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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42625/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario deducendo che la Terza Sezione della Corte di Cassazione non ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione (reato di omesso versamento IVA ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000, relativo al 2013 per euro 263.318,00), nonostante fosse stata sollecitata in tal senso in sede di discussione orale, e non abbia esercitato i poteri officiosi per dichiarare la prescrizione. La difesa ha inoltre svolto argomentazioni giuridiche sulla durata delle sospensioni dei termini di prescrizione (anche in relazione alla "prescrizione Covid-19" ex art. 83 d.l. 18/2020) e sull'applicabilità dei termini di proroga previsti dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 74/2000.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione prospettata dalla difesa non sia riconducibile a un "errore di fatto" o a un mero errore percettivo (che giustificherebbe il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p.), ma costituisca valutazioni giuridiche e di merito circa il decorso dei termini di prescrizione e l'interpretazione delle norme sulla sospensione (anche con riferimento alla disciplina Covid). Poiché si tratta di un errore di giudizio, il rimedio straordinario non è idoneo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Norma che disciplina il reato di omesso versamento dell'IVA; è il titolo di reato ascritto al ricorrente per l'anno 2013.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che, se riconosciuta, porterebbe ad assoluzione, ma la declaratoria di estinzione per prescrizione sarebbe comunque un esito più favorevole e prevalente.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedi straordinari contro la sentenza di cassazione per errore di fatto; la Corte precisa che è applicabile solo per errori percettivi e non per valutazioni giuridiche o di merito.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'effetto preclusivo che può derivare da decisioni della Corte di cassazione e che giustifica la legittimazione ad impugnare nel caso di annullamento parziale con rinvio.

  • art. 83 del d.l. 18/2020 ("prescrizione Covid-19")

    Richiamato nella discussione sul decorso dei termini di prescrizione; la Corte ricorda che la sospensione prevista dalla norma è limitata al periodo espressamente indicato dalla legge.

  • art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la possibilità di chiedere un termine di tre mesi, prorogabile per una sola volta di ulteriori tre mesi, per il pagamento del debito tributario; la difesa ha sostenuto che le sospensioni conseguenti ai rinvii richiesti dovrebbero limitarsi a tali termini, ma la Corte ha valutato tale ricerca come questione di diritto/giudizio e non come errore di fatto.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non per errori di giudizio o valutazioni giuridiche.
  • Quando si contesta la mancata declaratoria di prescrizione in sede di Cassazione, occorre dimostrare che si è trattato di un errore percettivo (es.: omissione evidente negli atti) e non proporre interpretazioni giuridiche complesse: altrimenti il rimedio risulta inammissibile.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale, in termini di favore per l'imputato, sull'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.
  • Le sospensioni dei termini di prescrizione previste dalla disciplina emergenziale (es. art. 83 d.l. 18/2020) si applicano nei limiti temporali espressamente indicati dalla norma; questioni di applicazione/interpretazione di tali disposizioni sono valutazioni giuridiche che non rientrano nell'ambito del rimedio per errore di fatto.
  • Per evitare sanzioni per inammissibilità e spese, il difensore deve scegliere il rimedio processuale adeguato: se la critica è di diritto o di apprezzamento giuridico, occorre impiegare i mezzi ordinari (es. ricorso per cassazione, o altri rimedi appropriati), non il rimedio straordinario per errore di fatto.

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