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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13332/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lotta ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento (31/05/2023) che lo aveva condannato a 2 anni di reclusione e 13.333,00 euro di multa per il reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989. La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza del 12/11/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello perché, essendo l'imputato giudicato in assenza, mancava all'atto di appello la procura speciale prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che tale procura speciale era invece allegata all'atto e presente nel sistema informatico TIAP, censurando altresì la motivazione della Corte e la violazione del diritto di difesa e del giusto processo (Cost., art. 24 e 111; CEDU art. 6).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dai documenti allegati al ricorso e dall'attestazione di cancelleria risulta che la procura speciale era effettivamente depositata e inserita nel sistema TIAP sin dal 2/10/2024. La Cassazione ha osservato inoltre che la disciplina prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applica in ragione del momento di presentazione dell'atto (effetti istantanei) e pertanto era correttamente richiamata. Poiché l'ordinanza impugnata si fondava su un inesatto apprezzamento degli atti (errata valutazione della presenza della procura), la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo affinché esamini nel merito l'impugnazione e celebri il giudizio di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Richiede la procura speciale per l'impugnazione proposta dall'imputato giudicato in assenza; la sua applicabilità si determina in base al momento di presentazione dell'atto (effetti istantanei): se l'atto è stato presentato prima dell'abrogazione, la disciplina continua ad applicarsi.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato la disciplina di cui all'art. 581, comma 1-ter (richiamiamo la decisione delle Sezioni Unite), ma l'abrogazione ha efficacia temporale rilevante: le impugnazioni presentate anteriormente all'entrata in vigore dell'abrogazione possono restare soggette alla disciplina precedente.

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, Legge n. 401/1989

    Norma sostanziale del reato per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado.

  • artt. 581, 582, 585, 591 cod. proc. pen.

    Riferimenti alle norme sul procedimento di impugnazione e requisiti formali dell'atto di appello; la mancata osservanza formale può costituire motivo di inammissibilità, salvo che l'elemento sia effettivamente presente nei documenti di deposito.

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Tutela del diritto di difesa e del giusto processo; al rigetto formale illegittimo di un'impugnazione può corrispondere una lesione di tali garanzie quando impedisca l'accesso al riesame della sentenza.

  • art. 6 CEDU

    Garantisce il diritto a un equo processo; può essere invocato quando errori procedurali privano il ricorrente della possibilità di revisione giurisdizionale.

  • Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007 (Lista)

    Giurisprudenza che afferma il principio per cui l'applicabilità di norme procedurali si valuta in ragione del momento di presentazione dell'atto, atteso l'effetto istantaneo degli atti processuali.

  • Informazione provvisoria decisione Sezioni Unite, udienza 24/10/2024 (ric. n. 6578/2024)

    Rilevazione della Corte che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino alla data precedente all'abrogazione (24/08/2024) e conferma la valutazione temporale della norma.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 del 2016

    Consente la redazione della motivazione in forma semplificata quando il ricorso non richiede esercizio di nomofilachia e quando sono applicabili principi già affermati.

Massime di principio

  • Verificare sempre, prima di accettare una declaratoria di inammissibilità, la presenza effettiva dei documenti richiesti (compresi i depositi elettronici e le attestazioni della cancelleria/registro informatico TIAP).
  • L'applicabilità di una norma procedurale abrogata si misura in base al momento di presentazione dell'atto impugnativo, poiché gli atti processuali hanno effetti istantanei.
  • Un errore di fatto nella valutazione della documentazione da parte della Corte d'appello (es. affermare l'assenza di una procura quando è stata depositata) può determinare l'annullamento dell'atto impugnato e la restituzione degli atti per esame di merito.
  • Per difendersi efficacemente, allegare sempre la procura speciale quando prevista, conservare e produrre le attestazioni di deposito elettronico (timestamp, registrazioni TIAP, attestazioni di cancelleria), e segnalare immediatamente l'errore al giudice mediante mezzi processuali idonei.
  • La negazione ingiustificata dell'accesso al riesame giurisdizionale può integrare profili di lesione del diritto di difesa e del giusto processo (Cost. e CEDU); la rimessione della causa per il merito è il rimedio ordinario quando l'inammissibilità è fondata su un errore di apprezzamento documentale.

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