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Ordinanza

Ordinanza n. 1649/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il "Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026"; - dell'allegato n. 1 "Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_BIOLOGIA" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_fisica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di "errata corrige" del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto "Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria", a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante "Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418"; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026"; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le "Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025"; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026"; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi"; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE"; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026"; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026"; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026"; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: "Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26"; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la "Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE"; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202601587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro e della graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, esiti delle prove, graduatorie nazionali e mancata ammissione alla sede universitaria preferita

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, syllabus, linee guida, bandi, atti della procedura, esiti degli esami del semestre filtro e graduatorie nazionali relativi all'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2025-2026, chiedendo l'ammissione al corso prescelto o, in subordine, il risarcimento del danno. La ricorrente, collocata al posto n. 18.045 con 120,1 punti, risultava inserita nella settima sezione della graduatoria sulla base di una sufficienza conseguita in Chimica e di un bonus di fascia. Ha contestato, tra l'altro, la legittimità del sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consentiva l'inserimento in graduatoria anche con meno di tre sufficienze e disciplinava il recupero di votazioni rifiutate; la mancata valorizzazione o ripetizione di un voto sufficiente in Chimica; il mancato arrotondamento del voto di Fisica pari a 17,9; la mancata redistribuzione di posti asseritamente vacanti; il sistema di assegnazione delle sedi e delle decadenze; la violazione dell'anonimato delle prove; l'eccesso di delega e la violazione del d.lgs. n. 71/2025; la violazione degli artt. 3 e 34 Cost.; l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea; nonché una perdita di chance per non avere ripetuto l'esame di Chimica al secondo appello.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha rigettato la domanda di sospensione, ritenendo che le censure non presentassero una prognosi favorevole. Il sistema del d.m. n. 1115/2025 è stato ritenuto, in via sommaria, coerente con il d.lgs. n. 71/2025 e con la discrezionalità tecnica ministeriale: l'ampliamento della platea dei candidati è organizzato per sezioni e bonus, valorizzando progressivamente il numero delle sufficienze e le modalità con cui sono state conseguite, così da preservare la posizione di chi aveva rispettato le regole originarie. È stata ritenuta ragionevole la preferenza accordata a chi aveva accettato una sufficienza al primo appello rispetto a chi aveva rifiutato il voto e vi era rientrato mediante il recupero successivo; l'esito positivo del secondo appello sostituisce il voto precedente rifiutato, secondo la logica degli esami universitari. La scelta della ricorrente di non ripetere Chimica è stata ricondotta alla sua autodeterminazione e autoresponsabilità, mentre la perdita di chance è risultata meramente congetturale e non sorretta dalla prova di una concreta e seria probabilità di conseguire un risultato migliore. Il mutamento intervenuto nella formazione della graduatoria non ha modificato programmi, modalità e criteri di svolgimento delle prove, ma ha inciso soltanto sulla valorizzazione dei risultati nella fase successiva. Il voto di Fisica pari a 17,9 non doveva essere arrotondato ai fini del superamento della prova o della graduatoria, poiché l'arrotondamento opera esclusivamente per la registrazione nella carriera universitaria. La doglianza sui posti vacanti è stata ritenuta carente di interesse e comunque priva della prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato che la redistribuzione avrebbe comportato l'assegnazione a una sede preferita; il fatto di avere ottenuto una sede universitaria escludeva inoltre una lesione riferibile all'ammissione in sé. Il sistema di assegnazione e di stabilizzazione delle immatricolazioni è stato ritenuto ragionevole in relazione alla necessità di assicurare la continuità didattica del secondo semestre. Le censure sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate da elementi concreti circa la possibilità di collegare gli elaborati ai candidati. Non è stato ravvisato, nella delibazione cautelare, né eccesso di delega né violazione dei presupposti legislativi, costituzionali o unionali: la direttiva 2005/36/CE riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali e non disciplina direttamente l'accesso ai corsi medici. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio verso tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati, testo del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti e osservanza dei termini perentori stabiliti. L'integrazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata a pagare al Ministero le spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, rigettata dal TAR per l'assenza di una prognosi favorevole sulle censure.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalla domanda di condanna in forma specifica e, in via subordinata, risarcitoria; nessuna statuizione favorevole è stata adottata in questa fase cautelare.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano indicati i destinatari e siano rispettate le garanzie del contraddittorio.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce la cornice legislativa della riforma: l'accesso al secondo semestre è subordinato al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, mentre la disciplina ministeriale può regolare le modalità uniformi di formazione della graduatoria e di completamento dei crediti.

  • d.m. n. 418/2025

    Prevede, tra l'altro, il requisito originario delle sufficienze nei tre esami e stabilisce che l'arrotondamento del voto opera soltanto ai fini della registrazione nella carriera universitaria, non del superamento della prova o della formazione della graduatoria.

  • d.m. n. 1115/2025

    Introduce un sistema articolato in sezioni e fasce, consentendo l'inserimento in graduatoria anche con una o due sufficienze e disciplinando il recupero dei voti rifiutati; il TAR lo ha ritenuto, in sede cautelare, coerente con la legge, ragionevole e rispettoso dell'affidamento dei candidati.

  • artt. 3 e 34 Cost.

    Le relative questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute prive di sufficiente fumus, poiché il sistema si fonda su criteri oggettivi e non discriminatori e rientra nell'ampia discrezionalità legislativa in materia di accesso programmato ai corsi universitari.

  • direttiva 2005/36/CE

    Riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali e non contiene disposizioni direttamente incidenti sulle modalità di accesso ai corsi universitari di formazione medica.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    Ai fini dell'invalidità di una procedura concorsuale per violazione dell'anonimato occorre una violazione concreta, e non meramente ipotetica, delle garanzie di segretezza degli elaborati.

Massime di principio

  • Nella formazione di una graduatoria nazionale per l'accesso programmato ai corsi universitari, l'amministrazione può articolare i candidati in sezioni o fasce differenziate in base al numero delle sufficienze e alle modalità con cui sono state conseguite, purché il sistema preservi la posizione di chi ha rispettato le condizioni originariamente previste e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato.
  • Quando una disciplina sopravvenuta consente il recupero di votazioni precedentemente rifiutate, è ragionevole attribuire una posizione meno favorevole a chi accede alla graduatoria mediante tale recupero rispetto a chi aveva accettato il voto sufficiente secondo le regole originarie; l'esito positivo della prova successiva sostituisce il voto rifiutato secondo la logica ordinaria degli esami universitari.
  • La scelta del candidato di non ripetere una prova, confidando nel voto già conseguito, rientra nella sua autodeterminazione e autoresponsabilità; la perdita di chance derivante dalla mancata ripetizione richiede la dimostrazione di una concreta e seria probabilità di conseguire un risultato migliore, non una mera possibilità congetturale.
  • Un arrotondamento previsto per la registrazione del voto nella carriera universitaria non può essere utilizzato per modificare il giudizio di sufficienza o il punteggio rilevante ai fini della graduatoria, se la disciplina della procedura ne limita espressamente l'efficacia a fini diversi.
  • La contestazione della violazione dell'anonimato nelle prove selettive non può fondarsi su mere ipotesi circa la gestione dei codici o dei moduli: occorre allegare e dimostrare una concreta possibilità di collegamento tra elaborato e candidato nella fase di correzione.
  • La contestazione della mancata redistribuzione di posti vacanti richiede la prova di resistenza: il candidato deve dimostrare che, eliminato il vizio dedotto, avrebbe conseguito una concreta utilità, quale l'assegnazione a una sede preferita; la mera ammissione a una sede diversa non dimostra tale interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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