Risoluzione n. 250 del 13/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l'aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies si applica alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo riferite a rifiuti urbani e a rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 152/2006. Per i rifiuti identificati con codici dei capitoli 19 e 20 dell'Elenco dei rifiuti l'agevolazione è riconosciuta; per gli altri codici la classificazione deve essere valutata caso per caso con criteri tecnici, al di fuori dell'interpello. La pericolosità del rifiuto è ritenuta irrilevante ai fini della classificazione, che dipende dall'origine.
Aliquota IVA del 10% per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali; per i rifiuti con codici 19 e 20 l'agevolazione si applica, mentre per gli altri va verificata caso per caso
Aliquota IVA applicabile allo smaltimento dei rifiuti pericolosi
La risoluzione affronta il quesito di una società che svolge attività di gestione dei rifiuti per conto di un Comune e affida a terzi lo smaltimento di varie tipologie di rifiuti, anche pericolosi. Il tema è se tali prestazioni rientrino o meno nel n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972, che prevede l'aliquota IVA ridotta del 10%.
Quesito dell’istante e soluzione prospettata
L’Alfa s.p.a. gestisce, in base a un contratto di servizio con il Comune, attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. Ha indicato un elenco di codici CER, tra cui rifiuti pericolosi contrassegnati da asterisco, e ha chiesto chiarimenti sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di smaltimento.
L’istante riteneva che tali prestazioni dovessero essere assoggettate all’aliquota ordinaria del 20%, sostenendo che l’aliquota ridotta del 10% non fosse applicabile alle attività di gestione aventi ad oggetto rifiuti pericolosi.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, che riconosce il 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
La norma originaria rinvia al D.Lgs. 22/1997, poi abrogato dall’art. 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 152/2006, con effetto dal 29 aprile 2006. Di conseguenza, il rinvio contenuto nella disciplina IVA deve intendersi riferito al D.Lgs. 152/2006:
- l’art. 6, comma 1, lett. d), l) e m), del D.Lgs. 22/1997 è sostituito dall’art. 183, comma 1, lett. d), l) e m), del D.Lgs. 152/2006;
- l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 22/1997 è sostituito dall’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- l’art. 7, comma 3, lett. g), del D.Lgs. 22/1997 è sostituito dall’art. 184, comma 3, lett. g), del D.Lgs. 152/2006.
Classificazione dei rifiuti ai fini dell’agevolazione
L’Agenzia ricorda che il D.Lgs. 152/2006 classifica i rifiuti:
- secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Per i rifiuti urbani, l’art. 184, comma 2, elenca varie fattispecie, tra cui i rifiuti domestici, i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, quelli da spazzamento stradale, i rifiuti giacenti su aree pubbliche, i rifiuti vegetali da aree verdi e quelli provenienti da esumazioni e attività cimiteriale.
Per i rifiuti speciali, l’art. 184, comma 3, lett. g), ricomprende, tra gli altri, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue e abbattimento di fumi.
Intervento del Ministero dell’ambiente
Poiché la corretta classificazione dei rifiuti è un tema tecnico, l’Agenzia acquisisce chiarimenti dal Ministero dell’ambiente.
Il Ministero precisa che:
- la pericolosità o meno del rifiuto è irrilevante ai fini della classificazione, che dipende dall’origine;
- i rifiuti urbani sono individuati nell’Elenco dei rifiuti dell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, con riferimento al capitolo 20;
- tutti i rifiuti identificati con codici a sei cifre del capitolo 20 sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2;
- i rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, da impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale sono individuati nel capitolo 19 e rientrano nei rifiuti speciali di cui all’art. 184, comma 3, lett. g);
- per i rifiuti non riconducibili ai capitoli 19 e 20, la classificazione deve essere valutata caso per caso in relazione alla fattispecie concreta;
- solo i rifiuti non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g).
Conclusione dell’Agenzia
Sulla base dei chiarimenti tecnici ricevuti, l’Agenzia conclude che:
- i rifiuti indicati dall’istante e classificati con codici dei capitoli 19 e 20 dell’Allegato D rientrano, rispettivamente, nei rifiuti speciali e nei rifiuti urbani;
- le prestazioni di gestione aventi ad oggetto lo smaltimento di tali rifiuti sono quindi assoggettabili all’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-sexiesdecies.
Per i rifiuti identificati con codici diversi dai capitoli 19 e 20, l’applicabilità dell’agevolazione non può essere stabilita in via generale nell’interpello, ma richiede una verifica tecnica e fattuale caso per caso, secondo i criteri forniti dal Ministero, con particolare riguardo all’origine del rifiuto e non alla sua pericolosità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 12 set 2007Risoluzione n. 246 del 12/09/2007
- Risoluzione · 12 set 2007Risoluzione n. 247 del 12/09/2007
- Risoluzione · 12 set 2007Risoluzione n. 248 del 12/09/2007
- Risoluzione · 12 set 2007Risoluzione n. 249 del 12/09/2007
- Risoluzione · 14 set 2007Risoluzione n. 255 del 14/09/2007
- Risoluzione · 14 set 2007Risoluzione n. 254 del 14/09/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →