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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16242/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti (Procuratore Generale e parti civili) contestavano la riqualificazione operata dalla Corte d'Appello che aveva escluso la configurazione dell'estorsione patrimoniale (art. 629 c.p.) ritenendo sussistenti solo i reati di violenza privata e minaccia aggravata, deducendo errore di diritto e contraddittorietà sulla nozione e sulla prova del danno patrimoniale. Il P.G. ha lamentato specificamente l'errata interpretazione dell'elemento del danno patrimoniale e la contraddittorietà nella motivazione. Le parti civili hanno sostenuto che la costrizione a indirizzare clienti verso la carrozzeria dell'imputato costituisce estorsione contrattuale o, comunque, estorsione patrimoniale ordinaria, con conseguente danno emergente e lucro cessante. Dell'Ioio invece impugnava per travisamento delle prove, sostenendo che i rapporti erano amichevoli, che mancava esclusività o soggezione e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche. Inoltre era contestata l'assenza di responsabilità penale per l'altro imputato Atzei, nonostante la sua presenza negli episodi intimidatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili, ritenendo erronea la riqualificazione operata in appello e ritenendo integrata la fattispecie di estorsione aggravata (art. 629 commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p., con concorso di persone ai sensi dell'art. 110 c.p.). Ha quindi annullato la sentenza impugnata nei confronti di Atzei Massimiliano Franco e Dell'Ioio Gennaro e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio conforme alle indicazioni di diritto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Dell'Ioio Gennaro, condannandolo al pagamento delle spese processuali. Ha inoltre rimesso alla fase di rinvio la regolamentazione delle spese tra parti civili e imputati.

Norme richiamate

  • art. 629 cod.pen.

    La Cassazione ribadisce che l'estorsione richiede l'ingiusto profitto con altrui danno; la costrizione a porre in rapporto negoziale o a compiere atti che ledono l'autonomia negoziale della vittima integra l'estorsione, anche nella forma contrattuale o ordinaria, quando risulta la lesione di un interesse economicamente apprezzabile

  • art. 610 cod.pen.

    Distinto dalla fattispecie di estorsione; tutela la libertà morale e personale. La Corte precisa che i fatti eccedono la semplice violenza privata quando emergono elementi di ingiusto profitto e danno patrimoniale

  • art. 110 cod.pen.

    Configurabile il concorso di persone anche per mera presenza non casuale che rafforzi o stimoli l'azione dell'autore principale; la Corte richiede che il giudice di merito valuti se la presenza dell'Atzei abbia dato adesione o sicurezza all'azione estorsiva

  • art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen.

    Richiamato come aggravante rilevante per la riqualificazione in estorsione aggravata commessa da più persone riunite

  • art. 81 cod.pen.

    Richiamato per i principi di imputazione e coordinamento con il concorso di persone e le aggravanti

  • art. 606 co.1 lett. b) e e) cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte valuta la correttezza della motivazione di merito relativamente alla qualificazione giuridica e alla prova del danno

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Usato per il riassunto dei motivi di ricorso in ordine ai profili di diritto dedotti in cassazione

Massime di principio

  • La costrizione a indirizzare clienti o a imporre rapporti commerciali può costituire estorsione anche senza formale contratto: è sufficiente la lesione di un interesse economicamente apprezzabile e la privazione dell'autonomia negoziale della vittima
  • Nel caso di estorsione contrattuale la prova dell'ingiusto profitto e del danno può essere desunta in re ipsa dalla costrizione a concludere rapporti economici, ma anche una prova empirica di perdita di fatturato o di prestazioni fornite gratuitamente supporta la configurazione della fattispecie
  • Il concorso di persone nell'estorsione può essere configurato anche in presenza di una partecipazione 'silente' o sporadica dell'istigatore/concorrente, purché la presenza non sia casuale e abbia rafforzato o agevolato l'azione dell'autore principale
  • La Corte di merito non può ridurre la qualificazione dal reato di estorsione a violenza privata se dalle risultanze probatorie emergono elementi di ingiusto profitto e danno patrimoniale; eventuali contraddizioni della motivazione sono sindacabili in cassazione
  • Le parti civili hanno interesse a impugnare la qualificazione penale quando una diversa qualificazione incide sulla quantificazione del risarcimento, anche provvisionale

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