Cassazione Penale, Sentenza n. 16281/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tre episodi di furto pluriaggravato di energia elettrica tramite manomissione dei misuratori ENEL nei negozi a lui riconducibili. In cassazione articola tre motivi: 1) violazione delle norme processuali (art. 606, lett. c) in relazione all'art. 526 c.p.p.) denunciando che la decisione si sarebbe fondata su dichiarazioni spontanee rese dall'imputato e su illazioni; 2) violazione (art. 606, lett. d) in relazione all'art. 495 c.p.p.) per la mancata assunzione della consulenza tecnica di parte, inizialmente ammessa e poi revocata dal Tribunale; 3) violazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) per carenza logico-argomentativa della sentenza rispetto alla ricostruzione dei fatti e per errata esclusione dell'estinzione per prescrizione a fronte della ritenuta equivalenza fra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che i verbali ENEL fossero stati legittimamente acquisiti con il consenso dell'imputato e che la Corte territoriale abbia fornito argomentazioni ampie e congrue; ha inoltre precisato che le dichiarazioni spontanee "pro se" non hanno valore probatorio. Sul secondo motivo ha ritenuto che la revoca dell'ammissione del teste doveva essere tempestivamente impugnata in udienza (art. 182, comma 2 c.p.p.): la mancata deduzione immediata ha sanato la nullità, e comunque la testimonianza sarebbe stata irrilevante. Sul terzo motivo ha escluso che sussista vizio di motivazione o spazio per riconsiderare i fatti in sede di legittimità e ha affermato che l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude l'effetto della aggravante ai fini del computo della prescrizione (ossia l'aggravante a effetto speciale può incidere sul termine della prescrizione anche se nel bilanciamento ha annullato un'attenuante). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a corrispondere euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Norma richiamata per i limiti di articolazione dei motivi di ricorso; in sentenza è citata come riferimento procedurale per la forma del ricorso
art. 606 c.p.p.
art. 606, primo comma, lett. c), d), e) c.p.p.
Indica i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito delle censure alla luce di tali lettere, ritenendo molteplici profili inammissibili o manifestamente infondati
art. 526 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzo di dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché i documenti erano stati acquisiti legittimamente e le dichiarazioni spontanee pro se non hanno valore probatorio
art. 495 c.p.p.
Richiamato in relazione alla contestata mancata assunzione della consulenza tecnica di parte; la Corte ha ritenuto inammissibile la questione perché la revoca avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente
art. 182 c.p.p.
art. 182, comma secondo, c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di dedurre immediatamente le nullità procedurali in udienza; la Corte l'ha applicata per dichiarare sanata la revoca non contestata tempestivamente
art. 69 c.p.
Norma sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ricordato che l'equivalenza in fase di bilanciamento non esclude che un'aggravante a effetto speciale produca effetti (es. sul termine di prescrizione)
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per le spese del procedimento in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha imposto il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato "pro se" nel dibattimento non costituiscono di per sé prova e non possono essere usate come unico fondamento della condanna
- Se una decisione di merito revoca l'ammissione di una prova della difesa senza adeguata motivazione, la parte deve eccepire la nullità immediatamente in udienza (art. 182 c.p.p.) o la nullità si considera sanata
- In cassazione il sindacato è limitato alla verifica della legittimità e della congruità della motivazione: non è consentita una nuova valutazione dei fatti o una diversa rivalutazione probatoria
- L'equivalenza tra aggravanti e attenuanti nel bilanciamento della pena non esclude che un'aggravante a "effetto speciale" incida sul computo della prescrizione e su altri effetti giuridici specifici
- Documenti acquisiti legittimamente con il consenso dell'imputato mantengono valore probatorio e non possono essere impugnati come "inutilizzabili" se l'acquisizione è avvenuta con le formalità richieste
- Presentare in cassazione motivi che in realtà mirano a rivalutare le prove di merito espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità; concentrarsi su vizi formali sostanziali e tempestive deduzioni in primo grado è cruciale
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