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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15380/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/12/2025 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rescissione del giudicato presentata il 2/12/2025 in favore di Roberto Caputo avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 16/07/2025. Il difensore deduce violazione dell'art. 629-bis c.p.p. in relazione agli artt. 24 Cost. e 420-bis c.p.p.: sostiene che, pur essendo il decreto di citazione regolarmente notificato all'imputato, il difensore di fiducia nominato non è mai stato avvisato e quindi l'imputato ha avuto conoscenza della condanna soltanto il 14/11/2025 (correzione di errore materiale), data dalla quale sarebbe dovuto decorrere il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione. Chiede inoltre, in via subordinata, la riclassificazione della domanda come istanza di restituzione del termine (art. 175 c.p.p.) o come incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte di appello avesse erroneamente fatto decorrere il termine per la rescissione dal momento della conoscenza del procedimento e non da quello della conoscenza della sentenza. Il Collegio ha rilevato che l'omessa notifica al difensore di fiducia integra una nullità assoluta che può incidere sulla possibilità dell'imputato di partecipare al processo e di proporre impugnazione; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., \"Lovric\") e ha interpretato l'art. 629-bis, anche alla luce della novella del 2022, nel senso che il dies a quo del termine di 30 giorni decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza della sentenza. Conclude annullando senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1858/2025 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    "... il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza"

    La Corte ha ritenuto che, pur essendo richiesti congiuntamente i presupposti per la rescissione, il termine per proporre la richiesta (30 giorni) decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza della sentenza; la novella del 2022 rafforza la tutela riconoscendo la possibilità di agire quando l'imputato non abbia potuto proporre impugnazione senza colpa.

  • art. 629-bis cod. proc. pen. (comma secondo)

    "La richiesta è presentata alla corte di appello ... entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza"

    Il Collegio ha affermato che il dies a quo per la tempestività della richiesta è la conoscenza della sentenza (non della mera esistenza del procedimento), anche in seguito alla sostituzione della parola "procedimento" con "sentenza" nella novella del 2022.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i presupposti della declaratoria di assenza e per il controllo che il giudice deve svolgere; l'omesso rispetto degli accertamenti previsti può integrare una nullità che giustifica la rescissione del giudicato se ha determinato l'incolpevole mancata conoscenza o partecipazione.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato come rimedio alternativo: la Corte conferma l'orientamento secondo cui l'incidente di esecuzione non è lo strumento corretto per far valere nullità endoprocessuali della fase di cognizione; per tali vizi è appropriata la rescissione del giudicato.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La Corte esclude la ricostruzione della domanda come semplice istanza di restituzione del termine quando il caso rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 629-bis (presupposti, effetto e petitum diversi).

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    Riferimento alle nullità (art. 178 lett. c) e 179) come fondamento per ritenere l'omesso avviso al difensore di fiducia una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la sostituzione di un difensore d'ufficio alla nomina fiduciaria può ledere il diritto di scelta del difensore e quindi incidere sulla regolarità del processo.

  • art. 544 e art. 585 cod. proc. pen.

    Citati in relazione alle modalità di deposito delle motivazioni e alla definitività della sentenza; utili per ricostruire i termini procedurali e la data di irrevocabilità.

  • Giurisprudenza: Sez. U., "Lovric" (n. 15498/2020)

    "Il condannato con sentenza pronunciata in assenza ... può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità"

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rescissione è il rimedio idoneo contro nullità assolute endoprocessuali che abbiano impedito la conoscenza e la partecipazione, e che il giudice deve verificare la sussistenza dell'incolpevole mancata conoscenza.

Massime di principio

  • La richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) è lo strumento appropriato quando l'imputato, pur formalmente dichiarato assente, è stato privato incolpevolmente della possibilità di partecipare al processo o di impugnare la sentenza a causa di nullità che riguardano la fase di cognizione (es. omessa notifica al difensore di fiducia).
  • Il termine per proporre la richiesta di rescissione (30 giorni) decorre dal momento in cui l'imputato ha avuto conoscenza della sentenza (dies a quo = conoscenza della pronuncia), non dalla sola conoscenza dell'esistenza del procedimento, anche alla luce della novella del 2022.
  • L'omessa notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta che può incidere sul diritto di difesa e giustificare l'annullamento della sentenza e la rinnovazione del giudizio.
  • L'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) e la restituzione del termine (art. 175 c.p.p.) non sono rimedi adeguati per far valere nullità endoprocessuali della fase di cognizione: per esse è prevista preferibilmente la rescissione del giudicato.
  • In casi simili il giudice deve svolgere verifiche documentali puntuali e, se necessario, integrative per accertare se l'assenza sia stata "incolpevole" e se siano intervenute nullità preclusive del diritto di difesa; una valutazione formale della regolarità delle notifiche non esclude l'obbligo di controllo sostanziale.
  • Il difensore che agisce per il ricorrente deve documentare la mancata conoscenza effettiva della sentenza e l'assenza di colpa dell'imputato; la tempestività va valutata a partire dalla data di effettiva conoscenza della pronuncia.

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