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Sentenza

Sentenza del 07/01/2019 n. 53 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - spese di regia - addebito - presupposto - effettiva fruizione del servizio erogato - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità degli avvisi di accertamento IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2008 e 2009, con cui erano stati disconosciuti costi e importi IVA riferiti, principalmente, a una fattura per cosiddette spese di regia addebitate da una società del gruppo e a una fattura per il rimborso di spese relative alla concessione d'uso di un immobile. L'Agenzia contestava l'inerenza, l'effettività e la congruità dei costi. In particolare, la contribuente non aveva dimostrato quali servizi fossero stati concretamente prestati a suo favore dalla società controllante né la congruità degli importi, limitandosi a richiamare il contratto infragruppo. La società aveva inoltre eccepito vizi procedurali, tra cui la mancata redazione del processo verbale di constatazione, la violazione del termine di sessanta giorni e del contraddittorio.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della CTP di Rimini, che aveva accolto il ricorso della società. È stato ritenuto che il contratto tra società del gruppo avesse rilevanza civilistica, ma non fosse sufficiente a dimostrare la deducibilità fiscale dei costi. Per le spese di regia era necessaria la prova dell'effettiva prestazione dei servizi, del vantaggio arrecato alla controllata e della congruità del relativo corrispettivo; tale prova non è stata fornita. Anche il costo relativo alla seconda fattura è stato ritenuto privo di adeguata dimostrazione dell'inerenza. Sono state respinte le eccezioni procedurali della contribuente, poiché l'accertamento non aveva richiesto accessi o attività da verbalizzare e non è stata ravvisata una violazione del contraddittorio. Il ricorso originario della società è stato quindi rigettato e gli avvisi di accertamento sono stati confermati. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Tutti i componenti negativi devono possedere il requisito della inerenza, ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi.

    La deducibilità di un costo non deriva dalla sola contabilizzazione o dalla stipula di un contratto, ma richiede che il costo sia effettivamente riferibile all'attività d'impresa e funzionale alla produzione dei ricavi. Nel caso delle spese di regia occorre dimostrare concretamente i servizi ricevuti e il loro valore.

  • Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La società aveva invocato il termine dilatorio e le garanzie connesse al processo verbale di constatazione, ma la Commissione ha ritenuto tali disposizioni non applicabili perché l'accertamento non era stato preceduto da accessi o operazioni da verbalizzare.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e lo svolgimento del relativo procedimento sono stati considerati elementi incompatibili con la dedotta assenza di contraddittorio, anche se l'adesione non si è conclusa con un accordo.

  • Cassazione civile, sez. I, 14 dicembre 1999, n. 14016

    Per le spese di regia l'inerenza può essere riconosciuta solo se sono provati i servizi concretamente svolti dalla casa madre a favore della controllata e la congruità del loro costo.

  • Cassazione civile, sez. V, 20 luglio 2012, n. 12663

    La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui la deducibilità dei costi infragruppo richiede una verifica sostanziale dell'effettività e della riferibilità dei servizi, non essendo sufficiente il solo addebito contabile.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, 1 ottobre 2018, n. 23698

    È errata l'affermazione per cui i costi per consulenza, studio e assistenza, calcolati in misura forfettaria e addebitati dalla controllante alla controllata, sono legittimi per il solo fatto che sono stati pattuiti nel contratto stipulato tra le due società del medesimo gruppo.

    L'autonomia contrattuale delle società del gruppo non può derogare alle norme fiscali imperative. I costi forfettari sono deducibili solo se supportati dalla prova dell'effettività, dell'utilità per la controllata e della congruità del corrispettivo.

Massime di principio

  • Per dedurre spese di regia o altri costi infragruppo non basta un contratto o una fattura: occorre documentare i servizi concretamente prestati, i destinatari, le attività svolte e il beneficio ottenuto dalla società che sostiene il costo.
  • La ripartizione forfettaria o proporzionale dei costi di gruppo, ad esempio in base al fatturato, non è automaticamente valida: il criterio deve riflettere la natura e l'effettivo utilizzo dei servizi da parte di ciascuna società.
  • La congruità del corrispettivo deve essere verificabile mediante elementi oggettivi, come comparazioni di mercato, criteri analitici di allocazione, timesheet, report, corrispondenza, deliverable e documentazione delle attività.
  • Il contratto infragruppo ha valore civilistico ma non dimostra da solo l'inerenza fiscale; l'Amministrazione finanziaria e il giudice possono verificare sostanza, effettività e valore economico dell'operazione.
  • In assenza di prova dell'effettiva fruizione del servizio, il costo può essere disconosciuto anche se contabilizzato, fatturato e regolarmente previsto da accordi tra le società.
  • Le contestazioni relative al processo verbale di constatazione e al termine dilatorio devono essere valutate in base alla concreta modalità dell'accertamento: se non vi sono accessi o attività ispettive da verbalizzare, tali garanzie potrebbero non trovare applicazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare una documentazione contemporanea e dettagliata dei servizi infragruppo, del criterio di calcolo del prezzo, del vantaggio ricevuto e della coerenza degli importi con condizioni di mercato.

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