Sentenza del 06/12/2016 n. 6499 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Redditi fondiari - Mancata registrazione - Risoluzione anticipata dal contratto di locazione - Tassazione canoni non percepiti - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa relativa alla tassazione dei canoni non percepiti è stata ritenuta infondata. Sebbene la risoluzione anticipata debba essere registrata e la relativa imposta di registro debba essere pagata, l'omessa o tardiva registrazione non consente di tassare canoni riferiti a un rapporto locativo già effettivamente cessato. È determinante la concreta risoluzione del contratto, anche se comunicata tardivamente e risultante dagli atti del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la mancata o tardiva registrazione della risoluzione anticipata di un contratto di locazione di fabbricati. L'Amministrazione finanziaria aveva assoggettato a tassazione redditi fondiari derivanti da canoni successivi alla cessazione del rapporto, ritenendo rilevante l'omissione della comunicazione della risoluzione. Il ricorrente contestava tale pretesa, sostenendo che il contratto si era effettivamente sciolto e che, dopo tale momento, i canoni non erano più dovuti né percepiti.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sui contratti di locazione
La risoluzione anticipata del contratto di locazione deve essere comunicata e comporta il pagamento dell'imposta di registro. L'inadempimento di tale obbligo può dar luogo alle relative conseguenze sanzionatorie, ma non determina automaticamente la prosecuzione fiscale di un rapporto contrattuale ormai cessato.
Disciplina dei redditi fondiari e dei redditi da locazione
La tassazione deve riguardare redditi effettivamente riferibili a un rapporto locativo esistente. Non possono essere assoggettati a imposizione canoni non percepiti quando sia provata l'effettiva risoluzione anticipata del contratto.
Massime di principio
- La tardiva o omessa registrazione della risoluzione di un contratto di locazione può comportare sanzioni o il pagamento dell'imposta di registro, ma non trasforma automaticamente in imponibili i canoni successivi alla cessazione effettiva del rapporto.
- In materia tributaria rileva l'effettiva esistenza del rapporto negoziale e non soltanto la sua rappresentazione formale nei registri dell'Amministrazione finanziaria.
- Chi sostiene la cessazione anticipata deve poterla dimostrare con elementi oggettivi, come accordi tra le parti, riconsegna dell'immobile, verbali, corrispondenza, documentazione giudiziale o altri atti idonei.
- La prova dell'effettiva risoluzione impedisce la tassazione di canoni meramente teorici o non percepiti, purché sia chiaro il momento in cui il contratto è realmente cessato.
- Gli obblighi formali e fiscali connessi alla risoluzione restano autonomi rispetto all'obbligo sostanziale di dichiarare redditi realmente prodotti.
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