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Circolare

Circolare numero 94 del 02-08-2022

Con la presente circolare viene fornito un quadro di sintesi delle disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022 e chiarimenti relativi alle prestazioni previdenziali di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele INPS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo sul possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro (pubblico e privato), le modifiche introdotte dal decreto‑legge n. 24/2022 con proroga al 30 aprile 2022, e i riflessi economici, contributivi e previdenziali delle giornate di assenza ingiustificata o di sospensione. Vengono chiariti effetti su retribuzione, obblighi contributivi, possibilità di riscatto o prosecuzione volontaria, nonché la disciplina delle prestazioni INPS (malattia, maternità, congedi e permessi) nei casi rilevanti.

Obbligo del possesso del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e riflessi previdenziali fino al 30 aprile 2022

Punti principali

Quadro normativo e ambito di applicazione

Il decreto‑legge n. 52/2021 e successive integrazioni (tra cui il D.L. n. 127/2021) hanno imposto l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati; il D.L. n. 24/2022 ha prorogato l'obbligo del c.d. green pass "base" al 30 aprile 2022 e previsto specifiche deroghe temporanee per gli over 50.

Assenza ingiustificata: trattamento economico

Le giornate di assenza ingiustificata (per mancato possesso/esibizione del green pass) non danno diritto alla retribuzione né ad altri emolumenti; il rapporto di lavoro è conservato ma senza retribuzione per i giorni non lavorati.

Obblighi contributivi e copertura assicurativa

Per i periodi di assenza ingiustificata o per i periodi di sospensione previsti, il datore di lavoro non è tenuto all'obbligo contributivo obbligatorio e il lavoratore non ha copertura assicurativa obbligatoria; in tali casi è riconosciuta la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 564/1996.

Sospensione del rapporto di lavoro

La sospensione del rapporto (ove prevista) determina la cessazione dell'obbligo retributivo per la durata della sospensione; durante la sospensione non possono essere fruite ferie o permessi retribuiti. Il rapporto riprende al cessare della causa.

Distinzione tra assenza ingiustificata e altre assenze

L'assenza ingiustificata si riferisce alla specifica giornata in cui il lavoratore non ha esibito il green pass; per le altre giornate resta possibile fruire degli istituti ordinari (malattia, legge 104, congedi) se ne ricorrono i presupposti, con effetti contributivi e retributivi ordinari.

Effetti sulle prestazioni INPS: malattia

L'indennità di malattia può essere riconosciuta anche per eventi insorti durante o successivi alla sospensione/assenza ingiustificata se l'evento decorre prima della sospensione e si prolunga oltre o inizia entro 60 giorni dalla sospensione, con le previste riduzioni; il medico deve attestare la patologia con obiettività.

Effetti sulle prestazioni INPS: maternità e congedi

La tutela della maternità prevale: l'indennità di maternità e la contribuzione figurativa vengono riconosciute indipendentemente dalla disponibilità al lavoro; analogamente, il congedo parentale e le indennità/per la contribuzione figurativa relative ai permessi legge n. 104/1992 e al congedo straordinario (art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001) sono riconosciute se ricorrono i requisiti sanitari e amministrativi.

Apprendistato e durata del contratto

Le giornate di assenza ingiustificata e i periodi di sospensione non sono considerati sospensioni "involontarie" ai fini dell'art. 42, comma 5, lett. g) del D.lgs. n. 81/2015: non si applicano, pertanto, le norme che permettono il prolungamento automatico del periodo di apprendistato per cause involontarie superiori a 30 giorni.

Rimborsi e rettifiche contributive

Se successivamente viene disposto il pagamento retroattivo della retribuzione per giornate inizialmente qualificate come assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà chiedere il rimborso della contribuzione corrispondente; in caso di annullamento del provvedimento originario, il datore dovrà versare retroattivamente i contributi dovuti.

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