Sentenza del 11/01/2016 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Milano
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO - DISCONOSCIMENTO - Pagamento - Mutuo per acquisto abitazione principale - Nuovo mutuo sostitutivo - Detrazione d'imposta - Compete - Diritto al rimborso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto, mediante comunicazione emessa ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, la detrazione d'imposta relativa agli interessi passivi pagati su un mutuo. Il contribuente sosteneva invece che il mutuo fosse un nuovo finanziamento sostitutivo di quello originariamente contratto per acquistare la propria abitazione principale e che, pertanto, gli interessi conservassero i requisiti per la detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lett. b), del d.P.R. 917/1986. Veniva inoltre contestato che il pagamento delle somme richieste potesse impedire la successiva contestazione o la richiesta di rimborso.
La decisione
È stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte pagate. Il pagamento effettuato a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate non è stato interpretato come acquiescenza, né come rinuncia alla contestazione della pretesa tributaria o all'azione di ripetizione dell'indebito. Gli interessi passivi sono stati ritenuti detraibili perché riferiti a un nuovo mutuo sostitutivo del precedente finanziamento contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. 600/1973
comunicazione ai sensi dell'art. 36-ter
La comunicazione emessa nell'ambito del controllo formale può contestare la detrazione indicata dal contribuente, ma il pagamento delle somme richieste non impedisce, di per sé, la successiva contestazione della pretesa o la richiesta di rimborso.
Art. 15, comma 1, lett. b), del d.P.R. 917/1986
detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b)
La detrazione degli interessi passivi può spettare anche quando il mutuo originario viene sostituito da un nuovo mutuo, purché il nuovo finanziamento conservi il collegamento sostanziale con l'acquisto dell'abitazione principale e rispetti i requisiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Il semplice pagamento di un tributo o di una somma richiesta dall'Amministrazione finanziaria non equivale automaticamente ad acquiescenza: salvo specifiche dichiarazioni o accordi incompatibili con la contestazione, il contribuente può chiedere il rimborso o impugnare la pretesa.
- Nel valutare la detraibilità degli interessi passivi, occorre verificare la finalità sostanziale del finanziamento. Un mutuo sostitutivo può mantenere il beneficio fiscale se sostituisce il mutuo originariamente contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.
- La sostituzione del mutuo non comporta automaticamente la perdita della detrazione; devono tuttavia essere documentati il mutuo originario, il nuovo finanziamento, il collegamento tra i due e la destinazione all'abitazione principale.
- In caso di somme pagate dopo un controllo formale, è opportuno conservare la comunicazione dell'Amministrazione, i contratti di mutuo, la documentazione dei pagamenti e ogni elemento utile a dimostrare i requisiti della detrazione e a sostenere l'eventuale richiesta di rimborso.
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