Cassazione Civile, Sentenza n. 05238/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fabris ha impugnato la sentenza di merito chiedendo l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di "primo dei primi violini" e il risarcimento dei danni (retribuzioni perse). Sostenne che, avendo partecipato a una procedura pubblica di selezione, doveva operare lo scorrimento della graduatoria in suo favore una volta che il vincitore non aveva assunto; inoltre dedusse che la Fondazione non poteva "congelare" la graduatoria in attesa della definizione di un contenzioso e che il comportamento del candidato primo in graduatoria (Cappelletto) costituiva rinuncia tacita all'assunzione. Ha fondato il ricorso su norme e principi relativi allo scorrimento della graduatoria e alla disciplina dell'impiego pubblico/privato (tra cui art. 11 comma 19 D.L. 91/2013, d.lgs. 367/1996, richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e alla Corte costituzionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto delle domande di Fabris. Ha ritenuto che la sentenza di merito si fondasse su più ragioni autonome tra le quali: (i) la distinzione normativa dopo la trasformazione degli enti lirici in soggetti di diritto privato, con conseguente inapplicabilità automatica delle regole dello scorrimento proprie dell'impiego pubblico salvo espressi richiami normativi; (ii) un accertamento di fatto, sorretto dall'istruttoria, secondo cui il vincitore (Cappelletto) non aveva rinunciato all'assunzione e la Fondazione non aveva mai offerto il posto a nessun candidato, avendo preferito soluzioni temporanee in attesa del definitivo scioglimento del contenzioso con Quaranta; (iii) la modifica in appello della causa petendi da parte del ricorrente, che rendeva inammissibili alcune deduzioni. Siccome una delle ragioni (l'accertamento di fatto sulla mancata rinuncia del vincitore) era idonea da sola a reggere il decisum, le censure residue sono risultate inammissibili o irrilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di Cassazione.
Norme richiamate
Ha trasformato gli enti lirici da soggetti pubblici a personalità giuridiche di diritto privato, determinando la prevalenza della disciplina dell'impiego privato salvo espressi richiami alla normativa pubblicistica
La Corte ha ritenuto che l'art. 22 non operi come richiamo automatico alla disciplina dello scorrimento tipica dell'impiego pubblico; le procedure selettive delle fondazioni lirico-sinfoniche non sono integralmente sovrapponibili al concorso pubblico previsto dal d.lgs. 165/2001
D.L. 91/2013, art. 11 comma 19 (convertito in L. 112/2013)
Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dei principi di scorrimento: la Corte ha esaminato la questione ma ha confermato che, in assenza di richiamo normativo espresso, non si applicano automaticamente i meccanismi dell'impiego pubblico alle fondazioni trasformate
d.lgs. n. 165/2001 (art. 35 commi 3 e 5-ter)
Richiamato nel quadro delle argomentazioni sul concorso pubblico e scorrimento; la Corte ha osservato che la disciplina del pubblico impiego invocata dal ricorrente non si trasferisce automaticamente alle fondazioni private
Giurisprudenza (Sezioni Unite, sent. n. 5542/2023; Corte Costituzionale n. 68/2011)
Richiamate dal ricorrente per sostenere il principio di scorrimento; la Corte ha valutato tali pronunce ma ha indicato che anche ove i principi amministrativi possano essere rilevanti, il loro effetto dipende dalla posizione soggettiva del ricorrente nella graduatoria e da accertamenti di fatto sul comportamento del vincitore
Massime di principio
- Per le fondazioni lirico-sinfoniche trasformate in enti di diritto privato la disciplina del pubblico impiego (compreso lo scorrimento automatico delle graduatorie) non si applica automaticamente: occorre un richiamo normativo espresso o una specifica previsione del bando
- Il diritto allo scorrimento della graduatoria sorge solo se il datore di lavoro decide di avvalersi della graduatoria oppure se il vincitore perde il diritto (per rinuncia, decadenza o impossibilità); il semplice ricorso a contratti temporanei o il ritardo non equivalgono automaticamente a rinuncia del vincitore
- Le pronunce di merito che si fondano su accertamenti di fatto (es. assenza di rinuncia del vincitore; mancata offerta di assunzione) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sostenute dall'istruttoria e motivate: il ricorrente deve proporre censure specifiche e riferibili a ciascuna ragione decisoria
- Non è ammessa la modifica inammissibile della causa petendi in sede di appello: chi cambia la base fattuale dell'azione rispetto al primo grado rischia l'inammissibilità delle nuove pretese in Cassazione
- Per invocare una 'rinuncia tacita' del vincitore occorre una chiara e specifica prova di comportamenti inequivoci che denotino volontà di abbandono del diritto; fatti concludenti vaghi o circostanze di fatto contraddette dall'istruttoria non sono sufficienti
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