Sentenza del 03/08/2016 n. 16197 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Curatela ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1999, riguardante IRPEF, IRPEG, IRAP e IVA, emesso per il recupero di redditi d’impresa non dichiarati. Ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato la notifica del processo verbale di constatazione all’amministratore della società quando era ancora in bonis e che, pertanto, l’avviso di accertamento non fosse adeguatamente motivato per relationem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Curatela non aveva adeguatamente censurato la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sulla circostanza ritenuta non contestata che il processo verbale di constatazione fosse stato ritualmente notificato all’allora amministratore della società. Inoltre, il ricorso non indicava se tale specifica contestazione fosse stata formulata nel giudizio originario e riproposta in appello, risultando quindi carente sotto il profilo dell’autosufficienza. È rimasto fermo l’avviso di accertamento e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina i requisiti e l’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi. La motivazione può richiamare documenti e risultanze conosciuti o conoscibili dal contribuente, purché il richiamo consenta di comprendere le ragioni della pretesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Prevede l’obbligo di motivazione degli atti di accertamento IVA e consente il rinvio ad altri atti o documenti, quando questi siano conosciuti dal contribuente o siano messi a sua disposizione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Stabilisce l’obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria e il rispetto delle garanzie informative del contribuente, anche mediante l’indicazione o l’allegazione degli atti richiamati, salvo che risultino già conosciuti.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente deve indicare in modo preciso gli atti e le circostanze processuali rilevanti, specificando dove e come le questioni siano state dedotte nei precedenti gradi. L’omessa indicazione può determinare l’inammissibilità del ricorso.
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 24254 del 27 novembre 2015
La notifica del processo verbale di constatazione al contribuente quando era ancora in bonis, insieme all’obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell’impresa fallita, può far presumere che il verbale sia pervenuto nella disponibilità del curatore. In tal caso non è necessariamente obbligatorio allegare nuovamente il verbale all’avviso di accertamento notificato alla curatela.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento richiama un processo verbale di constatazione già notificato al contribuente prima del fallimento, la mancata allegazione del verbale all’atto notificato al curatore non comporta automaticamente un difetto di motivazione, se si può presumere che la documentazione sia entrata nella disponibilità della curatela.
- Nel giudizio tributario è essenziale contestare tempestivamente e in modo espresso la notifica del processo verbale di constatazione; una contestazione generica o non chiaramente riproposta nei gradi successivi può essere considerata non contestata.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere nuovamente la propria tesi: occorre confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e indicare con precisione gli atti processuali nei quali la questione era stata sollevata.
- La violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve essere valutata in concreto, verificando se il contribuente abbia potuto conoscere le ragioni della pretesa e gli elementi richiamati dall’Amministrazione.
- La decisione dimostra che un ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito quando non individua correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata o non rispetta il requisito di autosufficienza.
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