Cassazione Civile, Sentenza n. 05538/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a prestazioni come operaio forestale con ripetuti contratti a termine (stagionali) dal 1990, domandata la conversione a tempo indeterminato e il risarcimento per abuso della reiterazione dei contratti (domanda originaria per euro 40.000 + euro 5.000 per disponibilità). Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per decadenza; la Corte d'appello originaria aveva ritenuto nulli i contratti per mancanza della forma scritta; la Corte di cassazione (sent. n. 4075/2024) ha cassato con rinvio rilevando che la mancanza della forma scritta comporta anche elusione delle regole anti-abuso e può integrare abusiva reiterazione ex Accordo Quadro 1999/70/CE. In sede di rinvio la Corte d'appello (sent. n. 234/2024) ha accertato l'abuso e liquidato un'indennità corrispondente a 19 mensilità ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 (ora art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 come modificato), decisione impugnata dagli Assessorati con motivi che invocavano, tra l'altro, la sopravvenuta normativa (d.l. n. 131/2024, legge n. 203/2024) e la specificità della procedura regionale per l'assunzione degli OTD.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Assessorati e confermato la sentenza della Corte d'appello n. 234/2024. Principali conclusioni: 1) la sentenza n. 4075/2024 aveva già accertato, anche sotto il profilo logico-giuridico, l'esistenza di un'abusiva reiterazione dei contratti per la mancanza della forma scritta; tali accertamenti costituiscono presupposti impliciti vincolanti per il giudice del rinvio e non potevano essere riesaminati; 2) la Corte territoriale ha correttamente quantificato il danno applicando lo ius superveniens (art. 12 d.l. n. 131/2024) che ha modificato i parametri di liquidazione, dando applicazione alla nuova forbice (min. 4 - max. 24 mensilità); 3) la novella non limita soggettivamente o oggettivamente l'ambito di applicazione della norma al caso degli OTD della Regione Sicilia: la disciplina statale sul risarcimento è applicabile anche alle amministrazioni regionali; 4) la norma di interpretazione autentica (art. 11 legge n. 203/2024) che definisce stagionalità non è idonea a mettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già compiuto e divenuto presupposto implicito della cassazione con rinvio; 5) condanna alle spese a carico dei ricorrenti e esclusione dell'ulteriore contributo unificato per esenzione degli Assessorati. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 (modificato dal d.l. n. 131/2024, art. 12)
nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto
La Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina (ius superveniens) al giudizio di rinvio; la norma non limita soggettivamente od oggettivamente il suo ambito di applicazione rispetto alle amministrazioni regionali o alla procedura di assunzione regionale e disciplina la misura del danno per abusiva reiterazione.
art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015)
Testo richiamato come parametro storico per la liquidazione del danno comunitario; la Corte ha indicato che la novella legislativa ha sostituito e codificato i criteri pretori precedenti.
art. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923
Norme sulla forma scritta dei contratti pubblici: la mancanza della forma scritta rende i contratti nulli e impedisce di verificare i requisiti di legittimità (es. stagionalità), contribuendo a configurare un'abusiva reiterazione.
Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, art. 5
Clausola antiabusiva richiamata: la reiterata utilizzazione di contratti a termine in violazione delle regole di certezza temporale/causale integra abuso; la mancata forma scritta può ostacolare il controllo di tali requisiti e quindi realizzare elusione delle finalità anti-abusive.
d.l. n. 131 del 2024, art. 12
Norma sopravvenuta che ha modificato i criteri di liquidazione del danno (art. 36, comma 5 d.lgs. n. 165/2001): la Corte ha ritenuto applicabile tale ius superveniens al giudizio di rinvio in assenza di diversa disciplina transitoria.
legge n. 203 del 2024, art. 11 (norma di interpretazione autentica)
Norma di interpretazione autentica della nozione di 'stagionalità': la Corte ha ritenuto che, anche se retroattiva, non può incidere su accertamenti di abusiva reiterazione già compiuti e resi presupposti impliciti della cassazione con rinvio.
d.lgs. n. 368 del 2001
Riferimento alle disposizioni nazionali sui contratti a termine; la mancata forma scritta ha impedito l'accertamento della conformità ai requisiti del decreto (es. stagionalità), favorendo il riconoscimento dell'abuso.
riferimenti giurisprudenziali (Cass. n. 4075/2024; Cass. SS.UU. n. 5072/2016 e altri precedenti)
La giurisprudenza ha stabilito l'esonero dell'onere probatorio del danno e del nesso causale in favore del lavoratore precario e ha fissato criteri interpretativi sul danno comunitario; la sentenza n. 4075/2024 ha costituito principio vincolante per il giudice del rinvio.
Massime di principio
- La mancanza della forma scritta in una serie reiterata di contratti a termine può non limitarsi alla sola nullità formale ma configurare elusione delle regole anti-abuso, consentendo l'accertamento di abusiva reiterazione e la liquidazione del danno sostitutivo.
- Se la Corte di Cassazione, con cassazione con rinvio, ha enunciato un principio e implicitamente accertato fatti o presupposti logico-giuridici, il giudice del rinvio non può riesaminarli come se fossero aperti: tali questioni diventano presupposti vincolanti (giudicato implicito).
- Le modifiche legislative successive (ius superveniens) sui criteri di liquidazione del danno si applicano, in mancanza di diversa disciplina transitoria, ai giudizi in corso e possono aumentare l'ammontare dell'indennità da liquidare dal giudice di merito.
- Una norma di interpretazione autentica sopravvenuta non può rimuovere o riformare accertamenti di abusiva reiterazione già divenuti presupposti impliciti di una decisione di cassazione con rinvio.
- La disciplina statale sul risarcimento per abuso dei rapporti di lavoro a termine è applicabile anche alle amministrazioni regionali, salvo espressa esclusione normativa; questioni sulla specifica procedura regionale di assunzione non esonerano automaticamente dall'applicazione delle regole statali sul risarcimento.
- La quantificazione del danno rientra principalmente nel sindacato del giudice di merito; la Corte di legittimità, salvo ipotesi di assoluta evidenza, non può sostituirsi al giudice del rinvio nella valutazione quantitativa e degli accertamenti di fatto.
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