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Legge

L.R. Valle d'Aosta 14/2015

Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 14/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d'Aosta prevenzione, cura e riabilitazione del GAP, con limiti localizzativi e orari per sale da gioco e spazi per il gioco, divieti di pubblicità, obblighi informativi e formativi, sanzioni e un marchio regionale per gli esercizi slot-free. Prevede anche un piano pluriennale, misure fiscali e disposizioni transitorie per gli esercizi già esistenti.

Prevenzione e contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico in Valle d'Aosta

Prevenzione, contrasto e trattamento del gioco d’azzardo patologico in Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina misure di prevenzione, contrasto e cura della dipendenza da gioco d’azzardo patologico nella Regione autonoma Valle d’Aosta. L’intervento combina profili sanitari, urbanistici, informativi e sanzionatori, incidendo soprattutto su sale da gioco e spazi per il gioco.

Finalità e definizioni

La legge mira a prevenire la diffusione della dipendenza dal gioco, anche lecito, a ridurre il rischio di sviluppo del fenomeno, a contrastare il gioco d’azzardo patologico e a garantire il trattamento terapeutico dei soggetti affetti dalla patologia.

Ai fini della disciplina:

  • per gioco d’azzardo si intendono gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b), del r.d. 773/1931 e le altre forme di gioco lecito in concessione statale previste dalla normativa vigente; sono esclusi lotterie, giochi numerici a quota fissa e totalizzatore, Totocalcio, 9 e Totogol;
  • per gioco d’azzardo patologico si intende la dipendenza comportamentale che compromette salute e condizioni sociali dell’individuo e della famiglia;
  • per sale da gioco si intendono i locali nei quali si svolgono in via esclusiva o prevalente giochi leciti ai sensi degli artt. 86 e 88 del r.d. 773/1931;
  • per spazi per il gioco si intendono gli spazi riservati al gioco d’azzardo all’interno di esercizi pubblici e commerciali e di circoli privati.

Prevenzione, informazione e piano pluriennale

La Regione, in collaborazione con il Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale competente e l’Azienda USL, promuove e sostiene iniziative di prevenzione rivolte a:

  • informare ed educare la popolazione sulle conseguenze dell’abuso patologico del gioco d’azzardo, anche online;
  • diffondere una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;
  • promuovere il gioco responsabile e la sensibilizzazione dei rischi nelle scuole.

La Regione elabora inoltre, con l’Azienda USL e sentiti enti locali, istituzioni scolastiche e terzo settore, un piano pluriennale regionale di durata triennale per prevenzione, cura e riabilitazione del GAP. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del CPEL, e trasmesso al Ministero della salute per l’approvazione, sentito l’Osservatorio nazionale.

Le iniziative previste dal piano sono realizzate dall’Azienda USL in collaborazione con Regione, enti locali, istituzioni scolastiche, casa da gioco di Saint-Vincent e terzo settore, nei limiti delle risorse statali disponibili.

Regole localizzative, orarie e di accesso

È vietata l’apertura di sale da gioco e spazi per il gioco in luoghi situati a meno di 500 metri in linea d’aria da:

  • istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  • strutture culturali, ricreative o sportive;
  • strutture residenziali o semiresidenziali sanitarie o socio-assistenziali;
  • strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori;
  • istituti di credito e sportelli bancomat;
  • esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati;
  • luoghi di culto.

I Comuni possono prevedere distanze maggiori e individuare ulteriori luoghi sensibili, tenendo conto dell’impatto sul contesto urbano, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.

L’apertura al pubblico e il funzionamento sono consentiti solo nelle fasce:

  • 10.00-12.00;
  • 14.00-16.00;
  • 18.00-20.00;
  • 22.00-24.00.

I Comuni possono adottare orari più restrittivi.

Nei nuovi spazi per il gioco le apparecchiature devono essere collocate in modo non visibile dall’esterno e in un settore dedicato, accessibile solo ai maggiorenni. È inoltre vietato consentire ai minori di 18 anni l’uso degli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lett. c-bis), del r.d. 773/1931.

L’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco è soggetto ad autorizzazione del sindaco del Comune competente.

Per gli esercizi già in attività, l’aumento del numero di apparecchi è consentito solo previa verifica del rispetto delle distanze e dei requisiti previsti.

Mappa dei luoghi sensibili

La Regione disciplina una mappa dei luoghi sensibili che individua le aree di interdizione al gioco d’azzardo con circonferenze di raggio pari a 500 metri, o alla distanza maggiore prevista dal singolo Comune, tracciate dall’ingresso principale del luogo sensibile.

Sono considerati ricompresi nelle aree interdette anche gli immobili il cui perimetro sia lambito dalle circonferenze.

I Comuni devono redigere e aggiornare l’elenco dei luoghi sensibili e localizzare il loro ingresso principale tramite il sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT); i dati, elaborati automaticamente, sono pubblicati dalla struttura regionale competente in cartografia. La Regione supporta i Comuni con un geonavigatore dedicato integrato nello SCT.

Trattamento del GAP e presa in carico sanitaria

La Regione, tramite l’Azienda USL, favorisce l’accesso dei soggetti affetti da dipendenza da GAP a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati.

L’Azienda USL garantisce il trattamento terapeutico del GAP, delle eventuali patologie correlate e il sostegno ai familiari. Inoltre monitora annualmente il numero delle persone affette dalla dipendenza, anche ai fini della relazione annuale al Consiglio.

Obblighi dei gestori

I gestori di sale da gioco e spazi per il gioco devono:

  • esporre in modo ben visibile, vicino ai giochi, il materiale informativo previsto dalla normativa statale e i recapiti per le informazioni sulle attività di prevenzione e cura;
  • partecipare con frequenza almeno biennale ai corsi di formazione organizzati dall’Azienda USL.

La formazione è finalizzata alla conoscenza e prevenzione dei rischi connessi al GAP e alla normativa sul gioco lecito; gli oneri sono posti a carico dei gestori.

Misure fiscali e marchio regionale

Per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, la legge di stabilità regionale può prevedere una maggiorazione dell’aliquota IRAP per le sale da gioco.

È istituito il marchio regionale “Slot-Free - Regione autonoma Valle d’Aosta”, rilasciato ai titolari di esercizi commerciali, gestori di circoli privati e altri luoghi di intrattenimento che, detenendo apparecchiature per il gioco d’azzardo alla data di entrata in vigore della legge, ne comprovino la successiva dismissione.

La Giunta regionale stabilisce caratteristiche del marchio, criteri e modalità di rilascio e uso, nonché casi di sospensione, decadenza e revoca. Il marchio è scelto tramite concorso rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione.

I Comuni possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria competenza per i soggetti che ottengono il marchio, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Divieto di pubblicità

È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e spazi per il gioco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, in particolare dall’art. 7 del d.l. 158/2012.

Controlli, vigilanza e sanzioni

La vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi, l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni spettano ai Comuni dove sono ubicate le sale da gioco e gli spazi per il gioco.

Sono previste sanzioni amministrative:

  • da 500 a 3.000 euro per violazione delle distanze, dei divieti di accesso ai minori e del divieto di pubblicità; in caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata;
  • da 500 a 3.000 euro per violazione delle regole su orari e collocazione delle apparecchiature nei nuovi spazi; in caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata;
  • da 300 a 900 euro per violazione degli obblighi informativi e formativi; in caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata.

I proventi delle sanzioni sono acquisiti ai bilanci dei Comuni che accertano la violazione. Si applica la legge n. 689/1981. I Comuni devono effettuare controlli a campione su almeno il 10% delle sale da gioco e degli spazi per il gioco attivi ogni anno.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2010

La legge amplia le finalità e le attività promozionali della l.r. 11/2010 includendo:

  • la promozione di iniziative per prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico;
  • informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo.

Disposizioni transitorie

Le misure localizzative e il divieto relativo ai minori non si applicano immediatamente agli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della legge:

  • il divieto sulle distanze di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 non si applica per 8 anni alle sale da gioco e per 5 anni agli spazi per il gioco;
  • il divieto relativo ai minori di cui all’art. 4, comma 5, non si applica per 5 anni.

Il termine di 8 anni e quello di 5 anni, per i casi previsti, risultano anticipati rispettivamente al 1° giugno 2019 e al 1° gennaio 2019.

Clausola valutativa e oneri finanziari

Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale, sentita l’Azienda USL, riferisce alla commissione consiliare competente sull’applicazione della legge.

L’onere complessivo è quantificato in 4.700 euro a decorrere dal 2015 ed è coperto mediante gli stanziamenti del bilancio regionale 2015/2017, con possibilità per la Giunta di disporre le necessarie variazioni di bilancio.

Testo integrale

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