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Ordinanza

Ordinanza n. 2363/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026 nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi, prova di ammissione e relativi atti di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti presupposti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, chiedendo l'ammissione a Medicina Palermo e, in subordine, l'adozione di altre misure. Ha contestato il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria dei candidati privi della sufficienza in tutti gli esami del semestre filtro mediante sezioni e punteggi differenziati, anche con recupero di voti rifiutati; la mancata assegnazione alla sede preferita e la disciplina delle decadenze; la mancata redistribuzione mediante ulteriori scorrimenti dei posti rimasti vacanti; la valutazione del percorso accademico pregresso; la violazione del principio di anonimato, per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector e per le modalità di gestione dei codici identificativi; la trasparenza della correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, i sinonimi ammessi nelle domande a completamento e il funzionamento del sistema informatico; la difficoltà e la sproporzione temporale delle prove e la disomogeneità della didattica degli Atenei; l'illegittimità del D.M. n. 1115/2025 per violazione del d.lgs. n. 71/2025 ed eccesso di delega; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la diversa disciplina applicabile alle Università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese, in riferimento agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. La ricorrente aveva conseguito due sufficienze nel semestre filtro ed era stata inserita in graduatoria grazie alla disciplina sopravvenuta, con assegnazione utile presso l'Università di Messina, ma non presso la prima scelta di Palermo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris. Ha ritenuto, in via sommaria, non manifestamente irragionevole il meccanismo del D.M. n. 1115/2025, poiché amplia la platea degli inclusi ma preserva la posizione dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie, ordinando gli altri per fasce in relazione al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. La preferenza accordata a chi aveva accettato una sufficienza al primo appello rispetto a chi aveva rifiutato il voto e lo aveva recuperato dopo un esito negativo è stata ritenuta coerente con l'affidamento nelle regole originarie e con la natura degli esami universitari. La ricorrente, non avendo conseguito tutte le sufficienze, beneficiava proprio dell'ampliamento introdotto dalla disciplina sopravvenuta; la richiesta di valorizzare anche le insufficienze avrebbe comportato la sostituzione del modello ministeriale con un diverso criterio quantitativo, estraneo al sindacato cautelare sulle scelte discrezionali dell'Amministrazione. Quanto all'assegnazione della sede e alla cessazione degli scorrimenti, il Collegio ha ritenuto le scelte coerenti con l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e con le esigenze di definire tempestivamente le immatricolazioni e garantire la continuità didattica del secondo semestre. I posti non immediatamente assegnati possono inoltre essere utilizzati per trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi, secondo il D.M. n. 1115/2025. Gli esami sostenuti in altre facoltà possono essere valutati per l'iscrizione ad anni successivi, ma non consentono l'esonero dalla selezione iniziale. Le censure sull'anonimato sono state ritenute fondate su una sequenza ipotetica e non dimostrata, anche perché gli elaborati sono sigillati, corretti dal CINECA mediante procedura informatizzata e abbinati ai candidati solo dopo la correzione; non emergeva quindi una concreta possibilità di favoritismo. Il TAR ha però ritenuto meritevoli di approfondimento istruttorio le censure sulla trasparenza e sulle modalità tecniche della correzione e ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle Università di fornire, entro 40 giorni, chiarimenti documentati sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri valutativi e sui verbali. Le doglianze sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica non evidenziavano un vizio macroscopico, anche in presenza di syllabus nazionali e prove identiche. Non è stata ravvisata violazione del d.lgs. n. 71/2025 né eccesso di delega. È stata altresì esclusa, allo stato, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione costituzionale, anche per difetto di interesse diretto della ricorrente rispetto ai corsi e agli Atenei esclusi dalla riforma. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, secondo modalità e termini perentori, a pena di improcedibilità. Ha condannato la ricorrente alle spese della fase cautelare in favore del Ministero, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti per la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere l'ammissione al corso e le ulteriori misure richieste, ma la domanda cautelare è stata respinta.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

    La norma primaria consente l'immatricolazione presso una sede indicata, se disponibile, e solo in mancanza presso altra sede; è coerente con essa l'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile, a pena di decadenza.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione dalla riforma delle Università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, in via cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega n. 26/2025 consentisse un'applicazione graduale della riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata e non è stata ravvisata una concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura non è stata adeguatamente specificata; il sistema è stato ritenuto, in via sommaria, compatibile con parità di trattamento e imparzialità.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di una difficoltà oggettiva e sommamente onerosa di notificare individualmente a un numero elevato di controinteressati, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49 c.p.a.

    Rileva per l'integrazione del contraddittorio; la notificazione per pubblici proclami deve comunque indicare nominativamente i controinteressati e non può ridursi a mera pubblicità.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 71/2025

    La normativa primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale.

Massime di principio

  • Un sistema sopravvenuto di formazione della graduatoria può ampliare la platea dei candidati ammessi rispetto alle regole originarie, purché preservi la posizione di chi ha rispettato integralmente tali regole e ordini i beneficiari della deroga secondo criteri progressivi correlati alla misura dello scostamento dalle condizioni iniziali.
  • La modifica successiva delle modalità di valorizzazione dei risultati non viola, di per sé, affidamento, parità di trattamento e imparzialità quando non incide sulle prove già svolte, sui programmi o sui criteri di valutazione, tutti uniformi per i candidati, e realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra copertura dei posti e tutela dell'affidamento.
  • Nelle procedure di accesso universitario, la sede indicata dal candidato può essere sostituita da altra sede quando le sedi preferite non siano disponibili; è legittimo prevedere la decadenza per mancata immatricolazione presso la prima sede utile, se la disciplina mira a definire tempestivamente le iscrizioni e a garantire la continuità didattica di un percorso già iniziato.
  • La mancata assegnazione immediata di tutti i posti disponibili mediante ulteriori scorrimenti non determina automaticamente l'illegittimità della procedura quando i posti residui siano destinabili, secondo la programmazione normativa e didattica, a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi.
  • La violazione del principio di anonimato invalida una procedura selettiva solo quando l'irregolarità sia concreta e non irrilevante e sia idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una mera possibilità ipotetica di conoscenza dei codici identificativi, senza individuazione della fase in cui tale conoscenza possa produrre favoritismi, non è sufficiente.
  • La notificazione per pubblici proclami, autorizzata per l'elevato numero dei controinteressati, deve indicare nominativamente i destinatari e contenere gli atti prescritti dal giudice; l'omesso adempimento nei termini assegnati può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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