Cassazione Civile, Ordinanza n. 31580/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento di due unità immobiliari site in Roma, nella microzona del Centro Storico, attribuendo una diversa classe e, conseguentemente, una maggiore rendita catastale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo l'atto non congruamente motivato, anche con riguardo alla collocazione degli immobili nella microzona di riferimento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che, nel caso di classamento massivo ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione poteva ritenersi sufficiente per il solo richiamo allo scostamento tra valori di mercato e valori catastali nella microzona, senza necessità di indicare le caratteristiche intrinseche dei singoli immobili; secondo la ricorrente, l'operazione rispondeva a esigenze di equità e perequazione fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha confermato il principio secondo cui, anche nel classamento d'ufficio per microzone ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'avviso deve indicare non solo i presupposti generali dell'operazione e gli atti presupposti, ma anche gli elementi concreti che, in quella specifica microzona e per quel singolo immobile, hanno determinato il diverso classamento, con riferimento ai parametri dell'art. 8 del D.P.R. 138/1998 (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità). La motivazione standardizzata e meramente assertiva è stata ritenuta insufficiente. La Corte ha inoltre valorizzato l'accertamento di merito compiuto dal giudice di appello, secondo cui i locali in questione erano due cantine molto modeste e inidonee a giustificare la classe attribuita. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata; sulle spese la decisione fa riferimento al difetto di attività difensiva dei controricorrenti in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiede che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
è richiamato quale parametro generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 61 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
disciplinata l'operazione di classamento delle unità immobiliari ordinarie.
art. 8 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
la categoria dipende dalla destinazione funzionale e dai caratteri tipologici/costruttivi; la classe dipende dalla qualità urbana e ambientale della microzona e dalle caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
consente il riclassamento d'ufficio degli immobili quando vi sia significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale nella microzona, ma richiede motivazione rigorosa e concreta.
art. 1, comma 339, L. 30 dicembre 2004, n. 311
richiamato come base procedimentale degli interventi correttivi massivi di revisione del catasto.
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662
richiamato tra le possibili basi normative di riclassificazione d'ufficio, con specifici oneri motivazionali in relazione al presupposto applicato.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio di unità immobiliari a destinazione ordinaria, la motivazione dell'avviso non è sufficiente se si limita a richiamare in modo astratto la revisione della microzona o lo scostamento tra valori catastali e di mercato; devono essere indicati gli elementi concreti che, per quel singolo immobile, hanno inciso sulla nuova rendita.
- L'obbligo motivazionale, nei riclassamenti ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, deve essere assolto ex ante e in modo rigoroso, così da consentire al contribuente di comprendere le ragioni specifiche dell'atto, valutare se impugnarlo e predisporre difese effettive.
- La revisione per microzone è legittima in astratto, ma la sua applicazione concreta richiede una valutazione individualizzata del bene; la motivazione standardizzata o meramente ripetitiva è insufficiente.
- Ai fini della classe catastale rilevano non solo il fattore posizionale legato alla microzona, ma anche le caratteristiche edilizie della singola unità e del fabbricato; l'Ufficio non può prescindere da tali elementi nella motivazione del classamento.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione mancante o insufficiente dell'atto di riclassamento, poiché la legittimità del provvedimento va verificata sulla base delle ragioni espresse al momento della sua adozione.
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