Circolare numero 286 del 15-12-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal D.L. n. 471/1992 alle misure già previste per i soggetti colpiti dalle alluvioni in Liguria e Toscana, sostituendo il precedente D.L. n. 397/1992 per la Liguria e integrando l’Ordinanza n. 2307/1992 per la Toscana. Vengono definiti i soggetti beneficiari, l’ambito della sospensione contributiva, le condizioni per accedere ai benefici, la documentazione necessaria e le regole per regolarizzare i rapporti pendenti derivanti dalle precedenti sospensioni. Sono inoltre indicate le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro e per le altre categorie di contribuenti, con scadenza generale al 21 dicembre 1992 per i versamenti dovuti e specifiche modalità di contabilizzazione.
Disposizioni su sospensione e recupero dei contributi per gli eventi alluvionali in Liguria e Toscana
Sospensioni contributive per gli eventi alluvionali in Liguria e Toscana
La circolare riepiloga le conseguenze del D.L. n. 471/1992, che sostituisce il D.L. n. 397/1992 per la Liguria e modifica/integrando l’Ordinanza n. 2307/1992 per la Toscana. Il provvedimento disciplina i soggetti ammessi ai benefici, i limiti della sospensione contributiva, la documentazione necessaria e le modalità di regolarizzazione delle posizioni già sospese. Vengono inoltre fornite istruzioni operative e contabili per l’INPS e per i datori di lavoro.
Liguria: soggetti beneficiari e ambito della sospensione
Per la Liguria, possono accedere alla sospensione:
- le persone fisiche residenti, in data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni indicati dall’art. 1 del D.L. n. 471/1992;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche con sede, sempre da data anteriore al 22 settembre 1992, nei medesimi comuni;
- i soggetti con residenza o sede altrove che svolgano nei comuni colpiti attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, limitatamente alle obbligazioni nascenti da tali attività.
La sospensione si applica anche agli enti pubblici e privati non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, quando risultino danneggiati gli immobili nei quali operano. Restano esclusi i soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative.
Liguria: oggetto della sospensione e limiti
La sospensione riguarda gli adempimenti connessi al versamento dei contributi, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per i datori di lavoro che svolgono le attività previste dal comma 2 dell’art. 2 del decreto, la sospensione è limitata ai contributi relativi ai lavoratori che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano la propria opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti o locali ubicati nei comuni alluvionati.
Per gli enti non commerciali, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali opera solo per il personale che, alla stessa data, lavorava negli immobili danneggiati.
Liguria: condizione dei danni indennizzabili e documentazione
I benefici sono concessi solo ai soggetti che abbiano subito danni indennizzabili ai sensi del decreto. Per i datori di lavoro, i danni possono riguardare beni mobili o immobili, purché incidano sull’attività lavorativa.
L’importo complessivo di tributi e contributi sospesi non può superare cinque volte il danno subito. Per ottenere i benefici è necessario esibire, oltre alle dichiarazioni e attestazioni già previste dal precedente decreto, una certificazione sul danno e sul suo importo. Tale certificazione deve risultare da:
- perizia asseverata;
- certificazione del Sindaco del Comune competente.
Liguria: rapporti pendenti con il precedente D.L. n. 397/1992
La circolare chiarisce la disciplina dei rapporti sorti sotto il D.L. n. 397/1992. Chi aveva diritto alla sospensione ma, in base al nuovo D.L. n. 471/1992, non ne ha più diritto o ne ha diritto in misura ridotta, deve effettuare i versamenti e gli adempimenti entro il 21 dicembre 1992. I versamenti non scontano sanzioni civili né interessi.
Lo stesso termine vale per la presentazione dei modelli 01/M e 03/M eventualmente sospesi; per le aziende che utilizzano supporti magnetici resta fermo il termine ordinario del 31 gennaio 1993. Anche le agevolazioni dell’art. 6 del D.L. n. 397/1992, se non più spettanti, devono essere regolarizzate entro il 21 dicembre 1992.
Liguria: istruzioni operative per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro che utilizzano i modd. DM10/1 e DM10/2, la circolare distingue due ipotesi:
- aziende che non hanno effettuato alcun adempimento per le denunce di settembre e ottobre 1992: devono presentare entro il 21 dicembre 1992 le denunce già scadute e quella di novembre, versando i contributi dovuti;
- aziende che hanno presentato le denunce di settembre e ottobre e hanno sospeso il pagamento dei contributi con codice N924: devono versare entro il 21 dicembre 1992 l’intero importo sospeso, mediante bollettino di c/c postale, indicando matricola azienda ed estremi del D.L. n. 397/1992 e del D.L. n. 471/1992; nella stessa data devono presentare la denuncia di novembre e versare i relativi contributi.
Le istruzioni della circolare n. 242 del 16 ottobre 1992 restano valide per quanto non contrastino con le nuove disposizioni.
Toscana: soggetti beneficiari, ambito della sospensione e condizioni
Per la Toscana, il D.L. n. 471/1992 modifica e integra l’Ordinanza n. 2307/1992 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, lasciando ferme le altre disposizioni.
Possono beneficiare della sospensione:
- le persone fisiche residenti, da data anteriore al 31 ottobre 1992, nei comuni indicati dall’art. 10, comma 1;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche con sede, sempre da data anteriore al 31 ottobre 1992, nei medesimi comuni;
- i soggetti residenti o aventi sede altrove che svolgano nei comuni colpiti attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, limitatamente alle obbligazioni derivanti da tali attività.
La disciplina si applica anche agli enti pubblici e privati non commerciali con immobili danneggiati nei comuni alluvionati. Sono esclusi i soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative.
Toscana: limiti quantitativi e documentazione
Anche per la Toscana i benefici spettano solo in presenza di danni indennizzabili. Per i datori di lavoro, i danni a beni mobili o immobili devono incidere sull’attività lavorativa. L’importo dei tributi e dei contributi sospesi non può superare cinque volte il danno subito.
È richiesta la produzione di una certificazione del danno e del relativo ammontare, mediante:
- perizia asseverata;
- certificazione del Sindaco del Comune competente.
Toscana: comuni interessati e regolarizzazione delle posizioni pregresse
I comuni interessati sono quelli delle province di Firenze, Arezzo e Pisa, nonché quelli individuati dalla Giunta regionale Toscana con delibera del 9 novembre 1992.
Chi, in base alla precedente Ordinanza n. 2307/1992, non ha più diritto alla sospensione o ne ha diritto in misura minore, deve regolarizzare i versamenti e gli adempimenti entro il 21 dicembre 1992, senza sanzioni civili né interessi. Per la documentazione richiesta si fa riferimento all’art. 5 dell’ordinanza. Per i modelli 01/M e 03/M su supporti magnetici resta fermo il termine del 31 gennaio 1993. Anche chi aveva fruito delle agevolazioni dell’art. 6 dell’ordinanza e non può più beneficiarne deve adempiere entro il medesimo termine.
Toscana: istruzioni operative per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro soggetti agli obblighi contributivi con modelli DM10/1 e DM10/2, sono previste due ipotesi analoghe a quelle liguri:
- aziende che non hanno effettuato adempimenti per la denuncia di ottobre 1992: devono presentare entro il 21 dicembre 1992 la denuncia scaduta e quella di novembre, con versamento dei relativi contributi;
- aziende che hanno presentato la denuncia di ottobre e sospeso il pagamento con codice N925: devono versare entro il 21 dicembre 1992 l’intero importo sospeso, tramite bollettino di c/c postale, indicando matricola azienda ed estremi dell’ordinanza e del decreto; entro la stessa data devono presentare la denuncia di novembre e versare i contributi relativi.
La circolare precisa che le istruzioni qui contenute integrano e modificano la circolare n. 266 del 18 novembre 1992, che resta valida per quanto non incompatibile.
Istruzioni contabili e altre categorie di contribuenti
Ai fini contabili, i versamenti dei datori di lavoro che regolarizzano i periodi sospesi devono essere imputati al conto GPA 54/80. Per i versamenti delle aziende che avevano già utilizzato la sospensione, la registrazione avviene sul GPA 54/80 e lo storno immediato deve essere effettuato ai conti:
- GPA 06/52 per le aziende della Liguria;
- GPA 06/53 per le aziende della Toscana.
Le Sedi devono chiudere le partite con apposita registrazione e ripartire entro l’esercizio 1992 tutti i modd. DM10/2 con codici N924 e N925, così da consentire la corretta assunzione a credito in contabilità.
Le indicazioni si estendono anche ad altre categorie già richiamate in precedenti circolari: artigiani, commercianti, datori di lavoro domestico, liberi professionisti e lavoratori/pensionati con altri redditi, limitatamente al contributo per il SSN, nonché i prosecutori volontari. Per tali soggetti il versamento della contribuzione sospesa deve avvenire entro il 21 dicembre 1992.
Comunicazione ai destinatari
Le Sedi sono invitate a informare i soggetti interessati tramite i consueti canali di comunicazione e a sollecitare la collaborazione delle organizzazioni di categoria, dei patronati e dei consulenti del lavoro.
Punti principali
Liguria: soggetti beneficiari e ambito della sospensione
Possono beneficiare della sospensione i residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni indicati dal D.L. n. 471/1992, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con sede nei medesimi comuni o che vi svolgano attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, limitatamente alle obbligazioni connesse a tali attività. La misura si applica anche agli enti pubblici e privati non commerciali quando risultino danneggiati gli immobili nei quali operano. Sono esclusi i soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative.
Liguria: condizioni, documentazione e limiti
I benefici spettano solo a chi ha subito danni indennizzabili. Per i datori di lavoro la sospensione riguarda i contributi relativi ai lavoratori dipendenti che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano attività nei locali danneggiati siti nei comuni alluvionati. Il totale di tributi e contributi sospendibili non può superare cinque volte l’ammontare del danno subito. È richiesta, oltre alle attestazioni già previste, una certificazione del danno e del suo importo, rilasciata mediante perizia asseverata oppure dal Sindaco competente.
Liguria: regolarizzazione dei rapporti nati con il D.L. n. 397/1992
Chi aveva diritto alla sospensione in base al precedente D.L. n. 397/1992 ma non ne ha più diritto, o ne ha diritto in misura ridotta, deve effettuare i versamenti e gli adempimenti entro il 21 dicembre 1992, senza sanzioni civili né interessi. Lo stesso termine vale per i modelli 01/M e 03/M sospesi, salvo per i supporti magnetici, per i quali resta fermo il termine ordinario del 31 gennaio 1993. Anche chi aveva fruito delle agevolazioni dell’art. 6 del D.L. n. 397/1992 deve adempiere entro il 21 dicembre 1992.
Liguria: istruzioni operative per i modelli DM10/1 e DM10/2
Le aziende che non hanno effettuato alcun adempimento per le denunce di settembre e ottobre 1992 devono presentare le denunce scadute e quella di novembre entro il 21 dicembre 1992 e versare i contributi dovuti. Le aziende che avevano presentato le denunce di settembre e ottobre avvalendosi della sospensione con codice N924 devono versare entro la stessa data l’intero importo sospeso, tramite bollettino di c/c postale, indicando matricola azienda ed estremi dei decreti. Entro il 21 dicembre devono inoltre presentare la denuncia di novembre e pagare i relativi contributi.
Toscana: beneficiari, ambito della sospensione e condizioni
Per la Toscana, le modifiche al regime dell’Ordinanza n. 2307/1992 riguardano i residenti, da data anteriore al 31 ottobre 1992, nei comuni interessati, i soggetti con sede nei medesimi comuni e quelli operanti altrove ma svolgenti nei comuni colpiti attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi. La disciplina si estende anche agli enti non commerciali con immobili danneggiati nei comuni alluvionati. La sospensione non riguarda i soggetti bancari o assicurativi e vale solo per danni indennizzabili, con il limite massimo di importo pari a cinque volte il danno subito.
Toscana: documentazione, comuni interessati e regolarizzazione
Per usufruire dei benefici occorre presentare, oltre alle attestazioni già previste dall’Ordinanza n. 2307/1992, una certificazione del danno e del relativo importo, rilasciata con perizia asseverata o dal Sindaco. I comuni interessati sono quelli delle province di Firenze, Arezzo e Pisa, oltre a quelli individuati dalla Giunta regionale Toscana con delibera del 9 novembre 1992. I soggetti che, in base alla precedente ordinanza, non hanno più diritto alla sospensione o ne hanno diritto in misura ridotta devono regolarizzare entro il 21 dicembre 1992 senza sanzioni né interessi; per i modelli 01/M e 03/M dei supporti magnetici resta il termine del 31 gennaio 1993.
Toscana: istruzioni operative per i modelli DM10/1 e DM10/2
Le aziende che non hanno effettuato alcun adempimento per la denuncia di ottobre 1992 devono presentare entro il 21 dicembre 1992 la denuncia scaduta e quella di novembre, con versamento dei relativi contributi. Le aziende che avevano già presentato la denuncia di ottobre avvalendosi della sospensione con codice N925 devono versare entro il 21 dicembre 1992 l’intero importo sospeso tramite bollettino di c/c postale, indicando matricola azienda ed estremi del provvedimento. Nello stesso termine devono presentare la denuncia di novembre e pagare i contributi relativi.
Istruzioni contabili e ulteriori categorie di contribuenti
I versamenti dei datori di lavoro che regolarizzano le posizioni devono essere imputati al conto GPA 54/80; quelli delle aziende che avevano sospeso il pagamento vanno rilevati al medesimo conto e poi stornati ai conti GPA 06/52 per la Liguria e GPA 06/53 per la Toscana. Si raccomanda di ripartire entro il 1992 i modelli DM10/2 con codici N924 e N925 per registrare correttamente il credito. Le disposizioni si estendono anche ad artigiani, commercianti, datori di lavoro domestico, liberi professionisti e lavoratori/pensionati con altri redditi, limitatamente al contributo SSN, nonché ai prosecutori volontari, che devono versare la contribuzione sospesa entro il 21 dicembre 1992.
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