Sentenza del 27/01/2016 n. 1506 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha respinto integralmente il ricorso del contribuente. È stata confermata, quindi, la decisione della CTR e la validità degli accertamenti sintetici relativi agli anni 1998-2001. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IRPEF e addizionali relativi agli anni 1998-2001. Gli accertamenti erano stati effettuati con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 e dei decreti ministeriali sul redditometro. F.M. sosteneva principalmente che le spese necessarie a sostenere il proprio tenore di vita fossero state finanziate dai familiari e contestava la valutazione dei redditi del nucleo familiare, la consulenza contabile e l'ammissibilità dei motivi di appello dell'Agenzia. La Corte ha però rilevato che i quesiti di diritto erano generici, non riferiti concretamente alla decisione impugnata e, in alcuni casi, privi dei requisiti di autosufficienza o del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di una capacità contributiva superiore a quella dichiarata.
D.M. 10 settembre 1992, D.M. 19 novembre 1992 e D.M. 29 aprile 1999
Individuano gli indici e i criteri utilizzabili per la ricostruzione sintetica del reddito mediante il cosiddetto redditometro.
D.M. 10 settembre 1992, art. 3, comma 2
Rileva ai fini della valutazione della possibilità che le spese riferibili ai beni e servizi considerati siano state sostenute, in tutto o in parte, da soggetti diversi dal contribuente, inclusi i familiari. Nel caso concreto, la CTR aveva comunque esaminato i redditi del nucleo familiare, ritenendoli non sufficienti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Richiede che l'appello tributario contenga motivi specifici, idonei a individuare le statuizioni impugnate e a contestare concretamente le ragioni della sentenza di primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta, nel giudizio tributario d'appello, la proposizione di domande nuove e, in determinati limiti, di eccezioni nuove rispetto al primo grado.
Art. 366-bis c.p.c.
Nella disciplina applicabile ratione temporis, imponeva che i motivi fondati su violazioni di legge fossero accompagnati da quesiti di diritto specifici e che quelli relativi alla motivazione contenessero un chiaro momento di sintesi. Quesiti generici o astratti comportavano l'inammissibilità del motivo.
Art. 112 c.p.c. e art. 345 c.p.c.
Riguardano, rispettivamente, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i limiti delle domande ed eccezioni proponibili in appello. La censura è stata comunque ritenuta generica e non autosufficiente.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal contribuente, relativi a violazioni di legge e a vizi della motivazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i quesiti di diritto e le sintesi dei vizi motivazionali devono essere specifici, riferiti alla concreta motivazione della sentenza e formulati in modo da consentire alla Corte di individuare immediatamente l'errore denunciato; quesiti teorici o generici comportano l'inammissibilità.
- Chi denuncia un errore processuale, come la violazione del principio di corrispondenza tra primo grado e appello, deve trascrivere o indicare con precisione gli atti processuali rilevanti, così da rendere il ricorso autosufficiente senza imporre alla Corte una ricerca generalizzata nei fascicoli.
- Nell'accertamento sintetico il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute da familiari o da altre fonti non imponibili, ma deve fornire elementi concreti e coerenti sulla disponibilità delle somme e sulla loro effettiva destinazione. La mera allegazione del sostegno familiare non è sufficiente.
- Il reddito complessivo del nucleo familiare può essere valutato per verificare la plausibilità dell'origine delle spese, ma se tale reddito risulta comunque sproporzionato rispetto al tenore di vita accertato, l'argomentazione difensiva può essere ritenuta non idonea.
- In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione di una consulenza o delle prove come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito: occorre indicare uno specifico vizio giuridico o motivazionale, rispettando i requisiti formali applicabili al ricorso.
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