Circolare numero 94 del 02-08-2022
Con la presente circolare viene fornito un quadro di sintesi delle disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022 e chiarimenti relativi alle prestazioni previdenziali di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele INPS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro normativo sul possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro (pubblico e privato), le modifiche introdotte dal decreto‑legge n. 24/2022 con proroga al 30 aprile 2022, e i riflessi economici, contributivi e previdenziali delle giornate di assenza ingiustificata o di sospensione. Vengono chiariti effetti su retribuzione, obblighi contributivi, possibilità di riscatto o prosecuzione volontaria, nonché la disciplina delle prestazioni INPS (malattia, maternità, congedi e permessi) nei casi rilevanti.
Obbligo del possesso del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e riflessi previdenziali fino al 30 aprile 2022
Punti principali
Quadro normativo e ambito di applicazione
Il decreto‑legge n. 52/2021 e successive integrazioni (tra cui il D.L. n. 127/2021) hanno imposto l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati; il D.L. n. 24/2022 ha prorogato l'obbligo del c.d. green pass "base" al 30 aprile 2022 e previsto specifiche deroghe temporanee per gli over 50.
Assenza ingiustificata: trattamento economico
Le giornate di assenza ingiustificata (per mancato possesso/esibizione del green pass) non danno diritto alla retribuzione né ad altri emolumenti; il rapporto di lavoro è conservato ma senza retribuzione per i giorni non lavorati.
Obblighi contributivi e copertura assicurativa
Per i periodi di assenza ingiustificata o per i periodi di sospensione previsti, il datore di lavoro non è tenuto all'obbligo contributivo obbligatorio e il lavoratore non ha copertura assicurativa obbligatoria; in tali casi è riconosciuta la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 564/1996.
Sospensione del rapporto di lavoro
La sospensione del rapporto (ove prevista) determina la cessazione dell'obbligo retributivo per la durata della sospensione; durante la sospensione non possono essere fruite ferie o permessi retribuiti. Il rapporto riprende al cessare della causa.
Distinzione tra assenza ingiustificata e altre assenze
L'assenza ingiustificata si riferisce alla specifica giornata in cui il lavoratore non ha esibito il green pass; per le altre giornate resta possibile fruire degli istituti ordinari (malattia, legge 104, congedi) se ne ricorrono i presupposti, con effetti contributivi e retributivi ordinari.
Effetti sulle prestazioni INPS: malattia
L'indennità di malattia può essere riconosciuta anche per eventi insorti durante o successivi alla sospensione/assenza ingiustificata se l'evento decorre prima della sospensione e si prolunga oltre o inizia entro 60 giorni dalla sospensione, con le previste riduzioni; il medico deve attestare la patologia con obiettività.
Effetti sulle prestazioni INPS: maternità e congedi
La tutela della maternità prevale: l'indennità di maternità e la contribuzione figurativa vengono riconosciute indipendentemente dalla disponibilità al lavoro; analogamente, il congedo parentale e le indennità/per la contribuzione figurativa relative ai permessi legge n. 104/1992 e al congedo straordinario (art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001) sono riconosciute se ricorrono i requisiti sanitari e amministrativi.
Apprendistato e durata del contratto
Le giornate di assenza ingiustificata e i periodi di sospensione non sono considerati sospensioni "involontarie" ai fini dell'art. 42, comma 5, lett. g) del D.lgs. n. 81/2015: non si applicano, pertanto, le norme che permettono il prolungamento automatico del periodo di apprendistato per cause involontarie superiori a 30 giorni.
Rimborsi e rettifiche contributive
Se successivamente viene disposto il pagamento retroattivo della retribuzione per giornate inizialmente qualificate come assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà chiedere il rimborso della contribuzione corrispondente; in caso di annullamento del provvedimento originario, il datore dovrà versare retroattivamente i contributi dovuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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