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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 120 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Fatture oggettivamente inesistenti - Regime di riparto dell'onere probatorio - Prova liberatoria da parte del contribuente - Contenuto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che la mera regolarità formale della documentazione contabile e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la realtà delle operazioni contestate. Il contribuente deve fornire una prova complessiva e concreta dell’effettività delle prestazioni o delle cessioni. In assenza di tale prova liberatoria, prevale la contestazione dell’Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il riparto dell’onere della prova nelle ipotesi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. L’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi o indiziari, idonei a dimostrare che le operazioni non sono state realmente effettuate. Una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni. Tale dimostrazione non può limitarsi alla fattura, alla regolarità formale della contabilità o all’avvenuto pagamento, ma deve essere supportata da ulteriori elementi concreti, come documentazione contrattuale, prova dell’esecuzione delle prestazioni, collaudi, commissioni, contratti di subappalto, bonifici ed estratti conto.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Disciplina i poteri di accertamento e la ricostruzione del reddito da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante presunzioni nei casi previsti dalla legge.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    Riguarda l’accertamento parziale fondato su elementi specifici che consentono di rettificare singoli componenti del reddito.

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 109

    Stabilisce i requisiti di competenza, certezza, determinabilità e inerenza necessari per la deducibilità dei componenti negativi di reddito; un costo relativo a un’operazione inesistente non può essere dedotto.

  • Cassazione n. 5406/2016

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi probatori della fittizietà e il contribuente deve dimostrare l’effettività dell’operazione.

  • Cassazione n. 28683/2015

    Conferma il riparto dell’onere probatorio tra Amministrazione e contribuente nelle contestazioni di operazioni inesistenti.

  • Cassazione n. 428/2015

    Riconosce la possibilità di provare l’inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni e valorizza la necessità di una prova concreta da parte del contribuente.

  • Cassazione n. 9363/2015

    Ribadisce che fatture, scritture contabili regolari e pagamenti non costituiscono, da soli, prova sufficiente dell’effettività delle operazioni.

  • Cassazione n. 20059/2014

    Conferma che il contribuente deve dimostrare la reale esecuzione delle prestazioni con elementi ulteriori rispetto alla documentazione meramente formale.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione non deve necessariamente dimostrare direttamente ogni aspetto della frode: può utilizzare presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Il contribuente, dopo la contestazione motivata dell’Amministrazione, deve fornire una prova concreta dell’effettività dell’operazione, non limitandosi alla fattura o alla registrazione contabile.
  • La prova più efficace consiste in un insieme coerente di documenti e circostanze: contratti, ordini, corrispondenza, rapporti di avanzamento, collaudi, consegne, subappalti, pagamenti tracciabili ed estratti conto.
  • L’avvenuto pagamento dimostra il trasferimento di denaro, ma non necessariamente l’effettiva esecuzione della prestazione o la reale fornitura dei beni.
  • In caso di contestazione, è opportuno conservare documentazione sostanziale e operativa che dimostri chi ha eseguito la prestazione, quando, dove, con quali modalità e quale utilità ha prodotto per l’impresa.
  • La valutazione finale dipende dalla coerenza complessiva degli elementi probatori: più la documentazione è concreta, indipendente e collegata all’operazione, maggiore è la possibilità di superare la presunzione dell’Amministrazione.

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