Circolare numero 287 del 18-12-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in attuazione del D.M. 12 agosto 1992 e dell'art. 16, comma 4, della legge n. 412/1991, quando le cure idrotermali possono dare diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS. Il riconoscimento è subordinato al motivato giudizio dello specialista USL sulla maggiore efficacia della cura se non rinviata a ferie o congedi ordinari, nonché all'impossibilità per il lavoratore di fruire di ferie nel periodo indicato, attestata dal datore di lavoro. La circolare elenca inoltre in modo puntuale i casi di esclusione, disciplina la documentazione da inviare, i termini, i controlli, e precisa la decorrenza delle nuove istruzioni dal 18 agosto 1992.
Indennità di malattia per cure termali extra-ferie: requisiti, esclusioni e documentazione
Indennità di malattia durante le cure termali
La circolare fornisce le istruzioni applicative in materia di cure idrotermali fruite al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari, in attuazione del D.M. 12 agosto 1992 e dell'art. 16, comma 4, della legge n. 412/1991. L’obiettivo è definire in modo rigoroso quando tali cure possano essere assimilate a malattia ai fini dell’erogazione dell’indennità INPS, alla luce dei criteri di razionalizzazione della spesa pubblica e degli orientamenti della Corte costituzionale.
Quadro normativo e principio generale
Il decreto ministeriale del 12 agosto 1992 elenca le patologie che possono trarre reale beneficio dalle cure termali e disciplina i criteri di ammissione dei lavoratori subordinati a fruirne fuori dai periodi di ferie. La circolare chiarisce che il riconoscimento del trattamento previdenziale di malattia richiede che lo specialista USL, sulla base della specifica situazione clinica, esprima un giudizio motivato circa la maggiore efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura se non differita alle ferie o ai congedi ordinari.
Il riferimento alle ferie e ai congedi ordinari viene considerato un parametro ulteriore di valutazione. In sostanza, l’indennità non è dovuta quando il lavoratore sia in grado di utilizzare, nel periodo previsto per la cura, ferie o congedi ordinari disponibili secondo la contrattazione collettiva.
Condizioni per il riconoscimento
Per ottenere l’indennità devono concorrere diversi presupposti:
- la proposta del medico curante deve essere presentata alla USL di residenza entro 5 giorni dalla data di redazione;
- lo specialista USL deve visitare il lavoratore e riconoscere, con motivato giudizio, che la cura termale è terapeuticamente o riabilitativamente più efficace se non rinviata a ferie o congedi;
- la cura deve essere riferita a una patologia compresa nell’allegato al decreto ministeriale;
- lo specialista deve indicare un termine per l’inizio del trattamento, non superiore a 30 giorni;
- il lavoratore deve trasmettere all’INPS e al datore di lavoro la documentazione richiesta entro 2 giorni dall’inizio effettivo delle cure.
La circolare sottolinea inoltre che il riconoscimento presuppone l’autorizzazione/impegnativa della USL di residenza, con attestazione dei requisiti richiesti dalla legge n. 412/1991.
Documentazione necessaria
La documentazione da inviare all’INPS comprende:
- la copia dell’autorizzazione/impegnativa rilasciata dalla USL di residenza;
- la copia della prescrizione motivata dello specialista;
- il modulo allegato 2, compilato nelle parti di interesse;
- la dichiarazione del datore di lavoro attestante che il lavoratore non può essere collocato in ferie nel periodo della cura.
Copia dell’autorizzazione/impegnativa deve essere trasmessa anche al datore di lavoro. Il modulo allegato 2 è strutturato in due parti: una riservata al lavoratore, con l’indicazione del periodo delle cure, dello stabilimento termale e del recapito temporaneo, e una riservata all’azienda, che deve attestare l’impossibilità di ricorrere a ferie o congedi ordinari.
Al termine della cura lo stabilimento termale deve restituire l’autorizzazione/impegnativa con l’attestazione del periodo di svolgimento delle cure e rilasciare una dichiarazione sulle prestazioni erogate, sui giorni di effettiva cura e su eventuali sospensioni dovute all’inattività della struttura. Questa documentazione va trasmessa anche all’INPS e al datore di lavoro.
Termini e scadenze
La circolare conferma che l’onere di invio della documentazione grava sul lavoratore e che i termini decorrono dall’inizio effettivo delle cure, non dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Il termine ordinario è quello previsto per la normale certificazione di malattia, cioè 2 giorni.
Si ribadisce inoltre che la cura deve essere avviata entro il termine fissato dallo specialista, comunque non oltre 30 giorni dalla data della prescrizione. La proposta del medico curante deve invece essere presentata alla USL entro 5 giorni.
Casi di esclusione dall’indennità
La circolare elenca in modo puntuale le ipotesi in cui l’indennità di malattia non è riconoscibile. In particolare, sono escluse:
- le cure prive della certificazione specialistica richiesta o del giudizio motivato sulla maggiore efficacia se non differite alle ferie;
- le cure non autorizzate dalla USL di residenza;
- le cure preventive;
- le prestazioni termali per patologie non comprese nell’allegato al decreto;
- le cure iniziate oltre il termine fissato dallo specialista o oltre 30 giorni dalla prescrizione;
- i casi in cui la proposta del curante sia stata presentata alla USL oltre 5 giorni;
- l’omesso o tardivo invio della documentazione;
- le cure effettuate in stabilimenti non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
- le cure svolte in periodi nei quali il datore di lavoro ha attestato la possibilità di fruire di ferie o congedi ordinari;
- i periodi di cura eccedenti 15 giorni per anno solare;
- le cure non rispettose dell’intervallo minimo di 15 giorni rispetto a ferie o congedi ordinari;
- le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari;
- i periodi comunque retribuiti;
- le cure autorizzate dall’INPS nei propri stabilimenti o in strutture convenzionate per prevenire stati di invalidità pensionabile;
- le cure concesse dai medici INAIL;
- le cure parzialmente o non continuativamente eseguite, salvo forza maggiore o chiusura dello stabilimento.
Ferie collettive e rapporto con le cure
Un punto centrale della circolare riguarda le ferie collettive, cioè quelle non differibili ad altra data. In tali casi non si procede all’erogazione dell’indennità quando la cura possa essere fruita interamente nell’ambito del periodo feriale o a distanza inferiore a 15 giorni dalle ferie.
La circolare fornisce esempi applicativi: se la cura si svolge interamente dentro il periodo di ferie collettive, la prestazione economica non è erogabile; se la cura è completata da oltre 15 giorni all’inizio delle ferie, l’indennità può essere riconosciuta; se la cura termina durante le ferie o meno di 15 giorni prima del loro inizio, l’indennità non spetta per mancanza dell’intervallo minimo.
Controlli e verifiche
L’INPS non deve esprimere valutazioni nel merito della prescrizione dello specialista, ma deve limitarsi a verificare che la patologia rientri tra quelle elencate nell’allegato al decreto. Il D.M. 12 agosto 1992 prevede inoltre che gli stabilimenti adottino, entro 180 giorni, sistemi di rilevazione nominativa e di identificazione personale dei soggetti ammessi alle cure, così da consentire anche verifiche a posteriori sulla partecipazione a ogni seduta.
La circolare conferma anche la possibilità per l’INPS di effettuare controlli diretti sulla reale esecuzione delle cure, per i soggetti che abbiano diritto all’indennità di malattia.
Decorrenza delle istruzioni
Le istruzioni si applicano a tutte le cure idrotermali iniziate dal 18 agosto 1992, data di pubblicazione del decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento delle prestazioni economiche ai lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia.
Le regole specifiche sulla disponibilità di ferie attestata dal datore di lavoro si applicano dalla data di emanazione della circolare. Resta fermo che un’eventuale, anche temporanea, imputazione a ferie di cure già eseguite comporta comunque la preclusione del diritto all’indennità.
Informazione agli interessati
La circolare dispone infine che le nuove regole siano portate a conoscenza delle categorie interessate con i mezzi più opportuni. Il modulo allegato 2 deve essere riprodotto a stampa a livello regionale e distribuito alle USL, in modo da poter essere consegnato agli interessati al momento della richiesta delle autorizzazioni di competenza.
Punti principali
Presupposti per l’indennizzabilità
L’indennità di malattia per cure termali spetta solo se lo specialista USL riconosce, con giudizio motivato, che la cura ha maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa se non differita alle ferie o ai congedi ordinari. Il giudizio deve basarsi sulla malattia, sulla sua gravità o fase evolutiva, sulle modalità del trattamento e, di regola, su accertamenti strumentali o di laboratorio. Lo specialista deve anche fissare il termine entro cui iniziare la cura, entro il limite massimo di 30 giorni.
Ruolo di ferie e congedi ordinari
La circolare interpreta il riferimento alle ferie e ai congedi ordinari come ulteriore parametro di valutazione, coerente con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa. L’intervento dell’INPS non è dovuto quando il lavoratore può utilizzare, nel periodo previsto per la cura, ferie o congedi ordinari disponibili. In tali casi il datore di lavoro deve attestare l’impossibilità di collocare in ferie il lavoratore nel periodo indicato.
Documentazione da presentare
Per ottenere l’indennità occorre trasmettere all’INPS e al datore di lavoro la prescrizione motivata dello specialista, l’autorizzazione/impegnativa della USL e il modulo allegato 2 compilato. Alla documentazione deve essere aggiunta la dichiarazione del datore di lavoro sull’impossibilità di fruire di ferie o congedi ordinari nel periodo di cura. Al termine del trattamento lo stabilimento termale deve attestare il periodo di svolgimento delle cure e rilasciare una dichiarazione sulle prestazioni eseguite e su eventuali sospensioni per inattività della struttura.
Termini di presentazione
La proposta del medico curante va presentata alla USL entro 5 giorni dalla data di redazione. La documentazione destinata a INPS e datore di lavoro deve essere inviata entro 2 giorni dall’inizio effettivo delle cure, non dalla data di rilascio dell’autorizzazione, perché l’inizio può non essere ancora determinato al momento del rilascio. La cura deve iniziare entro il termine fissato dallo specialista e comunque non oltre 30 giorni.
Ipotesi escluse dall’indennità
Sono escluse, tra le altre, le cure prive del motivato giudizio specialistico o dell’autorizzazione USL, le cure preventive, quelle riferite a patologie non comprese nell’allegato al decreto, le cure iniziate oltre il termine di 30 giorni, le domande presentate oltre 5 giorni, le cure in stabilimenti non convenzionati, i periodi per i quali il datore di lavoro attesta la disponibilità di ferie o congedi, le cure oltre 15 giorni per anno solare, quelle senza intervallo minimo di 15 giorni rispetto a ferie o congedi, le cure elioterapiche/climatiche/psammoterapiche, i periodi già retribuiti, le cure INPS per prevenzione invalidità, quelle INAIL e le cure non continuative, salvo forza maggiore o chiusura dello stabilimento.
Ferie collettive e intervallo minimo
Per le ferie collettive la circolare stabilisce che non si procede all’indennizzo quando la cura sia interamente fruibile nel periodo feriale o a distanza inferiore a 15 giorni dalle ferie. Sono forniti esempi applicativi: nessuna prestazione se la cura si svolge all’interno delle ferie; indennizzo possibile solo se alla data di inizio delle ferie il ciclo è concluso da oltre 15 giorni; nessuna indennità se la cura termina durante le ferie o meno di 15 giorni prima dell’inizio delle stesse.
Controlli e decorrenza
L’INPS non valuta il merito della prescrizione specialistica, limitandosi a verificare che la patologia rientri tra quelle dell’allegato. Il decreto prevede inoltre sistemi di rilevazione nominativa e identificazione personale nei centri termali, e consente controlli diretti sulla reale esecuzione delle cure. Le istruzioni si applicano alle cure iniziate dal 18 agosto 1992, mentre le regole sulla disponibilità di ferie si applicano dalla data della circolare; eventuali cure già imputate, anche temporaneamente, a ferie restano preclusive del diritto all’indennità.
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