Risoluzione n. 255 del 14/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione esamina gli effetti della riforma dei procedimenti cautelari introdotta dal D.L. n. 35/2005, convertito nella L. n. 80/2005, sul trattamento fiscale delle ordinanze cautelari. L’Agenzia conclude che i provvedimenti cautelari anticipatori o comunque definitori della controversia sono soggetti a registrazione in termine fisso, mentre restano esclusi quelli meramente conservativi o privi di contenuto definitorio.
Regime fiscale dei provvedimenti cautelari anticipatori ai fini dell’imposta di registro
Regime fiscale dei provvedimenti cautelari dopo la riforma
La Risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007 affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, delle ordinanze emesse nei procedimenti cautelari disciplinati dagli artt. 669 e ss. e 700 e ss. c.p.c. Il quesito nasce in seguito alla riforma introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato la natura e la funzione di alcuni provvedimenti cautelari.
Quesito posto
L’istante chiede se, a seguito della riforma, le ordinanze di accoglimento o di rigetto rese nei procedimenti cautelari debbano essere assoggettate a registrazione in termine fisso e al pagamento dell’imposta di registro. Il dubbio riguarda in particolare i provvedimenti pronunciati ai sensi degli artt. 669 e ss. e 700 e ss. c.p.c.
Posizione del contribuente
Secondo il contribuente, prima della riforma le ordinanze cautelari non rientravano tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, perché non erano atti dell’autorità giudiziaria che definiscono, anche solo parzialmente, il giudizio ai sensi dell’art. 37 del T.U.R. Dopo la riforma, invece, i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., gli altri provvedimenti cautelari anticipatori e i provvedimenti ex art. 688 c.p.c. non avrebbero più una funzione meramente strumentale, poiché non perderebbero efficacia in caso di mancata instaurazione o estinzione del giudizio di merito.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che il presupposto dell’imposta di registro sugli atti giudiziari deriva dal combinato disposto dell’art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo testo unico. In particolare:
- l’art. 37 del T.U.R. assoggetta a imposta gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se impugnati o ancora impugnabili;
- l’art. 8 della Tariffa contiene l’elenco tassativo degli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
Effetti della riforma dei procedimenti cautelari
Secondo la Risoluzione, la riforma del 2005 ha inciso in modo rilevante sulla disciplina cautelare, soprattutto per effetto delle modifiche all’art. 669 octies c.p.c. Prima della riforma, i provvedimenti cautelari erano connotati da:
- provvisorietà, perché destinati ad essere assorbiti dalla sentenza di merito;
- strumentalità, perché servivano solo ad assicurare gli effetti della decisione futura.
Con la riforma, invece, per alcuni provvedimenti cautelari anticipatori si attenua il vincolo di strumentalità rispetto al giudizio di merito. In particolare, il nuovo art. 669 octies, comma 6, c.p.c. prevede che:
- i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.;
- gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali;
- i provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’art. 688 c.p.c. non perdono efficacia se non segue l’instaurazione del giudizio di merito.
Il comma 7 dello stesso articolo precisa inoltre che, sia nel caso di domanda cautelare ante causam sia in corso di causa, l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al comma 1.
Distinzione tra provvedimenti anticipatori e conservativi
La Risoluzione sottolinea che il nuovo regime riguarda solo i provvedimenti cautelari anticipatori, ai quali sono assimilati quelli ex art. 700 c.p.c. e quelli emessi ai sensi dell’art. 688 c.p.c. Restano invece vincolati al regime tradizionale di strumentalità:
- i provvedimenti cautelari conservativi;
- il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.;
- il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.;
- i procedimenti di istruzione preventiva, ai quali non si applicano gli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c.
Conseguenze ai fini dell’imposta di registro
Per l’Agenzia, i provvedimenti cautelari anticipatori sono atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio. Per tale ragione sono soggetti a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’art. 37 del T.U.R. e dell’art. 8 della Tariffa, parte I. Questi provvedimenti, infatti, sono immediatamente esecutivi e possono soddisfare l’interesse del ricorrente senza necessità di una successiva pronuncia di merito. La registrazione può avvenire in misura proporzionale o fissa, a seconda della specifica fattispecie tassativamente contemplata dall’art. 8 della Tariffa.
Provvedimenti esaminati in concreto
Con riferimento specifico a:
- ordinanza che, accogliendo la domanda, dispone le misure idonee per la tutela del diritto, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, e liquida le spese;
- ordinanza di rigetto della domanda cautelare, con condanna del soccombente alle spese; la Risoluzione afferma che, ove tali provvedimenti abbiano natura definitoria della controversia e siano idonei ad anticipare la decisione di merito, essi scontano l’imposta di registro secondo il combinato disposto degli artt. 37 del T.U.R. e 8 della Tariffa, parte I.
Reclamo, modifica o revoca del provvedimento
La Risoluzione precisa infine che la proposizione del reclamo o dell’istanza di modifica o revoca ex art. 669-decies c.p.c. non esclude l’assoggettamento a imposta di registro del provvedimento originariamente emesso. Resta fermo, in ogni caso, il possibile successivo conguaglio o rimborso ai sensi dell’art. 37 del T.U.R.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate conclude che i provvedimenti cautelari anticipatori, e in generale quelli aventi contenuto definitorio analogo a quello delle sentenze indicate dall’art. 8 della Tariffa, sono soggetti a registrazione in termine fisso. Restano invece esclusi i provvedimenti cautelari conservativi e quelli privi di funzione definitoria della controversia.
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