Cassazione Civile, Ordinanza n. 27297/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 19609/2023, la società oggi istante era controricorrente e aveva chiesto nel controricorso la distrazione delle spese in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario. Nell’ordinanza di definizione del precedente giudizio la Corte aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, ma non aveva riportato l’attribuzione delle somme al difensore antistatario della società istante. Con l’istanza successiva si è quindi chiesto che la Corte emendasse d’ufficio tale omissione quale errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. La decisione richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omessa distrazione delle spese è correggibile con la procedura di correzione dell’errore materiale, purché nel giudizio risulti la dichiarazione scritta di anticipazione delle spese ex art. 93 c.p.c. Nel caso concreto, la dichiarazione era effettivamente contenuta nel controricorso con la formula "con vittoria del compenso professionale e spese da distrarsi per anticipo".
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale. Ha disposto che nell’ordinanza n. 19609/2023 la frase relativa alla liquidazione delle spese sia integrata con l’attribuzione all’avvocato antistatario Luigi Acerbo per quanto riguarda la società istante. È stato inoltre precisato che la correzione deve essere annotata dalla Cancelleria sull’originale del provvedimento corretto. Non sono state pronunciate ulteriori statuizioni sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Consente la correzione d'ufficio degli errori materiali o di calcolo del provvedimento della Corte, utilizzata nel caso per integrare l'omessa distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese richiede una dichiarazione scritta del difensore di averle anticipate; in presenza di tale dichiarazione la richiesta è fondata.
Massime di principio
- L’omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario, quando la relativa istanza sia stata tempestivamente formulata e risulti la dichiarazione scritta di anticipo, integra un errore materiale emendabile mediante la procedura di correzione.
- La distrazione delle spese presuppone la dichiarazione scritta del difensore di avere anticipato le spese; in mancanza di contestazioni sulla sua presenza negli atti, il giudice può integrare il provvedimento per rendere esplicita l’attribuzione.
- La correzione dell’errore materiale non incide sul contenuto decisorio sostanziale della pronuncia, ma serve a ripristinare la corretta formulazione del dispositivo già corrispondente alla volontà della Corte.
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