Circolare numero 95 del 02-08-2022
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative in materia di assegno per il nucleo familiare ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022, per i familiari – residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo – di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce le pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale stabilendo la disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1988 e dispone che l'Assegno per il nucleo familiare (ANF) è dovuto anche ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso unico per i familiari residenti in Paesi terzi non convenzionati, alle condizioni previste dalla normativa nazionale. Vengono fornite le regole sui requisiti del nucleo e reddituali, la documentazione da acquisire (autocertificazioni ove ammesse o certificati esteri con traduzione e legalizzazione/apostilla), le specifiche certificazioni richieste e le istruzioni operative, anche in relazione agli effetti dell’Assegno unico dal 1° marzo 2022.
Applicazione ANF a titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso unico per familiari residenti in Paese terzo; indicazioni documentali e istruzioni amministrative
Punti principali
Quadro normativo e decisioni comunitarie e nazionali
La Corte di Giustizia UE ha ritenuto incompatibile l'art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 69/1988 con le direttive 2003/109/CE e 2011/98/UE; la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità e ha disposto la disapplicazione della norma. Di conseguenza INPS applica l'ANF anche ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso unico per familiari residenti in Paesi terzi non convenzionati.
Requisiti del nucleo e condizioni reddituali
Si applicano le regole dell'art. 2 d.l. n. 69/1988: composizione del nucleo (coniugi, figli ed equiparati, taluni fratelli/sorelle/nipoti), esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, conteggio del numero dei componenti e del reddito complessivo assoggettabile a IRPEF (inclusi redditi esenti o assoggettati a ritenuta se > 1.032,91 EUR). L'importo è determinato per scaglioni decrescenti di assegno fino a soglie di esclusione; non spetta se redditi da lavoro dipendente/pensione sono inferiori al 70% del reddito complessivo.
Documentazione e autocertificazioni
L'acquisizione avviene in gran parte tramite autocertificazioni (DPR 445/2000) se ammesse. Per cittadini stranieri non UE occorrono, ove le autocertificazioni non siano valide, certificati rilasciati dall'Autorità estera con traduzione autenticata dall'Autorità consolare italiana o apostilla per Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia. Anche i redditi esteri devono essere documentati con certificazioni estere convertite in euro.
Documenti specifici per familiari residenti in Paese terzo
Per applicare l'ANF a familiari all'estero il richiedente deve allegare: stato civile, stato di famiglia e rapporti di parentela, prova di paternità/maternità per minori o maggiorenni inabili, documenti sui redditi esteri (in euro) per il periodo di riferimento, certificazioni di inabilità ove previste. Ulteriore documentazione richiesta per inclusione di familiari (es. sentenze d'affidamento), aumento dei livelli reddituali (certificati medici), e casi di abbandono (atto dell'Autorità estera). Per nuclei numerosi va presentato il modulo ANF/NN SR61.
Effetti dell’Assegno unico (dal 1° marzo 2022) e gestione dei periodi
Dal 1° marzo 2022 l'Assegno unico sostituisce gli ANF riferiti a nuclei con figli; pertanto le domande ANF presentate per periodi decorrenti dal 1° marzo 2022 possono essere accolte solo per nuclei senza figli (salvo le eccezioni previste). Domande riferite a periodi fino al 28 febbraio 2022 possono ancora considerare i figli. La Consulta ha precisato che le nuove norme non incidono sui giudizi concernenti fatti perfezionati sotto la disciplina anteriore.
Istruzioni operative e gestione amministrativa
Le domande in istruttoria dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso unico devono essere gestite secondo la circolare; istanze di riesame di domande respinte possono essere accolte in autotutela entro la prescrizione quinquennale previa integrazione istruttoria; le Strutture territoriali devono coordinarsi con gli Uffici legali per le azioni necessarie nei procedimenti in corso (es. richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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