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Circolare

Circolare numero 38 del 22-2-1999

Le ordinanze ministeriali indicate in oggetto, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito, nel periodo 27.09.98 –02.10.98, il territorio delle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato, hanno sospeso i termini per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo 27 settembre 1998 – 30 settembre 1999. -. Oggetto e beneficiari della sospensione; - comuni interessati ; Indicazioni dei periodi di sospensione con riferimento alle varie categorie di contribuenti; recupero dei contributi sospesi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la sospensione dei versamenti contributivi e dei relativi adempimenti per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Liguria e Toscana, sulla base delle ordinanze n. 2873/98, n. 2880/98 e n. 2908/98. Sono individuati i beneficiari, i comuni interessati, le scadenze sospese per le diverse categorie di contribuenti e le modalità operative di esposizione in denuncia e di contabilizzazione. Il recupero dei contributi sospesi dovrà avvenire senza sanzioni, interessi o altri oneri, secondo successive istruzioni, con decorrenza dei versamenti dal mese di giugno 2000 in rate mensili.

Sospensione e recupero dei contributi per gli eventi alluvionali del 27.09.1998

Sospensione dei contributi per gli eventi alluvionali del 27.09.1998

La circolare disciplina gli effetti delle ordinanze del Ministero dell’interno n. 2873/98, n. 2880/98 e n. 2908/98 in materia di sospensione dei versamenti contributivi e degli adempimenti connessi per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 27 settembre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato. La misura riguarda diverse categorie di contribuenti e definisce sia l’ambito soggettivo sia le modalità operative di esposizione, contabilizzazione e successivo recupero.

Fonti normative e durata della sospensione

L’ordinanza n. 2873/98 dispone la sospensione, per il periodo dal 27.09.1998 al 31.12.1998, dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza, compresa la quota a carico dei dipendenti e, ove ancora dovuti, dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale. L’ordinanza n. 2880/98 estende il beneficio anche ai soggetti che abbiano subito gravi danni; l’ordinanza n. 2908/98 proroga il periodo di sospensione fino al 30.09.1999. La circolare precisa che la sospensione investe i termini di scadenza dei versamenti contributivi compresi nel periodo 27.09.1998-30.09.1999 e anche i termini di presentazione della modulistica collegata. È altresì escluso qualsiasi rimborso o restituzione dei contributi versati nonostante la sospensione.

Beneficiari e requisiti di accesso

Possono accedere alla sospensione:

  • i soggetti residenti nei comuni colpiti alla data degli eventi, le cui abitazioni o immobili sede dell’attività produttiva siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale;
  • i lavoratori residenti nelle aree interessate, anche se dipendenti di aziende non operanti nei territori danneggiati, in quanto la sospensione comprende anche la quota contributiva a loro carico;
  • i soggetti aventi sede operativa nei comuni interessati, se gli immobili sede dell’attività produttiva sono stati sgomberati per inagibilità;
  • i soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o con sede operativa nei comuni interessati che abbiano subito gravi danni superiori a lire 5 milioni per le persone giuridiche e a lire 3 milioni per le persone fisiche.

Per la valutazione dei gravi danni, in assenza di indicazioni specifiche, la circolare ritiene sufficiente un’attestazione del sindaco; in mancanza, l’Istituto valuta la gravità sulla base delle perizie presentate dall’interessato.

Comuni interessati

I comuni interessati sono quelli elencati nell’allegato alla circolare, corrispondenti ai territori delle province di Imperia, La Spezia, Savona, Genova, Lucca e Prato. L’elenco comprende, tra gli altri, Imperia, Sanremo, Ventimiglia, La Spezia, Sarzana, Albenga, Genova-area valpolceverasca e montana, Lucca, Viareggio, Prato e Montemurlo.

Disciplina per i datori di lavoro con denuncia DM10/2

Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia DM10/2 la sospensione riguarda sia la quota contributiva a carico del datore di lavoro sia quella a carico del dipendente. Sono sospesi i contributi con scadenza legale nel periodo dal 27.09.1998 al 30.09.1999; di conseguenza, sono sospesi anche gli adempimenti collegati, compresa la presentazione dei modelli F24, DM10/2 e DM10/3 (quest’ultimo limitatamente a settembre 1998).

I modelli con scadenza nel periodo agevolato dovranno essere presentati alla fine del periodo di sospensione, cioè il 1 ottobre 1999, con modalità che saranno comunicate successivamente.

Codifica aziendale e compilazione delle denunce

Alle posizioni contributive delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "8A", con il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per gli eventi alluvionali delle province indicate.

Per alcune tipologie di aziende richiamate nella circolare, le denunce DM10/2 devono essere compilate come segue:

  • compilazione dei quadri B e C con le modalità ordinarie, per tutti i lavoratori;
  • compilazione del quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B al rigo 57;
  • determinazione dell’importo dei contributi relativi ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione totale o parziale;
  • sottrazione di eventuali importi già esposti nel quadro D per fiscalizzazioni o altre agevolazioni;
  • esposizione della differenza nel quadro D in un rigo in bianco, preceduta dal codice "N932" e dalla dicitura "contr. sosp. eventi alluvionali ORD. n. 2873/98";
  • somma delle partite del quadro D e riporto del totale al rigo 57;
  • determinazione della differenza tra gli importi indicati ai righi 33 e 57 e riporto della differenza nel riquadro sottostante il rigo 57;
  • versamento del saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità oppure presentazione della denuncia con saldo a credito dell’azienda alla sede competente per rimborso o compensazione.

Artigiani e commercianti

La sospensione si applica anche agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, qualora ricorrano le condizioni indicate per i beneficiari.

Le principali scadenze sospese sono:

  • per i contribuenti non titolari di partita IVA: 20 ottobre 1998;
  • per i contribuenti titolari di partita IVA: 15 novembre 1998 e 30 novembre 1998.

Per il periodo dal 01.01.1999 al 30.09.1999, la sospensione opera per le scadenze:

  • 16.02.1999, IV rata contributi fissi;
  • 16.05.1999, I rata contributi fissi;
  • 31.05.1999, I acconto sull’eccedenza e saldo relativo al 1998;
  • 16.08.1999, II rata contributi fissi.

Liberi professionisti e committenti di collaborazioni coordinate e continuative

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata è sospeso il versamento del secondo acconto 1998, con scadenza al 30 novembre 1998, e del primo acconto 1999 e saldo 1998, con scadenza al 31 maggio 1999.

Per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti da effettuare, per gli emolumenti del mese precedente, ai giorni 15 o 20 dei mesi da ottobre a dicembre 1998, nonché i versamenti da effettuare entro il giorno 16 dei mesi da gennaio a settembre 1999.

Per tali soggetti si applicano anche le regole sulla sospensione dei termini di presentazione delle denunce obbligatorie GLA/D, con scadenze il 31.10.1998, 31.01.1999, 30.04.1999 e 31.07.1999.

Settore agricolo

Per i datori di lavoro agricolo, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, la sospensione opera per:

  • la scadenza del 10.12.1998 tramite bollettino di conto corrente postale, oppure del 15.12.1998 in caso di versamento con modello F24 FISCO-INPS-REGIONI, relativa alla riscossione dei contributi del 2° trimestre 1998;
  • le scadenze del 16.03.1999, 16.06.1999 e 16.09.1999, riferite al 3° e 4° trimestre 1998 e al 1° trimestre 1999.

La circolare ricomprende nella sospensione anche il contributo del 15% ex art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, limitatamente al periodo 1.09.1985-30.06.1991.

Sono inoltre sospesi i termini di presentazione delle dichiarazioni di manodopera occupata tramite modello DMAG, relative ai trimestri 3° e 4° 1998 e 1° e 2° 1999, con scadenze 25.10.1998, 25.01.1999, 25.04.1999 e 25.07.1999. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro il 01.10.1999.

Piccola colonia, compartecipazione familiare, lavoro domestico e prosecuzione volontaria

Per i concedenti a piccola colonia e compartecipanti familiari la sospensione riguarda le scadenze di pagamento della III rata 1998 e delle rate successive indicate dalla circolare, sia per pagamento tramite bollettino sia tramite F24.

Per i datori di lavoro domestico la sospensione interessa i versamenti del terzo e quarto trimestre 1998 e del primo e secondo trimestre 1999, con le scadenze indicate nella circolare.

Per i prosecutori volontari sono oggetto di sospensione i versamenti relativi ai contributi dovuti per il secondo, terzo e quarto trimestre 1998 e per il primo e secondo trimestre 1999.

Recupero dei contributi sospesi

Il recupero dei contributi sospesi deve avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. L’ordinanza n. 2908/98 prevede che il versamento dei contributi sospesi decorra dal mese di giugno 2000, in rate mensili. La circolare, tuttavia, rinvia a successive istruzioni operative per la concreta gestione del recupero.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi contraddistinti dal codice "N932" è istituito il conto GPA 06/60, da gestire con apposito partitario locale. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emetterà una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, in duplice copia; una copia dovrà essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e gestione del credito.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi oggetto di sospensione saranno fornite al momento dello scioglimento della riserva richiamata dalla circolare.

Punti principali

Provvedimenti e ambito temporale della sospensione

La sospensione nasce dall’ordinanza del Ministero dell’interno n. 2873/98 e viene estesa dall’ordinanza n. 2880/98 ai soggetti che abbiano subito gravi danni, quindi prorogata fino al 30 settembre 1999 dall’ordinanza n. 2908/98. Essa riguarda i termini di scadenza dei versamenti contributivi compresi tra il 27 settembre 1998 e il 30 settembre 1999, nonché i connessi termini di presentazione della modulistica. Non è previsto alcun rimborso dei contributi già versati nonostante la sospensione.

Beneficiari della sospensione

Possono beneficiare della sospensione i residenti nei comuni colpiti le cui abitazioni o immobili sede dell’attività produttiva siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale; la sospensione si estende anche ai lavoratori residenti nelle zone interessate, ancorché dipendenti di aziende non operanti in quei territori, poiché comprende la quota contributiva a carico dei dipendenti. Beneficiano inoltre i soggetti con sede operativa nei comuni interessati, se gli immobili sede dell’attività produttiva sono stati sgomberati per inagibilità. L’ordinanza n. 2880/98 estende il beneficio ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o con sede operativa nei comuni indicati, che abbiano subito gravi danni superiori a lire 5 milioni per le persone giuridiche e a lire 3 milioni per le persone fisiche; la gravità dei danni dovrebbe risultare da attestazione del sindaco o, in mancanza, da perizie presentate dall’interessato.

Comuni interessati

I comuni colpiti sono quelli indicati nell’art. 1 dell’ordinanza n. 2873/98 e riportati in allegato alla circolare, suddivisi per provincia di Imperia, La Spezia, Savona, Genova, Lucca e Prato.

Datori di lavoro e denunce contributive

Per i datori di lavoro soggetti a denuncia DM10/2 la sospensione riguarda sia la quota a carico del datore sia quella a carico del lavoratore. Sono sospesi i contributi con scadenza legale dal 27.09.1998 al 30.09.1999 e, conseguentemente, anche la presentazione dei modelli F24, DM10/2 e DM10/3 riferito al solo settembre 1998. I modelli con scadenza nel periodo sospeso devono essere presentati al termine del periodo stesso, fissato al 1 ottobre 1999, con modalità che saranno successivamente definite.

Codifica aziendale e compilazione DM10/2

Alle posizioni contributive interessate va attribuito il codice di autorizzazione "8A". Per alcune aziende specificamente indicate, le denunce DM10/2 devono esporre i contributi sospesi nel quadro D con il codice "N932" e la dicitura "contr. sosp. eventi alluvionali ORD. n. 2873/98", dopo aver determinato la differenza tra contributi dovuti e agevolazioni eventualmente esposte. Il totale va riportato al rigo 57 e la denuncia va chiusa con le consuete modalità, distinguendo la gestione di eventuali saldi a credito INPS.

Scadenze sospese per artigiani, commercianti e gestione separata

Per artigiani ed esercenti attività commerciali la sospensione riguarda le scadenze del 20 ottobre 1998, 15 e 30 novembre 1998, nonché, per il periodo 1.01.99-30.09.99, le scadenze del 16.02.99, 31.05.99, 16.05.99 e 16.08.99. Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata sono sospesi il secondo acconto 1998 e i versamenti del primo acconto 1999 e saldo 1998. Per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti mensili da ottobre a dicembre 1998 e da gennaio a settembre 1999, oltre alle relative denunce obbligatorie GLA/D con le scadenze indicate.

Settori agricolo, compartecipazione familiare, domestico e prosecuzione volontaria

Per i datori di lavoro agricolo la sospensione riguarda i versamenti del secondo trimestre 1998 e quelli relativi al terzo e quarto trimestre 1998 e al primo trimestre 1999, nonché le denunce DMAG per i trimestri 3° e 4° 1998 e 1° e 2° 1999. È compreso anche il contributo del 15% ex art. 1, comma 194, legge n. 662/1996, limitatamente al periodo 1.09.1985-30.06.1991. Per i concedenti a piccola colonia e compartecipanti familiari la sospensione si applica alle rate indicate per il 1998 e il 1999. Per i datori di lavoro domestico e per i prosecutori volontari sono sospesi i versamenti indicati dalla circolare, con riserva di successive istruzioni per il recupero.

Recupero dei contributi sospesi e contabilizzazione

Il recupero dei contributi sospesi deve avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. L’ordinanza n. 2908/98 prevede che il versamento inizi dal mese di giugno 2000, in rate mensili, ma la circolare rinvia a successive istruzioni operative. Per la contabilizzazione dei contributi sospesi contraddistinti dal codice N932 è istituito il conto GPA 06/60, assistito da apposito partitario locale; la procedura DM genera una lista di analisi delle posizioni aziendali da trasmettere all’ufficio contabilità.

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