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Circolare

Circolare numero 41 del 23-2-1999

.1)-Benefici ex art.6-bis della legge n.30/98. .1.2)-Decorrenza dello sgravio contributivo. .1.3)-Imprese armatoriali del settore della pesca alle quali si riferisce lo sgravio. .1.4)-Lavoratori interessati dallo sgravio contributivo. .1.5)-Art.6, comma 9, della legge n.389/89 e art.6-bis della legge n.30/98. .2)-Modalità operative – Codifica aziende. .3)-Regolarizzazione periodi pregressi. .4)-Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’estensione alle imprese armatoriali del settore pesca dei benefici di cui agli artt. 4 e 6 della L. 30/1998, con distinzione tra pesca oltre gli stretti (sgravio totale) e pesca mediterranea (sgravio al 70%). Precisati i soggetti interessati, i lavoratori ammessi, l’esclusione dei marittimi extra UE e SEE, la decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1998 e le incompatibilità con altri benefici. Sono inoltre indicate le modalità operative per l’INPS e per le imprese, i codici di autorizzazione e di conguaglio, le regolarizzazioni dei periodi pregressi, nonché i conti contabili da utilizzare.

Benefici contributivi per le imprese armatoriali che esercitano la pesca ex art. 6-bis L. 30/1998

Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca ex art. 6-bis L. 30/1998

La circolare disciplina l’applicazione ai settori della pesca dei benefici introdotti dall’art. 6-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, precisando soggetti ammessi, lavoratori interessati, misura dello sgravio, decorrenza, modalità di denuncia e regolarizzazione, nonché aspetti contabili e finanziari. Il chiarimento si rende necessario perché la norma estende al comparto pesca i benefici previsti dagli artt. 4 e 6 della medesima legge, ma con limiti e adattamenti specifici.

Ambito di applicazione e misura dei benefici

L’art. 6-bis, introdotto in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, estende alle imprese armatoriali che esercitano la pesca i benefici dell’art. 4, relativo al trattamento fiscale, e dell’art. 6, relativo agli sgravi contributivi. L’estensione riguarda due fattispecie:

  • pesca oltre gli stretti, con sgravio totale;
  • pesca mediterranea, con sgravio pari al 70% delle contribuzioni dovute.

La disposizione è stata considerata compatibile con il diritto comunitario dalla Commissione europea, che ha dato il proprio consenso ai sensi dell’art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE e delle linee direttrici sugli aiuti nel settore pesca e acquacoltura.

Soggetti beneficiari e navi interessate

Il beneficio spetta alle imprese armatoriali che gestiscono navi da pesca:

  • adibite alla pesca oltre gli stretti;
  • adibite alla pesca mediterranea.

Le navi devono essere iscritte nelle Matricole delle navi maggiori. La circolare precisa che, ai fini dell’art. 6-bis, tale riferimento sostituisce quello al Registro Internazionale contenuto nell’art. 6, poiché le navi da pesca sono escluse dall’iscrizione nel Registro Internazionale ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 30/1998.

Sono invece escluse dal beneficio le imprese che gestiscono navi adibite alla pesca costiera, sia ravvicinata sia locale, di regola iscritte nel Registro delle Navi Minori e dei Galleggianti.

Lavoratori ammessi allo sgravio

Lo sgravio riguarda esclusivamente i marittimi:

  • di nazionalità italiana;
  • di nazionalità di Paesi dell’Unione europea.

È incluso anche l’armatore imbarcato come membro dell’equipaggio sulla nave da lui gestita, purché svolga la corrispondente qualifica professionale e mansione di bordo.

Sono esclusi:

  • i marittimi extracomunitari, anche se appartenenti a Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale;
  • i marittimi dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), non essendo tali Stati membri dell’Unione europea e quindi non assimilabili ai fini della norma.

Fa eccezione la disciplina dei marittimi di Paesi extracomunitari per i quali esistano accordi UE sulla pesca nelle acque territoriali di tali Stati: in questi casi, se previsto dagli accordi, si applica il regime previdenziale del Paese di appartenenza.

Ai fini della regolarizzazione delle contribuzioni, gli uffici marittimi devono annotare sul ruolo di equipaggio la cittadinanza di ciascun marittimo straniero imbarcato.

Coordinamento con altre agevolazioni contributive

La circolare richiama l’art. 6, comma 9, della L. 389/1989, che esclude i benefici contributivi in favore dei lavoratori:

  • non denunciati agli istituti previdenziali;
  • denunciati con orari o giornate inferiori a quelli effettivi, oppure con retribuzioni inferiori a quelle dovute;
  • retribuiti in misura inferiore a quella prevista dall’art. 1, comma 1, della stessa legge.

Tale principio generale vale anche per l’applicazione dell’art. 6-bis. La circolare precisa inoltre che, nel settore della pesca mediterranea, il contributo capitario previsto dall’art. 4, commi 17 e 18, della L. 449/1997 non può essere applicato, perché tale beneficio è alternativo a ogni altra agevolazione contributiva e assistenziale.

Decorrenza dello sgravio

L’art. 6-bis ha efficacia dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1998, in base all’art. 15, comma 5, della L. 400/1988. La decorrenza è collegata alla pubblicazione della legge n. 30/1998 nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1998 e alla sua entrata in vigore.

Modalità operative presso l’INPS e codici di autorizzazione

Per accedere allo sgravio, le imprese devono documentare all’INPS:

  • l’iscrizione delle navi nelle Matricole delle navi maggiori;
  • l’effettivo esercizio della pesca oltre gli stretti, per lo sgravio totale;
  • l’effettivo esercizio della pesca mediterranea, per lo sgravio percentuale.

Le sedi INPS devono contraddistinguere le posizioni contributive del personale marittimo con i seguenti codici:

  • 9S: posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio totale ex art. 6-bis;
  • 9T: posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio parziale ex art. 6-bis.

I codici hanno decorrenza non anteriore a marzo 1998 e sono incompatibili con i codici 2N e 9F.

Conguaglio nelle denunce DM10/2

Per il conguaglio dello sgravio contributivo, le imprese armatoriali devono esporre nei quadri B-C del modello DM10/2 il personale marittimo avente diritto, secondo le consuete modalità, e indicare lo sgravio in un rigo in bianco del quadro D, con le seguenti diciture e codici:

  • R790: sgravio totale ex art. 6-bis della L. 30/1998;
  • R800: sgravio parziale ex art. 6-bis della L. 30/1998.

La circolare richiama inoltre l’obbligo di indicare correttamente i codici già istituiti per i lavoratori marittimi:

  • C000 per i lavoratori marittimi comunitari;
  • X000 per i lavoratori marittimi extracomunitari;
  • N000 per i marittimi dei Paesi SEE.

Nei quadri B-C va indicato solo il numero dei dipendenti, senza compilare le caselle relative a giornate e retribuzioni.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le imprese che, per gli stessi lavoratori aventi titolo allo sgravio ex art. 6-bis, abbiano già applicato lo sgravio capitario della L. 449/1997 devono restituire quest’ultimo nella stessa denuncia in cui effettuano il conguaglio dello sgravio contributivo.

La restituzione va indicata nei quadri B-C del DM10/2 con la dicitura:

  • "rest. sgravio L. 499/97"

e il codice:

  • M195

Anche in questo caso non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, giornate e retribuzioni.

Per i periodi già scaduti decorrenti da marzo 1998, il conguaglio arretrato va effettuato con i codici:

  • R791 per lo sgravio totale arretrato;
  • R801 per lo sgravio parziale arretrato.

Le operazioni di regolarizzazione devono essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Istruzioni contabili e copertura finanziaria

Per la rilevazione contabile degli sgravi sono istituiti i seguenti conti:

  • GAW 37/86: sgravi per pesca oltre gli stretti, competenza dell’anno in corso;
  • GAW 37/46: sgravi per pesca oltre gli stretti, competenza degli anni precedenti;
  • GAW 37/87: sgravi per pesca mediterranea, competenza dell’anno in corso;
  • GAW 37/47: sgravi per pesca mediterranea, competenza degli anni precedenti, conto movimentabile a partire dall’esercizio 2000.

Per le registrazioni manuali si richiamano le istruzioni già dettate in precedenti messaggi, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".

La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri è demandata alla Direzione generale. La circolare segnala infine che il Ministero per le politiche agricole ha indicato una copertura di 6.600 milioni di lire annui per il triennio 1998-2000, ritenuta sufficiente per il 1998 e da rideterminare per gli anni 1999 e 2000 in funzione del numero delle navi e dei marittimi interessati.

Punti principali

Ambito dei benefici e misura dello sgravio

L’art. 6-bis della L. 30/1998 estende alle imprese armatoriali che esercitano la pesca i benefici dell’art. 4 (trattamento fiscale) e dell’art. 6 (sgravi contributivi). L’estensione riguarda la pesca oltre gli stretti con sgravio totale e la pesca mediterranea nei limiti del 70% del dovuto. La norma è stata ritenuta compatibile dalla Commissione europea.

Soggetti e lavoratori ammessi

Possono fruire dei benefici le imprese che gestiscono navi da pesca iscritte nelle Matricole delle navi maggiori, adibite alla pesca oltre gli stretti o alla pesca mediterranea. I lavoratori interessati sono esclusivamente i marittimi italiani o di Stati UE, compreso l’armatore imbarcato come membro dell’equipaggio. Sono esclusi i marittimi stranieri extra UE e quelli dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), salvo specifiche eccezioni previste da accordi internazionali in materia di pesca.

Decorrenza, limiti e coordinamento con altri benefici

Lo sgravio decorre dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1998. Per la pesca mediterranea non è applicabile il contributo capitaro di cui alla L. 449/1997, in quanto alternativo ad altre agevolazioni contributive. La circolare richiama anche la disciplina generale dell’art. 6, comma 9, L. 389/1989 sulla regolarità delle denunce, delle giornate, degli orari e delle retribuzioni come condizione per il godimento dei benefici.

Modalità operative e codici aziendali

Per ottenere lo sgravio occorre documentare all’INPS l’iscrizione della nave nelle Matricole delle navi maggiori e l’attività esercitata. Le posizioni contributive vanno contraddistinte con i codici di autorizzazione 9S per lo sgravio totale e 9T per lo sgravio parziale, con decorrenza non anteriore a marzo 1998 e incompatibilità con i codici 2N e 9F. Nel DM10/2 vanno esposti i lavoratori aventi diritto e indicato lo sgravio nei quadri di denuncia con i codici R790 e R800.

Regolarizzazione dei periodi pregressi e restituzione di altri sgravi

Le imprese che abbiano fruito, per gli stessi lavoratori e per lo stesso periodo, anche dello sgravio capitario della L. 449/1997 devono restituirlo nella stessa denuncia in cui conguagliano lo sgravio ex art. 6-bis, utilizzando il codice M195. Per i periodi già scaduti decorrenti da marzo 1998 è prevista la possibilità di conguaglio arretrato con i codici R791 e R801, entro il termine del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Copertura finanziaria e contabilità

Per i benefici è previsto uno specifico finanziamento distinto da quello dell’art. 6. La circolare richiama una copertura di 6.600 milioni annui per il triennio 1998-2000 e descrive il meccanismo di rimborso tramite la gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, sulla base della rendicontazione INPS e IPSEMA. Sono inoltre istituiti i conti GAW 37/86, GAW 37/46, GAW 37/87 e GAW 37/47 per la rilevazione contabile degli sgravi.

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