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Risoluzione

Risoluzione n. 254 del 14/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene soggetto a IRAP il promotore finanziario e produttore assicurativo che svolge attività d’impresa, anche se privo di collaboratori e con dotazione organizzativa limitata. Le pronunce sulla mancanza di autonoma organizzazione riguardano infatti l’attività professionale/lavoro autonomo, non l’impresa, per la quale l’organizzazione è considerata intrinseca.

Interpretazione dell’art. 2 del DLgs. n. 446/1997 in materia di IRAP per promotori finanziari/produttori assicurativi

Interpretazione dell’art. 2 del DLgs. n. 446/1997 e IRAP per attività d’impresa

La risoluzione esamina un interpello relativo all’assoggettamento a IRAP di un soggetto che opera come promotore finanziario e produttore assicurativo. Il documento chiarisce se, in presenza di una struttura organizzativa minima e senza collaboratori, l’attività possa considerarsi esclusa dal presupposto impositivo dell’IRAP.

Quesito del contribuente

L’istante dichiara di svolgere attività di promotore finanziario per una società di intermediazione mobiliare e di produttore assicurativo di III gruppo per conto di un agente di assicurazione, che gli affida anche l’incarico di esattore assicurativo. Sostiene che la propria attività, pur producendo fiscalmente reddito d’impresa, abbia carattere prevalentemente personale e professionale, poiché la remunerazione dipende dalla personale sottoscrizione e/o promozione di contratti finanziari e assicurativi.

Riferisce inoltre che le società mandanti gli mettono a disposizione vari strumenti e servizi funzionali all’attività, tra cui:

  • software aziendale;
  • personal computer e stampante;
  • connessione internet;
  • ufficio;
  • linea telefonica;
  • documentazione e modulistica;
  • biglietti da visita.

Precisa di possedere solo un motociclo e un telefono cellulare e di non avvalersi di collaboratori esterni, né occasionali né continuativi.

Tesi del contribuente

Secondo l’istante, l’assenza di una propria struttura organizzativa comporterebbe l’insussistenza del presupposto IRAP. A sostegno della propria posizione richiama alcune pronunce della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2007, in particolare la sentenza n. 3680 e le sentenze nn. 3672 e 3676, che avrebbero escluso dall’imposizione le ipotesi in cui il soggetto sia inserito in una struttura organizzativa predisposta da altri nel proprio interesse.

Quadro normativo e orientamenti richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 2 del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che individua il presupposto dell’IRAP nell’“esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

Viene richiamata anche la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001, che ha affermato l’assenza del presupposto impositivo quando l’attività professionale sia svolta senza elementi di organizzazione.

In seguito, l’Agenzia ricorda la risoluzione n. 32/E del 31 gennaio 2002, che, in coerenza con la circolare n. 141/E del 4 luglio 1998, ha interpretato la nozione di “attività autonomamente organizzata” come idonea a escludere dall’IRAP:

  • le collaborazioni coordinate e continuative;
  • altri particolari rapporti di lavoro, oggi disciplinati dall’art. 53, commi 2 e 3, del TUIR, che pur essendo riconducibili all’arte o professione non sono normalmente esercitati mediante un’autonoma organizzazione.

Secondo quella impostazione, salvo tali ipotesi, tutti i lavoratori autonomi sarebbero soggetti passivi IRAP, poiché il requisito organizzativo è considerato tipico del lavoro autonomo.

Valutazione dell’Agenzia sulle pronunce della Cassazione

L’Agenzia osserva che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non può considerarsi “autonomamente organizzata” l’attività svolta con mezzi personali e materiali che costituiscono un mero ausilio dell’attività personale, simile a quello normalmente utilizzato anche da soggetti esclusi dall’IRAP, come collaboratori coordinati e continuativi e dipendenti.

Le sentenze richiamate evidenziano che l’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

  • non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
  • impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che tali principi sono riferiti allo svolgimento di attività professionali, produttive di reddito di lavoro autonomo, e non alle attività d’impresa.

Decisione finale: soggezione a IRAP

Nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che l’istante è tenuto al pagamento dell’IRAP. La ragione è che egli svolge un’attività produttiva di reddito d’impresa e non si trova in una delle situazioni cui sono riferibili i principi elaborati dalla Corte di Cassazione per le attività professionali.

Per l’Agenzia, il requisito dell’organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa. A supporto di questa affermazione viene richiamata anche la sentenza della Corte di Cassazione del 16 luglio 2007, n. 3678, secondo cui per le imprese il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura dell’attività svolta, ai sensi dell’art. 2082 c.c., e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP tassabile.

Conclusione procedurale

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, a seguito di istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale competente.

Testo integrale

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