Sentenza del 22/03/2019 n. 8111 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'irrogazione di sanzioni doganali per l'importazione, dal Venezuela, di lamiere e nastri di alluminio negli anni 2007-2008. I certificati di origine preferenziale Form A presentavano timbri difformi rispetto agli specimen ufficiali trasmessi dalle autorità venezuelane alla Commissione Europea. La contribuente sosteneva che l'art. 303 T.U.L.D. non consentisse di sanzionare le difformità relative all'origine delle merci, riferendosi soltanto a qualità, quantità e valore, e che la norma dovesse essere interpretata restrittivamente. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'origine rientri nel concetto di qualità della merce e che la falsità dei certificati giustifichi le sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo erronea la decisione della CTR. Ha stabilito che la sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. si applica a ogni difformità o falsità riguardante gli elementi essenziali della dichiarazione doganale, compresa l'origine delle merci, che deve essere ricondotta alla nozione di qualità. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la buona fede del dichiarante quando sia accertata la falsità del certificato Form A. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame anche degli ulteriori motivi di appello e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 T.U.L.D.
La sanzione riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale relativa agli elementi essenziali, inclusi valore, quantità, qualità e origine delle merci.
La Corte ha interpretato estensivamente, ma non analogicamente, il riferimento alla qualità delle merci, ritenendo che esso comprenda anche l'origine. Pertanto, una dichiarazione o un certificato di origine difforme può determinare l'applicazione delle sanzioni doganali.
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 81
La disposizione è richiamata in relazione alla conformità dei timbri apposti sui certificati Form A agli specimen ufficialmente comunicati dalle autorità doganali del Paese esportatore.
Codice civile, art. 1306
La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, ma gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore.
Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può, in astratto, riflettersi sugli altri coobbligati solidali, anche se non erano parte del giudizio, purché non si fondi su ragioni personali. Nel caso concreto, tuttavia, il giudicato non è stato applicato perché avrebbe dovuto essere fatto valere mediante revocazione.
Codice di procedura civile, art. 295
La richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione di altri giudizi connessi è stata respinta, poiché i procedimenti erano trattati congiuntamente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
L'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 303 T.U.L.D.; la censura è stata ritenuta fondata dalla Cassazione.
Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 17 luglio 1997, causa C-97/95
Una volta accertata la falsità del certificato di origine, la buona fede e la diligenza del dichiarante non escludono automaticamente l'obbligo sanzionatorio o il recupero dei dazi, poiché il rischio derivante da comportamenti scorretti dei fornitori rientra nell'attività commerciale dell'operatore.
Massime di principio
- Nella materia doganale, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e può essere ricompresa nella nozione di qualità ai fini dell'applicazione delle sanzioni per difformità.
- La falsità o non conformità di un certificato di origine preferenziale può comportare sanzioni anche quando il dichiarante sostiene di aver agito in buona fede o di non essere stato consapevole dell'irregolarità.
- Gli operatori che utilizzano certificati di origine forniti da esportatori o autorità estere devono adottare adeguate verifiche e cautele contrattuali, poiché le irregolarità del fornitore possono ricadere sul dichiarante o importatore.
- L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammissibile quando resta ancorata al significato della disposizione e non crea una fattispecie nuova per analogia.
- Un giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere potenzialmente invocato dagli altri coobbligati solidali, ma il rimedio e il momento processuale sono decisivi: se il giudicato si forma durante il giudizio d'appello e non viene tempestivamente dedotto, può essere necessaria la revocazione anziché il ricorso per Cassazione.
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