Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2114/2021 del 29/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione disciplinare che aveva disposto la sospensione di 30 giorni per aver dichiarato falsamente di essere iscritto all'albo da almeno dieci anni, requisito richiesto per svolgere l'incarico di collaudatore (violazione art. 67 D.P.R. n. 389/2001 e del codice deontologico). In sede di cassazione sono state sollevate anche questioni processuali: presunta tardività del ricorso, mancata notifica al Procuratore della Repubblica (art. 48 R.D. n. 2537/1925) e, soprattutto, violazione della prescrizione di alterità indicata nella sentenza di rinvio (art. 383 c.p.c.) per la parziale identità dei componenti del collegio che ha riesaminato la causa dopo la precedente cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto in via preliminare le eccezioni di inammissibilità relative alla mancata notificazione iniziale al Procuratore della Repubblica e alla presunta tardività, ritenendo che la notificazione tempestiva ad almeno uno dei litisconsorti ha effetto conservativo e che l'integrazione successiva del contraddittorio poteva essere effettuata. Sul merito processuale ha ritenuto però decisivo il quattordicesimo motivo: la sentenza di rinvio doveva garantire l'alterità del giudice rispetto ai componenti che avevano adottato la pronuncia cassata; era invece accertata la parziale identità delle persone fisiche (10 componenti coincidenti). Perciò la Corte ha accolto il quattordicesimo motivo, cassando la decisione impugnata (n. 37/2019) e rinviando il giudizio al CNAPPC in diversa composizione anche per le spese, assorbendo gli altri motivi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 389/2001, art. 67

    Indica il requisito della decennale iscrizione all'albo per poter ricoprire l'incarico di collaudatore; la Corte conferma che la falsa dichiarazione circa il possesso del requisito integra illecito disciplinare.

  • L. n. 890/1982, art. 8, comma 2

    Riferita in relazione alle formalità della notificazione postale e ai relativi adempimenti richiesti all'agente postale: la notifica non si perfeziona se non sono rispettate le prescrizioni richieste in caso di irreperibilità.

  • D.M. 10 novembre 1948, art. 10

    Regola le modalità di comunicazione della decisione del Consiglio nazionale e la decorrenza dei termini per impugnare (notifica al domicilio eletto e al Procuratore della Repubblica).

  • Codice di procedura civile, art. 326

    Termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale; decorrenza collegata alla notificazione della sentenza secondo le modalità previste.

  • Codice di procedura civile, art. 331

    Regola l'integrazione del contraddittorio: in caso di omessa notificazione ad una parte necessaria il giudice deve ordinare l'integrazione; la Corte ha riaffermato l'obbligo e l'effetto conservativo della notifica tempestiva ad almeno uno dei litisconsorti.

  • Codice di procedura civile, art. 383

    La sentenza che dispone il rinvio contiene anche la statuizione sull'alterità del giudice cui va rinnovato il giudizio; la violazione di tale prescrizione quando il giudice o un componente del collegio è lo stesso che ha deciso la pronuncia cassata determina nullità della costituzione del giudice e legittima nuova cassazione; tale norma è stata applicata per disporre il nuovo rinvio in diversa composizione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, co.1, n.5

    Motivo di cassazione relativo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: la Corte ha ritenuto risolutivo il vizio inerente la mancata osservanza dell'alterità stabilita nella sentenza di rinvio.

  • R.D. n. 2537/1925, art. 48

    Prevede la partecipazione del Procuratore della Repubblica nei procedimenti disciplinari; la Corte ha comunque ritenuto ammissibile il ricorso quando la notifica al Procuratore è stata integrata successivamente, in presenza di notifica tempestiva ad altro litisconsorte.

  • Codice di procedura civile, art. 158

    Riguarda la nullità della costituzione del giudice; la Corte ha richiamato il principio che la mancata alterità dispone la nullità ai sensi di tale norma.

  • Codice di procedura civile, art. 52

    Norma sulla ricusazione: la Corte osserva che quando la sentenza cassatoria ha già statuato l'alterità non occorre ricusazione ma sussiste la nullità automatica.

Massime di principio

  • La notifica tempestiva dell'impugnazione a uno dei litisconsorti necessari ha effetto conservativo: il ricorso non è automaticamente inammissibile se la notifica agli altri viene integrata successivamente, purché sia possibile integrare il contraddittorio o la parte lo faccia spontaneamente.
  • Quando una sentenza di cassazione dispone il rinvio, occorre rispettare la prescrizione di 'alterità' del giudice: il giudizio di rinvio non può essere deciso dallo stesso magistrato persona fisica (o da un collegio con membri che abbiano partecipato alla pronuncia cassata), salvo che la composizione sia effettivamente diversa; la violazione di tale principio determina nullità della decisione e causa nuova cassazione.
  • Le irregolarità formali nelle notificazioni (es. irreperibilità) non possono essere trasformate ex post in notifiche valide: se la notificazione non si è perfezionata secondo le formalità previste, l'ordine o l'organo deve adottare altri rimedi (notifica in altro luogo, integrazione procedimentale ecc.).
  • Sul merito disciplinare, la prova della dichiarazione mendace relativa a requisiti professionali (es. decennale iscrizione all'albo) giustifica sanzioni disciplinari, ma il rispetto delle garanzie processuali è essenziale: vizi procedurali gravi possono comunque annullare la decisione sostanziale.
  • In caso di procedure disciplinari e impugnazioni contro organi collettivi, è fondamentale notificare correttamente tutte le parti necessarie (compreso il Procuratore della Repubblica) per evitare eccezioni di nullità o inammissibilità; tuttavia la giurisprudenza ammette rimedi di integrazione quando la notifica a uno dei soggetti è stata tempestiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.