Sentenza del 06/06/2018 n. 2531 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contribuente con infermità mentale - Omessa dichiarazione - 90 giorni dalla scadenza ordinaria - Amministratore di sostegno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale e l'applicazione delle relative sanzioni a un contribuente che versava in condizioni di infermità mentale, tali da comprometterne la capacità di intendere e di volere. Si sostiene che le sanzioni non possano essere irrogate senza considerare le effettive capacità del contribuente di comprendere e adempiere agli obblighi fiscali. La medesima condizione deve essere valutata anche per stabilire da quando decorra il termine di 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione: il termine va computato dal momento in cui il contribuente, o l'amministratore di sostegno per suo conto, abbia avuto effettiva conoscenza degli adempimenti fiscali da eseguire.
La decisione
La decisione riconosce rilevanza allo stato di infermità mentale del contribuente e alla funzione dell'amministratore di sostegno. In assenza della capacità effettiva di intendere e di volere, non possono essere applicate automaticamente le sanzioni per omessa dichiarazione. Anche la decorrenza del termine di 90 giorni deve essere valutata concretamente, considerando il momento in cui l'amministratore di sostegno ha acquisito effettiva conoscenza degli obblighi fiscali. L'esito è quindi favorevole al contribuente, quantomeno con riferimento all'esclusione o alla rideterminazione delle sanzioni.
Norme richiamate
Disciplina delle sanzioni tributarie e dell'elemento soggettivo della violazione
L'applicazione della sanzione richiede che la violazione sia riferibile al soggetto sotto il profilo della capacità e della colpevolezza. Lo stato di infermità mentale, se tale da escludere la capacità di intendere e di volere, impedisce l'irrogazione automatica della sanzione.
Termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione
Il termine non deve essere calcolato in modo meramente formale quando il contribuente è incapace e opera tramite amministratore di sostegno. Occorre fare riferimento al momento in cui il soggetto incaricato ha avuto effettiva conoscenza degli adempimenti fiscali da compiere.
Istituto dell'amministrazione di sostegno
L'amministratore di sostegno assume rilievo ai fini dell'adempimento degli obblighi fiscali del beneficiario, ma la sua responsabilità e la decorrenza dei termini devono essere valutate in relazione all'effettiva conoscenza dell'incarico e degli obblighi concreti.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie non dovrebbero essere applicate automaticamente a una persona che, per infermità mentale, non era concretamente in grado di comprendere o adempiere agli obblighi fiscali; è necessario valutare la capacità effettiva e la colpevolezza.
- Quando il contribuente è assistito da un amministratore di sostegno, la verifica degli adempimenti deve considerare la data in cui l'amministratore ha assunto concretamente la gestione e ha avuto conoscenza degli obblighi fiscali.
- Il termine di 90 giorni per la presentazione tardiva della dichiarazione può richiedere una valutazione sostanziale e non soltanto il calcolo dalla scadenza ordinaria, soprattutto in presenza di incapacità del contribuente e di subentro dell'amministratore di sostegno.
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni è opportuno documentare sia l'infermità mentale e la relativa incidenza sulla capacità di agire, sia la nomina, l'accettazione dell'incarico e la data di effettiva conoscenza degli obblighi da parte dell'amministratore di sostegno.
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