Cassazione Penale, Sentenza n. 23421/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame per illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la gravità indiziaria rispetto al concorso nel reato di cui al capo A), ritenendo che la breve presenza del terzetto (tra cui l'odierno indagato) sul luogo prima dello sparo escludesse il loro contributo partecipativo e richiamando le riprese video per sminuire le dichiarazioni testimoniali dei testimoni Vinotti e Buonferrato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando infondata l'eccezione di inammissibilità e annullando l'ordinanza impugnata nella parte relativa all'esclusione della gravità indiziaria per il concorso nel reato di cui al capo A). Ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul capo A). La Corte ha censurato il giudizio del riesame per avere svalutato in modo illogico le prove testimoniali e per aver attribuito eccessivo rilievo a riprese video incomplete; ha ricordato i principi secondo cui l'azione collettiva e la consapevolezza reciproca tra partecipanti possono integrare la responsabilità per le lesioni o l'evento letale anche se l'apporto materiale è di breve durata, e che il dolo rilevante è quello anteriore e concomitante all'azione. Ha inoltre indicato elementi fattuali da valutare dal giudice del rinvio (idoneità letifera dei colpi, uso dello sfollagente della vittima, minacce pronunciate).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Il contributo ai sensi dell'art. 110 può consistere non solo in un'azione materiale diretta ma anche nel potenziamento dell'offesa mediante azione sinergica (superiorità numerica, neutralizzazione delle difese) e in un concorso di tipo morale che rafforza il proposito criminoso dei correi.
art. 309, co.7, c.p.p.
Norma richiamata per la determinazione della competenza al giudice del rinvio: la causa è rinviata al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'aggressione collettiva comporta la responsabilità per l'insieme delle lesioni o dell'evento anche se il singolo abbia avuto un apporto materiale di breve durata, quando sussista consapevolezza e sinergia tra i partecipanti.
- La brevità temporale della presenza di un partecipante non è di per sé sufficiente a escludere la sua responsabilità: va valutata la qualità e l'effetto del comportamento (contributo alla superiorità numerica, incoraggiamento, uso di strumenti, potenziamento dell'offesa).
- Riprese video incomplete o parziali non possono automaticamente prevalere sulle dichiarazioni testimoniali concordanti; il giudice deve valutare la completezza e attendibilità delle immagini rispetto al racconto oculare.
- Eventuali atti successivi (es. disarmo del nipote dopo lo sparo) non escludono il dolo anteriore o concomitante rilevante ai fini della responsabilità per il fatto precedente.
- Il dolo va valutato in riferimento al momento della condotta che ha inciso sull'evento: la prognosi ex post non può modificare retrospettivamente la valutazione dello stato soggettivo anteriore o concomitante.
- Il pubblico ministero ha interesse attuale ad impugnare ordinanze del riesame che escludono gravità indiziaria su alcuni capi anche se non chiede aggravamento della misura cautelare, al fine di cristallizzare il giudicato cautelare.
- In caso di rinvio, il giudice dovrà considerare tutti gli elementi oggettivi e probatori (perizia medico-legale sull'idoneità letifera, deposizioni delle testimoni, elementi di violenza e minacce, uso di oggetti contundenti) per riconsiderare la gravità indiziaria.
Testo integrale
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