Prescrizioni del Garante n. 391 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che aveva chiesto copia della registrazione di una chiamata con il servizio clienti di Enel Energia S.p.A. e si era visto opporre un diniego fondato sulla tutela della riservatezza dell’operatore. L’Autorità ha ritenuto che la società avrebbe potuto soddisfare la richiesta oscurando i dati identificativi del terzo e/o mascherandone la voce, oppure fornendo una trascrizione depurata delle informazioni identificative. Ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12 e 15 GDPR e ha ingiunto di dare riscontro all’istanza entro 30 giorni.
Enel Energia S.p.A.: diniego illegittimo di accesso a registrazione di chiamata e violazione degli artt. 12 e 15 GDPR
Enel Energia S.p.A. - diniego di accesso a una registrazione telefonica
Il provvedimento riguarda il reclamo di un interessato nei confronti di Enel Energia S.p.A. per il rigetto della richiesta di accesso, ex art. 15 GDPR, a una registrazione telefonica intercorsa con il servizio clienti. Il Garante ha ritenuto illegittimo il diniego, qualificando la condotta come violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento.
Fatti e svolgimento del procedimento
L’interessato aveva presentato il 13 ottobre 2025 reclamo all’Autorità, lamentando che la società non avesse fornito copia della registrazione della chiamata del 6 agosto 2025, richiesta con istanza dell’8 agosto 2025. Enel Energia aveva riscontrato negativamente il 28 settembre 2025, invocando la tutela della privacy dell’operatore del customer care. L’Autorità ha quindi avviato istruttoria con richiesta di informazioni del 12 dicembre 2025, alla quale la società ha risposto il 26 gennaio 2026.
Posizione del titolare del trattamento
Enel Energia S.p.A. ha sostenuto di aver correttamente applicato l’art. 15, par. 4, GDPR, ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza del terzo coinvolto nella registrazione. La società ha evidenziato che l’operatore aveva più volte indicato i propri dati identificativi e che la registrazione era destinata, in base al contratto con il fornitore del customer care, alla sola valutazione della qualità del servizio. Ha anche richiamato il possibile rischio di contestazioni disciplinari nei confronti dell’operatore.
Valutazioni del Garante sul diritto di accesso
L’Autorità ha ricordato che il concetto di dato personale, ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR, comprende anche informazioni sonore e acustiche contenute in registrazioni telefoniche. Tali dati sono quindi accessibili dall’interessato ai sensi dell’art. 15 GDPR, fermo restando il limite posto dal par. 4 dello stesso articolo, che impone di non ledere i diritti e le libertà altrui.
Il Garante ha richiamato le Linee guida n. 01/2022 sul diritto di accesso, sottolineando che il titolare deve svolgere una valutazione caso per caso e adottare, se necessario, misure idonee a mitigare il pregiudizio per i terzi, come:
- oscuramento dei dati personali del terzo;
- camouflage della voce;
- eventuale consegna della trascrizione della conversazione depurata dagli elementi identificativi.
Violazione accertata
Nel caso concreto, il Garante ha osservato che la telefonata aveva natura meramente professionale e riguardava esclusivamente il contratto di fornitura di gas dell’interessato. In tale contesto, la richiesta avrebbe potuto essere soddisfatta senza compromettere la riservatezza dell’operatore, mediante l’oscuramento di nome, numero di matricola e altri elementi identificativi, oppure con tecniche di morphing della voce o con la sola trascrizione del contenuto della chiamata.
La società, pertanto, non poteva legittimamente opporre il diniego, sicché il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.
Esito del provvedimento e misure ordinate
Il Garante ha:
- dichiarato, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato da Enel Energia S.p.A.;
- ingiunto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR, di soddisfare entro trenta giorni dalla notifica le richieste di esercizio dei diritti dell’interessato, nei termini indicati nella motivazione;
- richiesto alla società di fornire entro il medesimo termine un riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy;
- avvertito che l’eventuale mancato riscontro può comportare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR;
- disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità;
- ordinato la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante.
Indicazioni operative desumibili
Il provvedimento conferma che, in presenza di richieste di accesso relative a registrazioni di chiamate, il titolare non può limitarsi a negare l’ostensione per la sola presenza di dati del terzo. Occorre invece verificare se il diritto dell’interessato possa essere soddisfatto con misure tecniche e organizzative di anonimizzazione o oscuramento, senza sacrificare il diritto di accesso previsto dall’art. 15 GDPR.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento trae origine dal reclamo presentato dall’interessato il 13 ottobre 2025 contro Enel Energia S.p.A. per l’inadeguato riscontro all’istanza di accesso ex art. 15 GDPR, inviata l’8 agosto 2025. L’interessato chiedeva copia dei dati personali contenuti nella registrazione di una telefonata del 6 agosto 2025 con il servizio clienti, ma la società aveva negato l’accesso con riscontro del 28 settembre 2025.
Difese del titolare e bilanciamento con i diritti del terzo
Enel Energia S.p.A. ha sostenuto di aver applicato l’art. 15, par. 4, GDPR, ritenendo prevalente la tutela della privacy dell’operatore del customer care, il cui nome e numero di matricola erano stati ripetuti nel corso della chiamata. Ha inoltre richiamato la finalità interna della registrazione, destinata alla valutazione della qualità del servizio, e il rischio di possibili contestazioni disciplinari verso l’operatore.
Valutazione del Garante sul diritto di accesso
L’Autorità ha ribadito che le registrazioni telefoniche possono contenere dati personali e quindi rientrare nell’ambito dell’art. 15 GDPR. Ha ricordato che il titolare deve valutare caso per caso il rischio di pregiudizio per i diritti e le libertà altrui, operando un bilanciamento tra il diritto di accesso dell’interessato e la riservatezza del terzo, anche adottando misure di mitigazione come oscuramento dei dati o camouflage/morphing della voce.
Illiceità del diniego e misure alternative possibili
Nel caso concreto, il Garante ha ritenuto che la richiesta potesse essere soddisfatta senza pregiudicare la riservatezza dell’operatore, atteso il contesto professionale e l’oggetto della conversazione, relativo esclusivamente al contratto di fornitura di gas dell’interessato. La società avrebbe potuto fornire la registrazione con i dati identificativi del terzo mascherati oppure consegnare la trascrizione della conversazione privata delle informazioni identificative. Il diniego è stato quindi giudicato ingiustificato e in violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.
Esito, prescrizioni e pubblicazione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Enel Energia S.p.A. e ha ingiunto di soddisfare entro 30 giorni dalla notifica la richiesta di accesso dell’interessato, fornendo un riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy. È stato avvertito che il mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) GDPR. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità e la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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