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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16901/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/07/2025 che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del G.I.P. del 03/06/2025 con la quale erano stati applicati gli arresti domiciliari a carico del ricorrente. Le censure mosse dal ricorrente (difeso dagli Avv.ti Pasquale Foti, Dario Vannetiello e Davide Barillà) riguardano: 1) insufficienza e vizio di motivazione relativamente ai gravi indizi di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo C1), sostenendo che gli elementi indiziari si riducono a conversazioni telefoniche che, a detta della difesa, sono state male interpretate, non dimostrano un rapporto durevole o una affectio societatis, e non provano consapevolezza o partecipazione al sodalizio; 2) mancata qualificazione del reato contestato al capo C8 come di lieve entità (art. 73 DPR 309/1990) in ragione della modesta quantità (100 g), dell'assenza di segnali di organizzazione, della possibile destinazione ad uso personale, dell'incensuratezza e della mancanza di strumenti e proventi riconducibili allo spaccio; 3) carenza della motivazione circa le esigenze cautelari (assenza di pericolo di fuga, marginalità della posizione, incensuratezza, attività lecita del ricorrente come rivenditore di piante e fiori).

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati soltanto con riferimento al reato contestato al capo C8 e inammissibili nel resto. In particolare: - Ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo C1), ritenendo coerente l'interpretazione data dal Tribunale alle conversazioni intercettate e valorizzando elementi quali la stabilità dei contatti, le specifiche competenze tecniche fornite dal ricorrente, incontri documentati e comportamenti idonei a mostrare consapevolezza dell'oggetto illecito delle forniture. - Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente al capo C8 (ricezione/acquisto di 100 grammi di marijuana contestata come finalizzata alla successiva cessione), perché l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato in ordine alla destinazione della sostanza (uso personale vs finalità di cessione) e la motivazione in proposito era graficamente assente o insufficiente. Su questo capo ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio. - Ha rigettato le censure sulle esigenze cautelari, ritenendo fondata la ricostruzione del Tribunale che ha attualizzato il periculum libertatis anche alla luce della presunzione relativa di pericolosità prevista per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990, e la natura reiterata e qualificata della condotta del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma sulle fattispecie associative finalizzate al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa di pericolosità connessa a reati di questa specie e ciò ha inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norme sui delitti relativi al traffico di sostanze stupefacenti e sulla possibile qualificazione in termini di lieve entità; la Corte ha richiamato la necessità di motivare la destinazione della sostanza (uso personale vs cessione) per qualificare correttamente il fatto

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Richiamata per la presunzione relativa di pericolosità applicabile ai delitti di cui all'art. 74 DPR 309/1990, agevola l'onere motivazionale del giudice delle misure cautelari con riferimento alle esigenze cautelari

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Definisce le esigenze cautelari (in particolare pericolo di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione del reato); la Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero adeguatamente valutate dal Tribunale, anche alla luce della presunzione di cui all'art. 275

  • Codice penale, art. 110

    Principio del concorso di persone nel reato: richiamato in relazione alla contestazione di partecipazione a reato (concorso di persone nell'articolazione fattuale)

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma richiamata per la rimessione del giudizio al Tribunale competente dopo annullamento parziale dell'ordinanza; la sentenza dispone il rinvio per nuovo giudizio sul capo C8

Massime di principio

  • L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova
  • La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può risultare da un insieme di elementi indiretti: stabilità dei contatti, apporto tecnico-specialistico, ripetizione di forniture, uso di accorgimenti per non lasciare tracce e incontri documentati
  • La qualificazione della detenzione/acquisto di droga come finalizzata alla cessione (anziché ad uso personale) richiede una motivazione esplicita e specifica: l'assenza di tale motivazione può determinare l'annullamento della misura cautelare limitatamente a quel capo
  • La presunzione relativa di pericolosità prevista in relazione a reati associativi di stupefacenti (richiamata dall'art. 275 c.p.p.) alleggerisce l'onere motivazionale del giudice delle misure cautelari e rende più agevole il mantenimento di misure cautelari, salvo prova contraria da parte dell'imputato
  • Elementi come la quantità di sostanza, la presenza/assenza di strumenti per il confezionamento, ricavi o altre indicazioni di organizzazione, l'incensuratezza e la natura del rapporto commerciale vanno valutati congiuntamente per determinare la destinazione della sostanza e l'entità del fatto
  • Se la motivazione del giudice di merito si limita a una ricostruzione coerente e non manifestamente illogica del materiale probatorio, la Corte di legittimità tende a confermarla; tuttavia, lacune motivazionali su punti decisivi (es. destinazione della sostanza) sono rettificate con annullamento e rinvio

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