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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25595/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trimarchi impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/90. I principali profili di censura sono: 1) inutilizzabilità delle chat acquisite e decrittate tramite ordine europeo di indagine (assente indicazione dell'o.i.e. nel fascicolo, impossibilità di accesso all'algoritmo di decrittazione, mancata trasparenza sull'abbinamento IMEI/PIN/username), con conseguente vizio di identificazione dell'indagato; 2) irregolarità di competenza territoriale per i fatti associativi; 3) mancata attualità del pericolo dopo il tempo intercorso (cd. "tempo silente") e vizio nella valutazione della necessità della misura (artt. 274, 275 c.p.p. e correlati). La difesa deduce inoltre contraddittorietà motivazionale e carenze nella valutazione degli elementi indiziari.

La decisione

La Corte respinge il ricorso come infondato. Ha ritenuto utilizzabili le chat acquisite tramite ordine europeo di indagine sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite (presunzione relativa di conformità dell'attività svolta dall'autorità estera; onere in capo alla difesa di allegare e provare eventuali violazioni dei diritti fondamentali). La Corte ha ritenuto che la difesa non abbia prodotto la prova dell'assenza dell'o.i.e. né dimostrato in modo specifico come le modalità di acquisizione abbiano violato diritti tali da rendere inutilizzabili le risultanze. L'identificazione del ricorrente è stata confermata con elementi convergenti (ammissione uso di telefoni criptati, riconoscimento del nickname 'MATTO' e del PIN 6VFE9H tramite comparazione di voce, chat indiziarie non contestate dalla difesa, sequestri e riscontri investigativi). Le censure sulla competenza territoriale sono state giudicate generiche e inammissibili. La doglianza sul tempo trascorso è ritenuta insufficiente: il tempo silente non è di per sé idoneo a far venir meno il pericolo per i reati associativi, soprattutto alla luce della presunzione di attualità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Conseguenza: conferma dell'ordinanza di rigetto del riesame e mantenimento della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Fondamento dell'imputazione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il giudice valuta la gravità indiziaria anche con riferimento alla struttura e ai rapporti del sodalizio.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione di attualità e rilievo del tempo trascorso: ai fini cautelari il tempo intercorso è un elemento valutabile ma non determinante di per sé per escludere il pericolo; la prognosi di pericolosità riguarda anche la professionalità e l'inserimento nei circuiti criminali.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi e i limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; richiamata come quadro procedurale per le censure dedotte.

  • art. 273 c.p.p.

    Citato dalla difesa come norma processuale rilevante in tema di inutilizzabilità, richiamata nel contesto delle doglianze ma non ritenuta risolutiva dalla Corte.

  • artt. 274 e 294 c.p.p.

    Richiamati in relazione alle regole sulle misure cautelari e sugli interrogatori; la Corte valuta la congruità delle motivazioni e il contenuto delle ammissioni/negazioni rese dall'indagato.

  • art. 8 e 16 c.p.p.

    Rinvio alle garanzie e alle norme procedurali contestate rispetto alla utilizzabilità di attività di indagine; la Corte ne valuta l'applicazione nel quadro del principio della presunzione relativa di conformità.

  • Direttiva 2014/41/UE (Mutual Legal Assistance / Ordine Europeo di Indagine)

    Considerando (19): "La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali..."

    Fornisce il quadro comunitario della cooperazione e la presunzione relativa di conformità delle autorità degli Stati membri; la violazione dei diritti fondamentali va dimostrata in modo specifico per giustificare il rifiuto o l'inutilizzabilità.

  • d.lgs. 108/2017 (attuazione Direttiva 2014/41/UE)

    Normativa nazionale di attuazione che regola l'uso e l'esecuzione degli ordini europei di indagine; il rispetto delle garanzie è valutato alla luce della disciplina nazionale e comunitaria.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 23755 (Gjuzi) e n. 23756 (Giorgi)

    "L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera... deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata." "L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo... non determina una violazione dei diritti fondamentali... salvo specifiche allegazioni di segno contrario."

    Principio operativo: presunzione relativa di conformità dell'attività estera e onere probatorio in capo alla difesa; la mera indisponibilità dell'algoritmo o di strumenti tecnici non costituisce di per sé violazione dei diritti fondamentali.

  • Corte di Giustizia UE, C-548/21 (decisione del 4/10/2024)

    Richiamata per i principi relativi all'accesso ai dati su dispositivi e al bilanciamento tra indagine e diritti fondamentali; utile nel contestuale dibattito sulla trasparenza degli strumenti di decrittazione.

  • Corte EDU, Yuksel Yalginkaya c. Turchia (ric. n.15669/2020, 26/9/2023)

    Citata dalla difesa a sostegno della tesi di lesione del diritto di difesa; la Corte italiana la menziona ma ritiene che l'onere di allegazione e prova rimanga a carico della difesa.

  • d.lgs. 51/2018, art. 8 (richiami normativi in materia di intercettazioni e cooperazione)

    Richiamato dalla difesa nel quadro delle questioni relative alla cooperazione internazionale e alle garanzie; la Corte analizza la questione alla luce della normativa comunitaria e della giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • Prove acquisite tramite ordine europeo di indagine godono di una presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali; spetta alla difesa allegare e provare in modo specifico e circostanziato eventuali violazioni per farne dichiarare l'inutilizzabilità.
  • L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di decrittazione o al software usato dalle autorità straniere non determina automaticamente violazione del diritto di difesa: occorrono allegazioni concrete che dimostrino rischio di alterazione o manipolazione.
  • Contestazioni generiche (es. assenza di atti, genericità sulla competenza territoriale o sul "tempo silente") sono spesso inammissibili o inefficaci: va indicato l'atto specifico mancante, il dato probatorio contrastante e perché esso disarticola la motivazione del giudice.
  • L'identificazione dell'indagato può essere fondata su più elementi convergenti (comparazione di voce, corrispondenze di nickname/pin, riscontri di pedinamenti e sequestri); se la difesa non contesta quei passaggi specifici, la prova conservata prevale.
  • Nel giudizio cautelare per reati associativi il tempo trascorso non è di per sé idoneo a escludere il pericolo: la valutazione dell'attualità e della concretezza del pericolo è complessiva e considera ruolo, modalità operative e capacità del gruppo di riprendere attività criminose.
  • Per questioni relative a cooperazione internazionale e OIE, la difesa deve utilizzare gli strumenti procedurali disponibili (richieste formali, accesso agli atti secondo d.lgs. 108/2017) e produrre documentazione probante; l'inerzia difensiva indebolisce le eccezioni.
  • Eccezioni sulla competenza territoriale devono essere formulate con precisione e indicare il giudice competente alternativo: l'argomentazione generica viene dichiarata inammissibile.

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