Cassazione Civile, Sentenza n. 05477/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'equivalente economico di 390 buoni pasto maturati nel periodo febbraio 2007 - 28 febbraio 2012, sostenendo che l'art. 45 del CCNL 14/9/2000 riconosce al dipendente il diritto soggettivo al buono pasto quando ricorrano le condizioni di orario previste; ha altresì contestato il riparto dell'onere della prova in ordine alla disponibilità finanziaria dell'ente
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'Appello secondo la quale l'art. 45 del CCNL del 14/9/2000 contiene una facoltà per l'ente (verbale "possono"), condizionata all'assetto organizzativo, al confronto sindacale e alla compatibilità con le risorse disponibili, e non costituisce un diritto soggettivo automatico dei dipendenti all'attribuzione del buono pasto. Avendo escluso il diritto soggettivo del lavoratore, la questione circa l'onere della prova sulle risorse finanziarie dell'ente è divenuta irrilevante. La Corte ha rigettato il ricorso e ha disposto la compensazione integrale delle spese di cassazione, rilevando inoltre il presupposto per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente
Norme richiamate
CCNL 14 settembre 2000 - art. 45
Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali
La Corte ha interpretato il verbo "possono" come indicativo di facoltà discrezionale dell'ente: non si costituisce un diritto soggettivo automatico del dipendente all'istituzione della mensa o all'attribuzione del buono pasto; la prestazione è condizionata alla disponibilità delle risorse e al confronto sindacale
CCNL 14 settembre 2000 - art. 46
Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente
Stabilisce l'equivalenza di costo tra mensa e buono pasto sostitutivo, confermando che le obbligazioni sono alternative e che il criterio economico giustifica la condizionalità delle prestazioni alla disponibilità finanziaria
CCNL 16 novembre 2022 - art. 35
Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
La disposizione più recente ricalca il testo previgente e conferma l'interpretazione di carattere discrezionale dell'ente rispetto all'istituzione della mensa o all'attribuzione dei buoni
d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 - art. 12
Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati.
Normativa anteriore che conteneva un impegno più vincolante degli enti rispetto alla contrattazione collettiva successiva; la Corte ha rilevato la differenza lessicale e sostanziale rispetto all'attuale formulazione contrattuale, a supporto della tesi della non automaticità del diritto
Codice civile - artt. 1362, 1363, 1218, 2697
Richiamati dal ricorrente per questioni di interpretazione contrattuale e di onere della prova; la Corte non ha ritenuto che la corretta interpretazione del CCNL dia luogo a un diritto soggettivo del dipendente, rendendo ininfluente la problematica del riparto dell'onere della prova nel caso concreto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 25622/2023, n. 16736/2012, n. 25192/2013)
Sentenze richiamate a supporto dell'interpretazione secondo cui clausole contrattuali formulate con riferimento a "possono" e alla compatibilità con le risorse disponibili non costituiscono diritti soggettivi automatici dei lavoratori ma attribuiscono una discrezionalità all'ente
d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater e l. n. 228/2012 art. 1 comma 17
Norme richiamate in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la contrattazione collettiva utilizza verbi facoltativi come "possono" e condiziona la prestazione alla "compatibilità con le risorse disponibili", la norma va interpretata come attribuzione di discrezionalità all'ente e non come costituzione di un diritto soggettivo automatico del dipendente
- La qualificazione del buono pasto come "sostitutivo" della mensa indica che le obbligazioni sono alternative e condizionate, non cumulative o garantite in ogni caso
- La diversa formulazione normativa anteriore (più vincolante) rispetto a quella contrattuale successiva è rilevante per capire se l'obbligo fosse prima più stringente; il testo letterale del contratto collettivo prevale nell'interpretazione
- Se la disciplina contrattuale non riconosce un diritto soggettivo, la questione circa l'onere della prova sulla disponibilità delle risorse dell'ente diventa incongrua: l'onere probatorio ha rilievo solo se esiste in astratto un diritto da far valere
- In casi simili il lavoratore che intenda far valere una prestazione assistenziale alternativa prevista dal CCNL dovrebbe provare che la contrattazione collettiva riconosceva un diritto incondizionato o che l'ente aveva effettivamente adottato un atto o una prassi che abbia dato origine al diritto stesso
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