oneri aggiuntivi per la Casa di riposo, ruolo e funzioni del coordinatore sanitario, ferme restando le competenze del direttore. Il coordinatore sanitario deve essere individuato tra i dirigenti medici dipendenti dell’Azienda USL, con la finalità di assicurare integrazione e coordinamento tra i diversi livelli del sistema integrato dei servizi sociali; interviene inoltre nel governo clinico dell’azienda.
Controlli amministrativi, contabili e qualità dei servizi
L’azienda deve dotarsi, nell’ambito della propria autonomia statutaria, di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile conformi ai principi del titolo II della l.r. 30/2009. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono rimessi alla normativa regionale sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, in termini di qualità dei servizi erogati per centri di responsabilità, devono essere rese pubbliche annualmente mediante pubblicazione all’albo dell’azienda insieme alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.
Poteri di scioglimento o sostituzione degli organi
Tra le ipotesi che legittimano i provvedimenti regionali in caso di criticità gestionali, la norma aggiunge anche l’irregolare costituzione o l’impossibilità di funzionamento, oltre alle gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale.
Contributi e personale
Il contributo annuale regionale non può superare il 30 per cento dei costi di esercizio, limitatamente alle attività assistenziali e di servizio alla persona. In materia di personale, si specifica che trovano applicazione anche ogni altra disposizione di legge riferibile al personale degli enti del comparto unico regionale.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Le nuove regole sul consiglio di amministrazione si applicano solo dal primo rinnovo dell’organo successivo all’entrata in vigore della legge. Le direttive previste per l’articolo 13, comma 1, della l.r. 34/2004 devono essere emanate entro il 31 dicembre 2015.
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