Circolare numero 39 del 22-2-1999
L’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri in oggetto indicata proroga al 30 giugno 1999 la sospensione del versamento dei contributi disposta a seguito del terremoto che ha colpito alcuni comuni delle Marche e dell’Umbria (art.2) e degli eventi alluvionali e franosi che hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta (art.3). La stessa norma dispone inoltre che il versamento dei contributi sospesi dovrà avvenire a decorrere dal mese di marzo 2000 mediante rate mensili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata in G.U. il 4 gennaio 1999, che proroga la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcune calamità naturali. Per il terremoto Marche-Umbria e per le avversità atmosferiche in Campania vengono indicate le nuove scadenze della sospensione e l’avvio del recupero rateale dal marzo 2000. La circolare precisa inoltre che per alcune fattispecie restano ferme o saranno definite con successivi provvedimenti le modalità operative e di versamento, in particolare per i soggetti colpiti dal sisma e dall’alluvione cui la circolare rinvia a istruzioni successive.
Proroga della sospensione dei contributi per alcune calamità naturali e modalità di recupero
Proroga della sospensione contributiva per calamità naturali
La circolare dà attuazione all’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 1999. L’atto proroga la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposta a seguito di alcune calamità naturali e disciplina, per le fattispecie trattate, anche il successivo recupero dei contributi sospesi.
Ambito di applicazione dell’ordinanza
L’ordinanza richiama quattro eventi calamitosi:
- terremoto del 26 settembre 1997 in alcuni comuni delle Marche e dell’Umbria, ai sensi dell’art. 2, comma 1;
- avversità atmosferiche ed eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta, ai sensi dell’art. 3, comma 1;
- alluvione tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato, ai sensi dell’art. 5, comma 1;
- sisma del 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1.
La circolare precisa però che le istruzioni contenute nel testo riguardano soltanto il terremoto Marche-Umbria e le avversità atmosferiche in Campania. Per l’alluvione del 1998 e per il sisma di Potenza e Cosenza saranno emanate apposite circolari.
Terremoto del 26 settembre 1997 nelle Marche e in Umbria
La circolare richiama le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 87 del 22 aprile 1998, emanata in seguito all’ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, che aveva già precisato il regime di sospensione contributiva previsto dall’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997.
In particolare, per il terremoto erano state individuate due categorie di soggetti:
- soggetti residenti nei comuni indicati come disastrati, di cui all’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 2694/1997, per i quali la sospensione riguardava il periodo 26 settembre 1997-31 marzo 1998;
- soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 2694/1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività operative fossero stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, per i quali la sospensione era stata originariamente fissata fino al 31 dicembre 1998.
L’ordinanza n. 2908/1998 proroga per questi ultimi il termine di sospensione fino al 30 giugno 1999. Ne consegue che:
- per i soggetti con ordinanza sindacale di sgombero, la sospensione dei contributi copre ora il periodo 26 settembre 1997-30 giugno 1999;
- per i soggetti residenti nei comuni disastrati, il periodo resta invariato e continua a essere 26 settembre 1997-31 marzo 1998.
Recupero dei contributi sospesi per il terremoto Marche-Umbria
Per i contributi sospesi nel periodo 26 settembre 1997-30 giugno 1999, l’ordinanza stabilisce che il recupero inizi dal mese di marzo 2000, con rate mensili. La circolare precisa tuttavia che le modalità di versamento saranno oggetto di successive istruzioni.
Per quanto riguarda invece i contributi sospesi nel periodo 26 settembre 1997-31 marzo 1998, relativi ai soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati, la circolare richiama la necessità di un apposito decreto previsto dall’art. 7, comma 4, dell’ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Tale decreto dovrà fissare le modalità operative del recupero. Anche su questo punto viene quindi rinviato a successive istruzioni.
Avversità atmosferiche ed eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 in Campania
Per i soggetti residenti nelle zone colpite nelle province di Salerno, Avellino e Caserta, la circolare richiama le istruzioni già fornite con le circolari n. 142 del 30 giugno 1998 e n. 170 del 27 luglio 1998, relative all’ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998.
Questa ordinanza aveva sospeso i termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. L’ordinanza n. 2908/1998 proroga tale termine al 30 giugno 1999, con la conseguenza che il periodo di sospensione per i soggetti aventi diritto va dal 5 maggio 1998 al 30 giugno 1999.
Modalità operative e recupero per la Campania
Le modalità operative della sospensione restano quelle già stabilite dalle circolari n. 142/1998 e n. 170/1998. Per il recupero dei contributi sospesi, l’ordinanza dispone che esso avvenga, per aziende e lavoratori autonomi, a partire dal mese di marzo 2000, mediante rateazione mensile.
Anche in questo caso la circolare non dettaglia le modalità esecutive del versamento e rinvia a successive istruzioni.
Punti principali
Oggetto dell’ordinanza e calamità considerate
L’ordinanza n. 2908/1998 proroga la sospensione dei contributi disposta per diverse calamità naturali: terremoto del 26 settembre 1997 nelle Marche e in Umbria; avversità atmosferiche ed eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta; alluvione tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 in alcune province del Nord e della Toscana; sisma del 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza. La circolare, tuttavia, fornisce istruzioni solo per le prime due fattispecie, rinviando le altre a successivi chiarimenti.
Terremoto Marche e Umbria: proroga della sospensione
Per i soggetti residenti nei comuni disastrati, la sospensione dei contributi resta ferma al periodo 26 settembre 1997-31 marzo 1998. Per i soggetti residenti nei comuni delle Marche e dell’Umbria le cui abitazioni o immobili sede di attività operative siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, la sospensione viene prorogata fino al 30 giugno 1999, con copertura quindi dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999.
Terremoto Marche e Umbria: recupero dei contributi sospesi
L’ordinanza prevede che il recupero dei contributi sospesi per il periodo 26 settembre 1997-30 giugno 1999 inizi dal mese di marzo 2000 in rate mensili. La circolare precisa però che le modalità di versamento saranno oggetto di successive istruzioni. Per il recupero dei contributi sospesi nel periodo 26 settembre 1997-31 marzo 1998 relativo ai soggetti residenti nei comuni disastrati è necessario un apposito decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 4, dell’ordinanza n. 2742/1998, che dovrà fissare le modalità operative.
Avversità atmosferiche e eventi franosi in Campania: proroga della sospensione
Per i soggetti residenti nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche ed eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta, la sospensione dei contributi, inizialmente prevista dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998, viene prorogata fino al 30 giugno 1999. Il periodo complessivo di sospensione è quindi dal 5 maggio 1998 al 30 giugno 1999.
Avversità atmosferiche e eventi franosi in Campania: modalità operative e recupero
Per le modalità operative della sospensione restano confermate le disposizioni già impartite con le circolari n. 142 del 30 giugno 1998 e n. 170 del 27 luglio 1998. Per il recupero dei contributi sospesi, l’ordinanza dispone che esso avvenga, per aziende e autonomi, a decorrere dal mese di marzo 2000 con rateazione mensile, in linea con quanto previsto anche per i soggetti colpiti dal terremoto Marche-Umbria.
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