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Circolare

Circolare numero 285 del 15-12-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge che conferma i provvedimenti agevolativi già emanati nel corso del 1992 e decaduti per mancata conversione, richiamando le istruzioni e i chiarimenti già forniti. Inoltre, precisa che per le aziende operanti nelle province di Latina e Rieti il termine finale per l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 59 del T.U. n. 218/1978 scade il 31 dicembre 1992, mentre restano applicabili le maggiori aliquote di fiscalizzazione previste per le imprese del Sud.

Conferma dei provvedimenti agevolativi e cessazione degli sgravi contributivi in alcune province

Conferma dei provvedimenti agevolativi e cessazione di alcuni sgravi contributivi

La circolare interviene su due profili connessi alle agevolazioni contributive e fiscali. Da un lato, prende atto della pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, che conferma il contenuto di precedenti decreti agevolativi emanati nel 1992 ma decaduti per mancata conversione. Dall’altro, precisa il termine di cessazione degli sgravi per le aziende di Latina e Rieti, ribadendo nel contempo il permanere di specifiche misure di fiscalizzazione.

Conferma dei provvedimenti agevolativi

La Gazzetta Ufficiale n. 273 del 19 novembre 1992 ha pubblicato il decreto-legge in oggetto. Il testo del provvedimento riproduce quello dei decreti emanati nel corso del 1992 e poi decaduti per mancata conversione in legge, ossia i decreti n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, n. 293 del 20 maggio 1992, n. 345 del 21 luglio 1992 e n. 383 del 18 settembre 1992.

La circolare non introduce un nuovo impianto interpretativo, ma richiama espressamente le istruzioni già impartite e i chiarimenti forniti nelle precedenti circolari, in particolare nella circolare n. 232 del 1 ottobre 1992. Il rinvio segnala che per l’applicazione delle agevolazioni occorre fare riferimento al quadro già delineato dall’amministrazione.

Provincia di Latina e provincia di Rieti: cessazione degli sgravi

In relazione alla Legge 5 agosto 1988, n. 337 e alla delibera CIPI 3 agosto 1988, n. 374, la circolare richiama quanto già indicato con la circolare n. 8 del 12 gennaio 1989. Viene ribadito che, per le aziende operanti nelle province di Latina e Rieti, il termine finale per l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 59 del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978 è fissato al 31 dicembre 1992.

Fiscalizzazione e mantenimento delle maggiorazioni per il Sud

La circolare precisa inoltre che, per quanto riguarda le misure della fiscalizzazione, le imprese ubicate nelle province di Latina e Rieti continuano a beneficiare delle maggiori aliquote previste per le aziende del Sud. La ragione è che tali territori restano compresi nell’art. 1 del T.U. n. 218/1978, disposizione richiamata dalla normativa agevolativa. Ne consegue una distinzione tra la cessazione degli sgravi contributivi al 31 dicembre 1992 e la perdurante applicazione delle maggiori aliquote di fiscalizzazione.

Punti principali

Conferma dei provvedimenti agevolativi del 1992

La Gazzetta Ufficiale n. 273 del 19 novembre 1992 ha pubblicato il decreto-legge in oggetto, il cui contenuto riproduce quello dei precedenti decreti emanati nel corso dell’anno 1992 e decaduti per mancata conversione in legge. La circolare richiama, pertanto, le istruzioni già impartite e i chiarimenti forniti con le precedenti circolari, in particolare con la circolare n. 232 del 1 ottobre 1992.

Cessazione degli sgravi contributivi per Latina e Rieti

Per le aziende operanti nelle province di Latina e Rieti, il termine finale di applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 59 del Testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 è fissato al 31 dicembre 1992. Il richiamo è effettuato in continuità con la circolare n. 8 del 12 gennaio 1989.

Mantenimento delle maggiori aliquote di fiscalizzazione

Le imprese ubicate nei territori di Latina e Rieti continuano tuttavia a beneficiare delle maggiori aliquote di fiscalizzazione previste per le aziende del Sud, poiché tali territori restano compresi nell’art. 1 del T.U. n. 218/1978, richiamato dalla normativa di agevolazione.

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