L.R. FVG 21/2005
Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 21/2005 semplifica numerosi adempimenti di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica, abolendo vari certificati e accertamenti e introducendo regole su formazione alimentare, medicina scolastica e dipartimenti di prevenzione. Contiene inoltre modifiche a leggi regionali su amianto, personale sanitario, commissioni regionali, assistenza familiare e IPAB, con effetti in parte immediati e in parte dal 1° gennaio 2006 o entro termini specifici.
Semplificazione di certificazioni e accertamenti sanitari, riorganizzazione di commissioni e interventi nel settore sanitario e sociale del Friuli Venezia Giulia
Semplificazione di certificazioni e interventi sanitari e sociali in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale disciplina, per il solo territorio del Friuli Venezia Giulia, una vasta semplificazione degli adempimenti in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica, oltre a introdurre modifiche organizzative e finanziarie nel settore sanitario e sociale. La disciplina risultante incide su certificazioni, controlli, commissioni regionali, personale e contributi sociali.
Abolizione di certificati sanitari e regole residue
La legge abolisce l’obbligo di presentazione di numerosi certificati sanitari, tra cui quelli di sana e robusta costituzione, idoneità fisica o psico-fisica per assunzioni, attività professionali, lavoro notturno, riammissione a scuola dopo assenza per malattia e vari titoli richiesti da normative settoriali. Restano però salve alcune ipotesi particolari:
- i certificati indicati per specifiche attività continuano a essere rilasciati dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari quando previsti dalle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e quando il richiedente non è qualificabile come lavoratore ai sensi della disciplina statale richiamata;
- la soppressione non vale per chi opera in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all’esportazione, se il Paese importatore richiede una certificazione equivalente;
- il certificato di esonero dagli esercizi di educazione fisica è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Sostituzione con autocertificazione per le vaccinazioni obbligatorie
Quando una norma richiede il certificato attestante l’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, esso è sostituito da autocertificazione ai sensi della disciplina sulla documentazione amministrativa richiamata dalla legge.
Abolizione di accertamenti igienico-sanitari e del libretto di idoneità sanitaria
È eliminato l’obbligo di vari accertamenti igienico-sanitari, tra cui quelli relativi ad artigianato, commercio di alimenti surgelati, sicurezza sanitaria di attività soggette a valutazione dei rischi, distributori di carburante, agriturismo e campeggi mobili. È inoltre abolito, quale titolo per svolgere attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti, il libretto di idoneità sanitaria previsto dalla normativa statale richiamata.
Formazione del personale alimentare e vigilanza
Le Aziende per i servizi sanitari devono assicurare che il proprio personale addetto alla vigilanza sulle malattie trasmesse da alimenti sia formato e costantemente aggiornato, con metodi uniformi e omogenei sul territorio regionale. Gli operatori del settore alimentare devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima di iniziare l’attività e aggiornamenti periodici in relazione alla complessità delle lavorazioni. L’onere formativo grava sul datore di lavoro. I dipartimenti di prevenzione effettuano verifiche sul rispetto della normativa e promuovono aggiornamento e formazione degli addetti sulla base delle direttive regionali.
Medicina scolastica
Sono soppressi gli obblighi di tenuta dei registri di medicina scolastica e degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, salvo quelle redatte ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. È anche eliminato l’obbligo di disinfezioni e disinfestazioni periodiche degli ambienti scolastici, salvo le esigenze di sanità pubblica.
Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve definire, con deliberazione, obiettivi uniformi, comuni e omogenei per i dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari. Fino ad allora restano validi, per la medicina del lavoro, gli obiettivi già previsti dagli atti di programmazione vigenti. Il conseguimento degli obiettivi è verificato dall’Agenzia regionale della sanità.
Personale del Servizio sanitario regionale e modifiche organizzative
La legge disciplina il riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio, del periodo lavorato presso la Direzione centrale salute e protezione sociale da personale proveniente dal Servizio sanitario regionale distaccato con incarico a tempo determinato. Introduce inoltre modifiche organizzative su incarichi dirigenziali, personale comandato, IPAB, e regole di composizione e funzionamento di alcune commissioni regionali.
Commissione regionale sull’amianto
La disciplina sull’amianto viene riorganizzata: sono modificate le funzioni della commissione, le modalità di iscrizione nei registri, la composizione, la durata, i compensi, la segreteria e il regolamento interno. La Commissione regionale sull’amianto deve essere ricostituita entro 90 giorni dalla scadenza naturale di quella in carica alla data di entrata in vigore della legge.
Commissioni regionali in materia sanitaria
Sono istituite la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive e la Commissione regionale per l’educazione continua in medicina. La prima definisce il calendario vaccinale e il piano vaccini regionale; la seconda supporta la programmazione della formazione continua. Entrambe sono costituite presso la Direzione centrale salute e protezione sociale e hanno durata triennale.
Assistenza familiare e contributi sociali
La Regione sostiene persone e famiglie che assumono regolarmente personale per l’assistenza a persone non autosufficienti, tramite contributi concessi dagli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni. La Giunta regionale definisce misura, periodicità, durata e soglia di reddito; i contributi sono cumulabili con l’assegno di cura e con le agevolazioni per la vita indipendente. In sede di prima applicazione è prevista una ripartizione del Fondo sociale regionale per il 2005.
Trasferimento di funzioni sui cosmetici
Dal 1° gennaio 2006 le funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari. Le comunicazioni che la normativa indirizzava alla Regione devono essere inviate alle Aziende competenti per territorio, che a loro volta trasmettono i dati alla Regione per gli adempimenti verso il Ministero della salute.
Regime finanziario
La legge individua le unità previsionali di spesa e i capitoli di bilancio cui imputare gli oneri derivanti dalle nuove o modificate disposizioni, con un incremento specifico di 1.665.000 euro per il sostegno all’assistenza familiare, ripartito tra 2005 e 2006.
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