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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17487/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato le misure cautelari personali (obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria) applicate dal GIP nei confronti di Alfredo Diforti per reati indicati negli artt. 337, 61 n. 2 e 583‑quarter c.p. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo la carenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, l'assenza di elementi specifici a sostegno della capacità di commettere ulteriori reati, e il mancato esame della sua condizione soggettiva (incensuratezza) e del comportamento successivo ai fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio e delle esigenze cautelari, materia non sindacabile in sede di legittimità se non quando emergano vizi formali o manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato è stato considerato dotato di motivazione logica e sufficiente: il Tribunale aveva valorizzato le modalità violente della condotta (aggressione fisica a tre appartenenti alle forze di polizia, pugni, calci, presa al collo, colluttazione con plurime lesioni), la guida in stato di ebbrezza con pericolo per la pubblica incolumità e l'assenza in Diforti di un'analisi critica del proprio comportamento. Per questi motivi la conferma delle misure è ritenuta legittima. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    "In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza."

    La Corte interpreta l'art. 274 come un criterio prognostico: non è richiesta l'imminenza di una specifica occasione di reiterazione, ma una valutazione ragionata della possibilità di comportamenti reiterativi sulla base di modalità del fatto, personalità e contesto sociale.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del GIP; qui utilizzata per la conferma delle misure cautelari adottate dal GIP.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione di sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per il versamento di euro 3.000.

  • artt. 337, 61 n. 2 e 583‑quater cod. pen.

    Norme del codice penale oggetto dell'accusa; nella motivazione il Tribunale ha collegato tali fattispecie al comportamento violento verso gli operatori di polizia e alla guida in stato di ebbrezza, elementi ritenuti idonei a giustificare il pericolo di reiterazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, ecc.)

    Richiamati principi consolidati secondo cui la Corte di cassazione, in materia cautelare, può limitarsi a sindacare la logicità e la congruenza della motivazione del giudice di merito e non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio o delle esigenze cautelari, salvo denuncia di specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • In Cassazione le impugnazioni avverso misure cautelari possono essere accolte solo se si evidenziano vizi formali o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un pieno riesame del merito o della valutazione prognostica fatta dal giudice di merito.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo (art. 274 c.p.p.) va valutato prognosticamente: il giudice deve considerare modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio‑ambientale; non è necessaria la prova di una imminente occasione di recidiva.
  • Condotte particolarmente violente, l'uso di forza contro pubblici ufficiali e comportamenti che mettono in pericolo la pubblica incolumità (es. guida in stato di ebbrezza) sono elementi che possono giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari anche in presenza di incensuratezza.
  • La mera invocazione dell'incensuratezza o del fatto che il comportamento sia stato determinato da difficoltà lavorative non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari se la motivazione del giudice dimostra la concretezza del pericolo di reiterazione.
  • Per contestare con efficacia misure cautelari in sede di legittimità è utile focalizzarsi su lacune logiche, contraddizioni o omissioni nel provvedimento impugnato (es. mancata considerazione di elementi rilevanti) piuttosto che richiedere una diversa valutazione dei fatti.
  • L'introduzione di un ricorso infondato o privo dei requisiti minimi può comportare l'onere delle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò invita a una valutazione preliminare attenta prima di proporre cassazione.

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